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Alternanza scuola-lavoro: sorveglianza, compiti e responsabilità

Alternanza scuola-lavoro: sorveglianza, compiti e responsabilità
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Istruzione

25/10/2017

La sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro: gli adempimenti del dirigente scolastico e delle aziende, la formazione alla sicurezza e la gestione della sorveglianza sanitaria per gli studenti in alternanza.

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Firenze, 25 Ott – Nelle scorse settimane ci siamo soffermati più volte sul tema, molto importante per favorire una reale cultura della sicurezza nel nostro paese, dell’alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica con processi di apprendimento attivi e in grado di favorire la consapevolezza dell’importanza della prevenzione di infortuni e malattie professionali. E lo abbiamo fatto con specifiche interviste e attraverso la presentazione degli atti relativi al convegno dal titolo “ La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” che si è tenuto a Firenze lo scorso 24 maggio 2017 e che è stato organizzato dall’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Firenze e dalla RESAS, la Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze.

 

Focalizziamo oggi la nostra attenzione su alcuni aspetti organizzativi, sulle responsabilità, sui compiti di formazione e sulla sorveglianza sanitaria in relazione all’alternanza scuola-lavoro.

 

Ad esempio nell’intervento “Sicurezza in alternanza scuola lavoro”, a cura di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, si ricordano gli adempimenti del dirigente scolastico e i compiti delle aziende

 

Si indica che l’istituzione scolastica è “tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’ alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo sia la tutela degli allievi, mediante strutture ospitanti ‘sicure’, sia la loro informazione-formazione”. 

In particolare il dirigente scolastico:

- “forma gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale” (come riportato nel documento Inail del 2013 “ Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”);

- “garantisce la sorveglianza sanitaria ove necessario, di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR con le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche;

- assicura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;

- stipula un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

- designa un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza”. 

E l’azienda:

- “integra la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;

- mette a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda;

- individua un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza”.

 

E riguardo alla formazione:

- la formazione generale: “spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore, deve trattare temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza”; 

- la formazione specifica: “compete alla struttura ospitante; qualora essa non fosse in grado di assicurarla, può delegare la scuola ad impartirla, con apposita specifica nella convenzione. Deve avere la durata in base alla classificazione dei settori di rischio”. L’articolazione del percorso formativo dei lavoratori è specificato dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che riporta ulteriori dettagli sulla formazione erogata, parliamo ora della sorveglianza sanitaria degli allievi ricordando che “la visita medica è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità”.

In particolare:

- “se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente;

- se a scuola non è presente il medico competente è a carico dell’impresa”.

E, con riferimento al già citato documento Inail, si segnala che in generale, “secondo le disposizioni vigenti, non di immediata interpretazione, anche laddove siano previste attività di laboratorio, è difficile che si vengano a creare condizioni di rischio per la salute tali da prevedere la sorveglianza sanitaria. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare un sistema di sorveglianza a livello di anamnesi, ovvero che gli studenti riferiscano sul proprio stato di salute (ipersensibilità a prodotti e malattie allergiche)”.

 

In definitiva nell’alternanza scuola-lavoro:

- l’allievo: “si impegna ad attenersi alle norme di sicurezza e alle disposizioni aziendali;

- il tutor scolastico: rileva e segnala eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla salute e alla sicurezza dello studente;

- il tutor aziendale: sovrintende e vigila sullo studente in azienda”.

 

Altre indicazioni sull’organizzazione e sulle responsabilità possono essere reperite nell’intervento “Responsabilità e compiti di formazione sulla sicurezza e gestione della sorveglianza sanitaria per gli studenti in alternanza”, a cura di Giuseppe Petrioli.

 

Concludiamo, infatti, l’articolo riportando alcuni dei punti fissi relativi all’ alternanza scuola-lavoro contenuti nell’intervento:

- “la formazione è sempre obbligatoria, di norma quella generale a carico della scuola e quella specifica e addestramento a carico dell’impresa;

- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo in pochi casi;

- l’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla durata della esposizione, tranne che per i VT (videoterminali, ndr);

- la sorveglianza sanitaria può essere soddisfatta dal medico competente della scuola o da quello dell’azienda;

- nei confronti degli allievi ospitati nelle imprese non si costituiscono rapporti di lavoro;

- in nessun caso lo studente minorenne acquisisce la qualifica di lavoratore minore e quindi non rientra nel campo di applicazione della legge 977/67;

- la ratio di queste scelte è che l’apprendimento si realizza tramite affiancamento e non esecuzione diretta;

- ai sensi del D.L.vo 81/2008 tuttavia gli allievi in alternanza sono equiparati a lavoratori;

- la scuola dovrà valutare i rischi connessi alla organizzazione dell’alternanza e assicurare le misure di prevenzione e la gestione del rischio;

- nel reperire le aziende disponibili la sicurezza deve essere considerata requisito imprescindibile;

- utili per il conseguimento di questo obiettivo sono accordi con associazioni datoriali e OO.SS.;

- le UUSSLL possono fornire linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con le aziende”.

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Sicurezza in alternanza scuola lavoro”, a cura di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, intervento al convegno “La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” (formazione PDF, 592 kB).

 

Responsabilità e compiti di formazione sulla sicurezza e gestione della sorveglianza sanitaria per gli studenti in alternanza”, a cura di Giuseppe Petrioli (Az. USL Toscana Centro), intervento al convegno “La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” (formazione PDF, 277 kB).

 

 

 



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