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Nuove indicazioni per l’uso eccezionale di attrezzature di sollevamento

Nuove indicazioni per l’uso eccezionale di attrezzature di sollevamento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Movimentazione carichi

05/07/2017

Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sull’uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali e fornisce modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi. La normativa e le indicazioni della Commissione Consultiva.  

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Roma, 5 Lug – Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al punto 3.1.4 dell’Allegato VI (Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro) prevede che ‘il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine’. Tuttavia, sempre allo stesso punto, prevede anche che ‘a titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.  Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo’.

 

E su questo tema delicato sono intervenute in questi anni le indicazioni e precisazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che ha espresso il 10 febbraio 2011 un parere proprio sul “ concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”. Un parere che prevede la necessità di specifiche procedure di sicurezza ‘che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature da abbinare agli stessi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre’. Inoltre il 18 aprile 2012 la stessa Commissione ha poi approvato le “ Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”, recepite successivamente con nota del 9 maggio 2012.

 

In considerazioni di queste indicazioni e anche delle esigenze “manifestate dall’Autorità Portuale di Venezia in ambito SOI (Sistema Operativo Integrato del porto di Venezia)”, si è poi “istituito presso Inail un Gruppo di lavoro dedicato con l’obiettivo di elaborare un documento tecnico che, partendo dalle indicazioni procedurali individuate dalla Commissione, definisca specifiche indicazioni per il contesto lavorativo portuale, tenendo conto anche delle possibili interrelazioni con le modalità di accesso e di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quali le stive delle navi”.

 

E con queste parole che viene presentato un nuovo documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali. Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi”.

 

Il documento, con riferimento alla normativa vigente, ha dunque l’obiettivo di “definire criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, per operazioni di manutenzione o in casi di emergenza. In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina”.

 

E tornando al punto 3.1.4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si sottolinea che se eccezionalmente possono essere utilizzate per il sollevamento di persone ‘attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica, si segnala che per “disposizioni di buona tecnica” può intendersi “il complesso delle regole che definiscono lo stato dell’arte e che quindi rappresentano un utile riferimento, a carattere puramente volontario, per assicurare un livello minimo di sicurezza”.

Ed è proprio per “agevolare il datore di lavoro nell’individuazione delle condizioni che possano rientrare nella definizione di eccezionalità”, che la Commissione Consultiva Permanente ha fornito il già citato parere, diffuso poi con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3326 del 10 febbraio 2011. Parere che precisa che il termine “a titolo eccezionale” può trovare applicazione “nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza.

E il parere oltre a indicare, come abbiamo già visto, la necessità di specifiche procedure di sicurezza riporta anche alcune norme di buona tecnica:

- UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi;

- ISO 12480-1:1997 - Cranes - Safe use - Part 1: General - Annex C - Raising or lowering of persons (recepita in Italia con la UNI ISO 12480-1:2012 - Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità).

 

Con riferimento poi anche alle successive procedure, come riportate nella Circolare del 9 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se l’accesso in stiva degli operatori ricorrendo ad apparecchi di sollevamento materiali potrebbe rientrare nell’ambito dei casi eccezionali, si precisa tuttavia “che nella fase di valutazione dei rischi, relativamente alla selezione della modalità di accesso in stiva, è necessario tenere conto che l’eventuale velocizzazione degli interventi, da sola, non può in alcun modo costituire motivo sufficiente per il ricorso a cestelli sospesi”. Ricordiamo che il “cestello sospeso” è la “configurazione progettata per il sollevamento delle persone mediante un apparecchio di sollevamento (UNI EN 14502-1:2010).

 

Dunque si intendono fornire ora con il documento delle “indicazioni per l’accesso nella stiva, ricorrendo ad attrezzature quali il cestello sospeso porta persone agganciato ad una gru portuale da banchina, non trattando in dettaglio invece le modalità di accesso convenzionali, in quanto la loro regolamentazione è ricondotta alla pianificazione delle operazioni svolta tra nave e terminal. In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che si accinge a impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti:

- ambiente di lavoro;

- caratteristiche delle attrezzature di sollevamento (gru);

- caratteristiche dei cestelli porta persone;

- modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro”.

 

E in definitiva il nuovo documento Inail, che approfondiremo con futuri articoli, fornisce elementi utili per:

- “condurre la valutazione dei rischi;

- indirizzare la scelta delle attrezzature da utilizzare;

- definire idonee procedure operative;

- garantire un’efficace gestione delle emergenze;

- supportare la formazione, informazione e addestramento degli operatori”.    

 

Concludiamo fornendo l’indice del documento:

 

1. Premessa

2. Scopo e campo di applicazione

3. Definizioni

4. Riferimenti normativi

 

5. Attività portuali

5.1. Operazioni e servizi portuali

5.2 Tipologia di merci (con particolare riguardo alle aree ASISC)

 

6. Valutazione e riduzione dei pericoli e dei rischi

6.1. Indicazioni sulla valutazione dei rischi delle operazioni di carico/scarico in stiva

6.1.1. Lavori svolti in ambienti sospetti d'inquinamento (ASISC)

6.1.2. Identificazione dei pericoli

6.2. Indicazioni sulla valutazione dei rischi dell’operazione di accesso in stiva secondo le modalità attuali

6.2.1. Valutazione dei rischi

6.2.2. Identificazione dei rischi

6.3. Accesso attraverso l’utilizzo di cestelli sospesi

6.3.1. Valutazione dei rischi nell’utilizzo dei cestelli sospesi

6.3.2. Identificazione dei principali pericoli

 

7. Soluzioni tecniche

7.1. Premessa

7.2. Introduzione

7.3. Cestelli sospesi - UNI EN 14502-1:2010

7.3.1 Manuale d'istruzioni dei cestelli sospesi

7.3.2 Targhe

7.4. Apparecchi di sollevamento - ISO 4306:2007

7.5. Uso sicuro apparecchi di sollevamento - ISO 12480-1:1997 Allegato C

 

8. Soluzioni organizzative

8.1. Condizioni di esercizio ordinario e manutenzione

8.2. Operazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o spazi chiusi

8.3. Procedure di lavoro

8.4. Formazione e addestramento

8.5. Permesso di lavoro

8.6. Procedure di emergenza

 

Appendici

 

 

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali. Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Giorgio Basile (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia), Francesco Boella, Angelo De Palma e Roberto Romano (Inail Uot Venezia-Mestre), Matteo La Sorte, Fabrizio Marilli e Alberto Maria Pietrocola (Capitaneria di Porto di Venezia), Gianluca Palma (Ente della Zona Industriale di Porto Marghera), Massimo Peca (Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Est), Andrea Rossi e Luca Zancan (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia), Stefano Scattolin (ARPA Veneto Direzione Tecnica - S.C.I.), Nicola Jannino (Terminal Rinfuse Venezia S.p.A. – Euroports), Pier Maria Jagher (SPISAL AULSS 3 Serenissima - Distretto del Veneziano), Antonio Zannier (Inail CONTARP DR Veneto), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2017 (formato PDF, 1.67 MB)

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento”.

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro - Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine – Documento approvato in data 18 aprile 2012Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute –Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 - Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

 

Ministero del lavoro - Lettera circolare del 10 febbraio 2011 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

Tiziano Menduto



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