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Sicurezza degli edifici scolastici: ente proprietario e dirigente scolastico

Sicurezza degli edifici scolastici: ente proprietario e dirigente scolastico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

13/05/2014

Disponibili gli atti del convegno "La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" che si è tenuto ad Asti il 10 aprile 2014.

 
Asti, 13 Mag - Si è tenuto ad Asti il 10 aprile 2014 il convegno "La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" organizzato da  EcoSafe con il patrocinio dell’ASL AT e il supporto di vari enti e associazioni. Riproponiamo, come riportato da EcoSafe, il racconto della giornata e gli atti del convegno.

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L’incontro si è aperto con l’intervento del moderatore, il Dott. Franco Arborio, CEO di EcoSafe, che ha illustrato sia gli obiettivi del convegno (analizzare le attività ispettive degli organi di vigilanza, spiegare come redigere un DVR efficace, informare sulle prospettive dell’ edilizia scolastica) che quelli che dovrebbero diventare gli obiettivi comuni di tutti i soggetti coinvolti (operare attraverso la condivisione e la collaborazione, sviluppare la cultura della sicurezza).
 
Il Dott. Paolo Smania, rappresentante dell’UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario), si è soffermato sul ruolo delle ASL, attraverso una carrellata sui diversi campi di intervento e le rispettive modalità di ispezione, sottolineando più volte come la funzione preponderante debba essere quella di avere una funzione propositiva al servizio del cittadino.
 
Successivamente, è toccato al Dott. Michele Montrano, funzionario SPRESAL dell’ASL TO3, concentrarsi sui ruoli dell’ente proprietario e del Dirigente Scolastico e sui rispettivi obblighi di segnalazioni e procedure. Dopo aver illustrato la struttura di sicurezza degli istituti scolastici, focalizzandosi sull’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/08, ha esposto quelli che sono gli obblighi di garanzia e le responsabilità del Dirigente Scolastico. Anche il suo intervento ha sottolineato il fatto che tra enti proprietari e Dirigenti Scolastici deve necessariamente instaurarsi un binomio d’intesa, attraverso cui definire le priorità ed evitare la dispersione di risorse economiche.
 
L’intervento seguente è stato quello del Dott. Oscar Salvadore, funzionario SPRESAL dell’ASL AT, che ha portato all’attenzione dei presenti alcuni casi pratici e concreti  derivanti dalla sua attività di vigilanza presso gli istituti scolastici di Asti e provincia. L’esposizione di queste case histories è stata l’occasione per riflettere insieme su alcune misure precauzionali adottabili immediatamente, ricordando ad esempio che tutti i locali devono poter essere accessibili, compresi per esempio i sottotetti, i seminterrati e le zone scarsamente utilizzate. Altro errore evidenziato è quello di utilizzare zone di transito e i locali stessi come magazzino di materiali ormai inutili e magari infiammabili, senza un’adeguata limitazione dell’accesso a questi locali. Lo stesso accesso difficoltoso può far sì che quella zona venga dimenticata, trascurandone quindi la manutenzione: un’infiltrazione dal tetto, problema risolvibile con un intervento di modesta entità, se trascurato può portare a danni ben più gravi, così come un uso improprio dell'impianto elettrico o la mancata manutenzione dello stesso, senza tralasciare la situazione dei serramenti, delle pavimentazioni e altri elementi. Per evitare che un solo ente debba farsi carico di tutto, è necessaria perciò la collaborazione reciproca, attraverso riunioni di coordinamento tra RSPP del Comune e RSPP della scuola e una pianificazione delle priorità di interventi e spese, iniziando dalla manutenzione degli elementi più urgenti  e facendo il possibile per mettere in sicurezza il resto.
 
A seguire, l’intervento dell’Ing. Giuseppe Piazza, del Comando Provinciale VV. F. di Asti, si è concentrato sugli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi negli edifici scolastici. Un discorso complementare a quello del Dott. Salvadore, che ha ricordato dal punto di vista giuridico e pratico gli attori in gioco ed il contesto in cui essi si devono muovere (D.Lgs. 81/08 e Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992). Dopo aver passato in rassegna il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151), sono stati illustrati gli adempimenti a seconda delle diverse categorie di rischio, le caratteristiche costruttive di edifici e impianti, le misure per l’evacuazione in caso di emergenza e i compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio.
 
L’intervento della Dott.ssa Cristina Marini, rappresentante dell’associazione SICURLAV (Associazione Sicurezza Lavoro), ha portato a conoscenza dei partecipanti l’attività di sensibilizzazione degli studenti promossa attraverso il concorso “Non è colpa del destino”, rivolto alle Scuole Secondarie di primo grado della provincia di Torino. I progetti, inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati realizzati sia in forma scritta (manifesti, fumetti, manuali…) che multimediale (filmati, pagine web…), e alcuni di essi sono stati esposti all’ingresso della sala dove sono stati ammirati dai presenti.
 
Il successivo intervento, ad opera di Andrea Costantino, HSE Consultant di EcoSafe, ha trattato le modalità applicative del D.Lgs. 81/08 nelle scuole, partendo col ricordare quella che è l’organizzazione della sicurezza scolastica e le figure che ne fanno parte. Si è quindi parlato di quelle che sono le aspettative verso l’RSPP da parte di chi gestisce la scuola, illustrando gli step di analisi, redazione/aggiornamento delle procedure, gestione della pianificazione, monitoraggio e miglioramento continui. Si è poi passati a sottolineare l’importanza delle misure di informazione e formazione ai lavoratori, con particolare riferimento ai corsi e agli aggiornamenti destinati alle diverse figure della sicurezza.
 
La parola è poi passata all’Arch. Roberta Cabiati, membro della Commissione Ministeriale Redazione Linee Guida Edilizia Scolastica 2013, che ha raccontato quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri per quanto riguarda l’ edilizia scolastica. Le linee guida hanno l’obiettivo di superare le norme del 1975, attraverso la progettazione e costruzione di locali flessibili che possano coprire esigenze diverse; ad esempio, ogni spazio dovrebbe poter essere destinato ad alter funzioni, anche dopo l’orario scolastico. Viene segnalata una problematica di tipo economico, in quanto molto spesso gli interventi di ristrutturazione hanno un costo maggiore rispetto a quello necessario a costruire un nuovo edificio. Anche qui viene sottolineata l’importanza della collaborazione da parte di tutti: se i collaboratori della scuola notano delle problematiche, devono segnalarle in modo che vengano messe in evidenza.
 
Infine, l’intervento conclusivo del Dott. Vincenzo Paone, Magistrato della Procura presso il Tribunale di Asti, ha avuto come filo conduttore le responsabilità penali e le posizioni di garanzia nella sicurezza degli edifici scolastici. La scuola è una situazione più complicata rispetto all’impresa privata, in quanto ha un organigramma complesso e molti vincoli burocratici per chiedere dei finanziamenti. La valutazione dei rischi diventa quindi centrale perché è la base su cui pianificare gli interventi.
Uno dei punti focali è stato il concetto che il Datore di lavoro non è esonerato da nessuna responsabilità, anche se è affiancato da un RSPP. Allo stesso tempo, quest’ultimo ha l’obbligo di fornire i giusti consigli e non è esonerato dalla responsabilità: risponde in concorso con il Datore di lavoro, ma non risponde del reato di non aver fatto prevenzione.
Cultura e sicurezza devono essere all’ordine del giorno, bisogna intervenire in via preventiva. Agire per prevenire: la colpa del Dirigente Scolastico è di non avere le adeguate conoscenze per scegliere bene il consulente e vigilare sull’operato di quest’ultimo. Chi sta al vertice, infatti, è il primo garante.
La proposta è quindi quella di passare dal “senno del poi” al “senno del prima”, da quello che è l’attuale modello concreto (“Ho fatto la richiesta d’intervento”) al modello astratto (“Ho fatto la richiesta d’intervento e la devo monitorare”).
 
Questi gli atti del convegno:
 
 
 
Fonte: Ecosafe.it
 
 
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
13/05/2014 (08:57:36)
Da parte di un rspp : belle parole
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
13/05/2014 (11:06:42)
Leggendo gli atti di questo interessante convegno si rileva come, ancora una volta, si ribadisce l'obbligo (secondo il relatore) di aggiornamento dei corsi antincendio.
Continuo a chiedermi e rileggendo la normativa vigente D.M.10.3.98 (non ancora sostituita da nessun altro decreto legge) sinceramente non ne trovo nessun riscontro (anche il D.lgs 81/08 rimanda al Dm 10.3.98), dove questi relatori vadano a reperire questo tipo di obbligo formativo.
Che poi indubbiamente sia opportuno eseguirli questo è assolutamente condivisibile, ma a mio avviso l'informazione data ai partecipanti non è completa e conforme alla norma, sembrando una pura e mera operazione commerciale.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
13/05/2014 (18:51:10)
Forse pensavano al "nuovo" DM 10 MARZO 1998...che uscirà o ad alcune circolari di qualche Com.te Reg.le dei VV.F. che ha scritto sull'obbligo di AGGIORNAMENTO TRIENNALE in qualche regione d'Italia (ognuno fa come vuole...)
Indubbiamente concordo sul fatto che un aggiornamento vada fatto ma forse molto è dettato da puri interessi economici come anche Davide scrive e come ho scritto io tante volte su questo sito
Rispondi Autore: GG - likes: 0
14/05/2014 (12:28:38)
Infatti, concordando in pieno con Davide, il relatore dimentica completamente che esiste l'art.23 della costituzione:

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Saluti
GG
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
15/05/2014 (09:52:10)
Ma qualcuno ha letto il testo unico? L'art. 37 c. 9 "I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;"
Tra l'altro la violazione di questo comma è sanzionata con "l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro" (art. 55 c. 5, lett. c).
L'aggiornamento periodico è quindi OBBLIGATORIO. Possiamo discutere sulla periodicità, anche se per "simmetria" con il DM 388 si consiglia triennale.
Rispondi Autore: davide - likes: 0
15/05/2014 (14:51:20)
Sig. Degrassi vada avanti a leggere l'art 37 comma 9 : " in attesa di ....... continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10.3.98 .........
Quindi dove lo vede l'obbligo di aggiornamento dei corsi antincendio ?
Cosa centra il DM 388 che è relativo al primo soccorso ?
Fino alla modifica del D.M. 10.3.98 (che sarà emanata a breve con la modifica delle norme di prevenzione incendi) non vi è nessun obbligo di aggiornamento, tanto è vero che non risultano sentenze in giurisprudenza su sanzioni per mancato aggiornamento dei corsi antincendio.
E' ora di finirla che in un periodo nel quale le aziende non arrivano a fine mese e i lavoratori rischiano il posto di lavoro ci siano aziende o persone che ancora cerchino di "vendere" adempimenti del tutto volontari e non supportati da nessun tipo di obbligo normativo.
Nell'azienda nella quale sono RLS cerchiamo di difendere il nostro posto di lavoro, anche da chi cerca di "rifilare" costi non necessari a discapito dei nostri stipendi, anche a rischio di usare maniere ben poco professionali.
La sicurezza è un diritto di tutti noi lavoratori e un dovere della direzione ma non deve essere o diventare una pura attività per spillare soldi alle aziende già in difficoltà.
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
15/05/2014 (15:42:42)
Per prima cosa sono 2 periodi differenti, di fatti c'è un punto e virgola che li separa ed il secondo semplicemente va a specificare che ancora vale il DM 10 marzo 1998 e che quindi la formazione di base va fatta secondo quel decreto. L'aggiornamento OBBLIGATORIO, posto che nel DM 10 marzo 1998 non è esplicitamente previsto, è possibile farlo con periodicità, contenuti e modalità a discrezione del datore di lavoro, ma rimane comunque un obbligo.
A me sembra che qua si voglia a tutti i costi "svicolare" da un obbligo ben preciso perché fa comodo ed è più economico.
Poi se lei è convinto che esser preparati a gestire le emergenze non è altro che un costo e che qualcuno si voglia arricchire vendendo fumo al prossimo c'è poco da discutere.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
15/05/2014 (16:08:48)
Guardi, mi spiace contraddirla ma, sentiti i legali della nostra società (studio legale specializzato in materia di sicurezza e lavoro), interpellati a suo tempo organi ispettivi competenti a livello centrale, confermano che ad oggi l'aggiornamento relativo ai corsi antincendio non eseguito NON E' ASSOLUTAMENTE sanzionabile da nessun ente di controllo.
Magari qualche altro collega può esprimere su questo utile argomento il proprio parere (stiamo parlando di norma e non di gestione) , tenendo presente che tutti noi che ci occupiamo di sicurezza siamo perfettamente concordi sulla validità e l'efficacia di ogni atto formativo, il punto è la legge e non la volontarietà degli aggiornamenti.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
15/05/2014 (17:46:50)
Pur condividendo che è assolutamente importante l'aggiornamento della formazione, quindi anche quella della materia antincendio, resta comunque vero che l'obbligo che impone la legge non specifica la periodicità, per cui non esisterebbe, in alcun caso, la possibilità di sanzionare.
Invito infatti il sig. Davide Degrassi, ad illustrare secondo quale arzigogolo un ispettore dovrebbe sanzionare un "mancato aggiornamento" se la legge non prevede alcun tipo di "periodicità" quantificabile in termini di tempo. La prassi, o se vogliamo usare lo stesso termine del Degrassi, la "simmetria" non è contemplata né nel D.Lgs.81/08 men che meno nella costituzione, quindi ogni tipo di iniziativa ex art.55 c. 5, lett. c, sarebbe un abuso bello e buono.

Possiamo poi discutere se piace, se è giusto, se è migliorabile, oppure se è opportuno o meno aggiornare l'antincendio ogni 3 piuttosto che ogni 5 o 10 anni, ma resta una opportunità, certamente e sostanzialmente giusta e auspicabile, ma NON UN OBBLIGO.

Lei stesso dice: "possiamo discutere sulla periodicità", ebbene, mi spiega come dovrebbe interpretare un OdV tale concetto ai fini della sanzione, e quindi, come procedere correttamente, in termini amministrativi, con la redazione incontestabile del verbale?

GG
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
15/05/2014 (23:11:29)
Nessun arzigogolo, io comunque continuo a non vedere come l'articolo citato sia interpretabile... per chiare le idee, anche se non è elegante, vi rispondo con un'altra domanda: dove sta scritto nel secondo periodo che quello che è scritto nel primo non conta? Perché c'è una bella differenza tra dire "non è obbligatorio" (in palese contraddizione della normativa) e dire "non sono stabilite per legge modalità, periodicità e contenuti dei corsi di aggiornamento". Tradotto: modalità, periodicità e contenuti li deve stabilire, per obbligo, il datore di lavoro in base alla valutazione del rischio di incendio. Ricordo inoltre che ci sono attività che hanno l'obbligo di esercitazione antincendio almeno annuale (all. 7 punto 4) dove, oltre a percorrere le vie d'esodo, è necessario mettere in pratica le misure di primo intervento.
Mettiamo poi che abbiate ragione, per quale motivo i VVF si sarebbero scomodati ad emanare la circolare del 23/02/11 se tanto gli aggiornamenti non sono obbligatori? Non avrebbero potuto fare qualcosa di meglio piuttosto che fornire indicazioni su una cosa che non esiste?
Rispondi Autore: GG - likes: 0
16/05/2014 (16:23:35)
Sinceramente questa circolare non aggiunge nulla a quanto detto.

Poiché l'aggiornamento è una opportunità assolutamente auspicabile per tutte le aziende, sebbene non obbligatoria in ordine ad una tempistica prestabilita ex lege, come giustamente loro stessi fanno notare "Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi", si è centralmente deciso, e quindi internamente, vedasi i destinatari, la metodica comune da usare in ordine ad un programma che, appunto, non esiste.
Non sfugge a nessuno, infatti, che nella stessa circolare non c'è alcun riferimento alla "periodicità" da usarsi, ma solo l'elenco degli argomenti che gli altri enti dovranno usare per "uniforme applicazione".

Ed in linea generale, una circolare non è in alcun modo MAI un obbligo di legge, per cui anche quel programma non è da intendersi tassativo.

Saluti
GG
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
05/07/2014 (11:48:56)
La circolare non aggiunge nulla!? La circolare inizia con queste testuali parole "Com'è noto il D. Lgs. 81/08 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze."

Forse facevano meglio a scrivere "Come DOVREBBE esser noto"...
Rispondi Autore: GG - likes: 0
05/07/2014 (12:05:25)
Ribadisco che non esiste articolo di legge che mi obbliga ad aggiornamento TRIENNALE, ne esiste articolo che mi obbliga a QUEL PROGRAMMA. E concludo ricordando ancora l'art.23 della costituzione. Ma non devo convincerla, né è mia intenzione.
Saluti
GG

Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
07/07/2014 (12:13:06)
Non serve che mi convinca che ha torto: ne ero consapevole fin dall'inizio ed il suo arrampicarsi sugli specchi dell'ultima risposta ne è l'ennesima conferma.
Stavamo infatti discutendo sull'obbligatorietà, non sulla periodicità che, ribadisco per l'ennesima volta, è a discrezione del datore di lavoro. Significa che la periodicità (annuale, biennale, triennale, quadriennale, quinquennale, ecc.) ed eventualmente anche i contenuti (se proprio non trova adeguati quelli previsti dalla circolare) li DEVE decidere il datore di lavoro in base alla valutazione del rischio di incendio in quanto ha l'OBBLIGO di aggiornare periodicamente i suoi addetti. Tale OBBLIGO è sancito dall'art. 37 c. 9 del TU la cui violazione comporta le sanzioni previste dall'art. 55 c. 5, lett. c.
La circolare nel suo incipit ribadisce ulteriormente quest'obbligo, dandolo per scontato addirittura!
Questa è la legge, possiamo essere d'accordo o meno, possiamo ritenerla valida o meno, ma abbiamo tutti l'obbligo di rispettarla.
Ritengo oltremodo vergognoso andare in giro promuovendo l'illegalità promettendo (insignificanti) risparmi economici per le aziende, il tutto ovviamente a discapito della salute e sicurezza dei lavoratori...
Rispondi Autore: GG - likes: 0
07/07/2014 (12:52:08)
Sig. Degrassi, ritengo invece che Lei travisi le cose per portarle a suo favore, per poter ritenere, in modo sbagliato, di aver ragione. La questione triennale da me riportata serve per dimostrare un fatto: se esiste l'obbligo di aggiornamento, non c'è invero una periodicità indicata per legge, per cui un ispettore non avrebbe alcuno strumento giuridico valido per applicare sanzione in assenza di "aggiornamento". Perchè se parliamo di aggiornamento, ovvio che ricorre una tempistica ed una circolare non è legge, ma non lo dico io.
Per cui, tornando all'arrampicata sugli specchi, Le chiedo per l'ennesima volta di esibirmi lo strumento giuridico che possa consentire una OdV di sanzionare una azienda per mancato aggiornamento del corso antincendio, se si trovasse davanti attestati con date di esecuzione ad 1, 2, 3 o 5 anni addietro rispetto alla data di ispezione. Non faccia prosopopea, mi spieghi nel dettaglio la ratio che l'ispettore dovrebbe usare per applicare la sanzione e quindi quale riferimento inoppugnabile dovrebbe usare per "salvare" chi ha date antecedenti di 1 anno e chi ne ha 5, atteso che stesso lei scrive "contenuti e modalità sono a discrezione del datore di lavoro". La "discrezione" non ha carattere di tassatività, men che meno è configurabile "quantitativamente" ai fini dell'applicazione del citato art.55. Quindi quel "COMPORTA LE SANZIONI" è un'affermazione assolutamente suggestiva.
Ancora, non ho MAI sponsorizzato alcuna economia nelle aziende, e non so se meravigliami del fatto che non abbia percepito tale aspetto dai miei scritti, ove più volte ho riportato ed evidenziato che questa è assolutamente auspicabile e assolutamente importante, di fatti io non intimo le mie aziende di aggiornarsi perchè c'è la sanzione, ma spiego e dettaglio perchè a loro serve innanzitutto come opportunità di crescita in materia di prevenzione e protezione, oltre il mero adempimento burocratico per tenere le carte apposto. Ma siamo cittadini italiani e la costituzione è la costituzione e l'art.23 esiste da molto più tempo sia del D.Lgs.81/08 che del precedente D.Lgs.626/94, non possiamo far finta che non esiste, e va spiegato come applicare le cose, ma purtroppo so per certo che non molti la conoscono e l'applicano per bene.
Tanti saluti
GG
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
24/07/2014 (19:55:10)
Il consulente deve fare il consulente, l'upg deve fare l'upg! Io non sono un upg e quindi non è mio compito andare in giro a dar sanzioni.
Ad ogni modo i VVF si sono nuovamente espressi nella guida che PuntoSicuro ha puntualmente pubblicato oggi nell'articolo "Sicurezza antincendio: linee guida per la valutazione dei rischi"
Pagina 60 per i pigri.

Questa è l'interpretazione dei VVF, che è l'unica che conta, tutto il resto sono "ciacole"!
Rispondi Autore: GG - likes: 0
24/07/2014 (20:08:28)
Sono le interpretazioni ad essere "ciacole", la legge si applica, non si interpreta.
Quindi ok ad aggiornamenti col buon senso del padre di famiglia, ma mai riportare per vere illazioni fuori luogo, come "sanzionabilità per mancato aggiornamento."
GG


Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
25/07/2014 (09:34:06)
Vedo che non sa più a che santo votarsi... l'art. 55 del TU non è un'illazione. Fuori luogo sono solo quelli che promuovono l'illegalità ed il mancato rispetto delle leggi.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
25/07/2014 (14:50:56)
Hahaha, oramai mi risulta finanche simpatico, non riesce ad argomentare più della sola indicazione di un articolo di legge, chiosando che lei non è un upg, per cui non è un problema che le riguarda, e quindi sarei io ad appellarmi ai santi? Le auguro buona fortuna chiudendo che è si vero che esistono molte realtà che promuovono l'illegalità (e fortunatamente stanno diminuendo), ma ce ne sono altre, spesso cartaiole, che invece basano i propri ricavi sul terrorismo e sull'interpretazione, senza un minimo di spunto critico su ciò che è realmente esigibile per legge (art.23 della costituzione) e ciò che è una reale necessità prevenzionistica, ritenendo la sicurezza, a prescindere, una pura chimera x evitar sanzioni.
Tanti saluti
GG

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