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Alternanza scuola-lavoro: formazione generale e specifica degli studenti

Alternanza scuola-lavoro: formazione generale e specifica degli studenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Istruzione

28/06/2017

Un intervento si sofferma sulla normativa e sulle criticità emerse nelle attività di alternanza scuola-lavoro. A chi compete la formazione specifica e generale degli studenti? E come gestire gli stage all’estero?

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Agricoltura
Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 

Firenze, 28 Giu – Convinti del necessario legame che deve sussistere tra scuola e lavoro in materia di sicurezza, il nostro giornale si è soffermato più volte sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che permette di sperimentare processi di apprendimento attivi e di favorire un percorso di attenzione alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. E per affrontarne caratteristiche e criticità abbiamo recentemente intervistato su questo tema Cinzia Frascheri, giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro.

 

Torniamo oggi a parlare di alternanza scuola-lavoro con riferimento ai materiali di un convegno dal titolo “La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” che si è tenuto a Firenze lo scorso 24 maggio 2017 e che è stato organizzato dall’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Firenze e dalla RESAS, la Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze. Un incontro che ha raccolto e proposto utili soluzioni relativamente alle problematiche di maggior interesse riferite alla sicurezza del lavoro nell’alternanza scuola lavoro; ad esempio con riferimento agli obblighi di formazione ed a quelli connessi con la sorveglianza sanitaria. E che ha ribadito l’importanza di una stretta collaborazione tra il mondo della scuola, gli enti locali e le agenzie per la sicurezza del lavoro (INAIL, ASL, Ispettorato provinciale del lavoro, …) al fine di rendere efficace un’esperienza di grande importanza per la formazione degli studenti.

 

Con riferimento agli atti del convegno ci soffermiamo brevemente oggi sull’intervento “Il quadro normativo di riferimento e le criticità emerse nelle attività di alternanza”, a cura del Prof. Vincenzo Passarello (Resas).  

 

La relazione si sofferma innanzitutto sullo status giuridico dello studente nel percorso di alternanza scuola-lavoro  (AS-L).

 

A questo proposito si indica che l'alternanza scuola-lavoro, è una metodologia didattica “che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, nell’ambito della quale i giovani che partecipano a tale particolare esperienza formativa, non mutano la loro posizione giuridica, confermando quella di studente”.

Tuttavia, “visto il loro concreto impiego nell’attività lavorativa, non quindi meri visitatori delle strutture ospitanti, è riconosciuta a loro la piena equiparazione ai lavoratori”.

E tale equiparazione, come abbiamo ricordato più volte anche dal nostro giornale, “non trova la propria base giuridica nelle disposizioni introdotte dal quadro regolativo del progetto denominato “La Buona Scuola”, ma nel DLGS 81 del 2008  s.m., nel quale, in modo chiaro, all’art.2, comma 1, lett. a), si precisa tale condizione, che li porta ad essere soggetti alle disposizioni e procedure previste, nei termini e limiti dell’attività svolta, così come del contesto e delle condizioni di rischio a cui dovessero risultare esposti”.  

 

Riportiamo a questo proposito, quanto indica il D.Lgs. 81/2008.

 

Come definito all’articolo 2, al lavoratore è equiparato (...) ‘il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; (…)’

 

In questo senso nel progetto di alternanza scuola-lavoro, “la formazione generale e specifica degli studenti, può, quindi, essere svolta dalle scuole o dalle strutture ospitanti, secondo un mero criterio di accordo in convenzione che stabilirà chi si caricherà l’onere, economico ed organizzativo”. E in ogni caso la guida operativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) dell’ottobre 2015 sull'alternanza scuola-lavoro “dice chiaramente, all'art.7 comma f, che la formazione specifica deve essere integrata da parte della struttura ospitante, secondo il relativo specifico profilo di rischio”.  

 

Per ribadire ciò il relatore fa riferimento ad un contributo, pubblicato dal nostro giornale, della dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci (tecnici della prevenzione – Az. USL Toscana Centro - zona di Valdinievole): ‘è evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva). Se le informazioni di base (‘attività produttive in generale’) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda’.  

E si riportano anche alcune faq, alcune domande/risposte, pubblicate sul sito del MIUR.

Alla domanda su ‘ quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza’ si risponde ‘ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR ‘Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola’ (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica [...] Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza, dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione’.      

 

E la già citata guida operativa del MIUR recita poi, all'articolo 11: ‘si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante (ed anche delle istituzioni scolastiche) nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere: a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’Inail e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;

b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione’.      

 

Il relatore riporta un esempio della struttura del percorso formativo:

 

 

L’intervento si conclude, infine, riportando alcune indicazioni e criticità sulla gestione della sicurezza negli stage all’estero.

 

Infatti se tra i compiti del dirigente scolastico c’è anche quello di “assicurarsi che la struttura ospitante lo studente, ottemperi a tutte le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che all’integrazione della formazione specifica, la Convenzione stipulata con l’eventuale azienda estera, dovrà ovviamente riportare tale prerequisito, ma le regole che tale azienda dovrà rispettare, non saranno ovviamente quelle regolate dal Testo Unico dello stato italiano”… E se in ambito di Unione Europea, partendo dalla constatazione che la normativa sulla tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è di ispirazione e derivazione comunitaria, “sarà più facile avere una certa ‘equipollenza’”, cosa accadrà in ambito extra UE? Sicuramente un’equipollenza sarà più difficile.

E attualmente, conclude il relatore, “non risulta nelle varie faq del Miur, un chiarimento riguardo questa specifica problematica”. 

 

 

Il quadro normativo di riferimento e le criticità emerse nelle attività di alternanza”, a cura del Prof. Vincenzo Passarello (Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze), intervento al convegno “La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” (formazione PDF, 994 kB).

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
28/06/2017 (11:41:10)
La questione della formazione SPECIFICA (ex art 37 ) è un tema caldo che andrebbe riportato alle finalità "logiche" per cui è stata introdotta.
Ricordo che la formazione dei "lavoratori" ed assimilati ex art 37 (tra cui gli stagisti e scuola lavoro) si espleta in due momenti.
La formazione di base di 4 ore che è origina un attestato NOMINATIVO che ogni "lavoratore" si porterà sempre con se, anche se cambiasse azienda o settore produttivo (in quanto attesta l'espletamento dell'obbligo di base) e altri 3 attestati cosiddetti specialistici firmati dal datore di lavori, dal docente abilitato e dal dipendente o assimilato che restano in azienda in quanto dimostrano l'assolvimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro,
Il primo, riguarda i lavoratori di aziende classificate a basso rischio (4 ore), il secondo per aziende a medio rischio (8 ore) e il terzo per quelle a rischio elevato (12 ore).
Le finalità di questi attestati specialistici é quello di insegnare ai dipendenti quali rischi SPECIFICI sono insiti nelle attività lavorative che espleteranno nella azienda in cui andranno a lavorate e di addestrarli all'uso delle macchine o attrezzature che dovranno usare.
In pratica il docente (che deve possedere appositi requisiti) deve insegnare loro come si usa la macchina o il macchinario che useranno, I segnali acustici o sonori; come ci si veste e come ci si deve comportare nel lavoro, a chi ci si deve rivolgere per ottenere le informazioni o le istruzioni in caso di dubbio, come si devono eseguire correttamente le lavorazioni connesse alla loro qualifica.
Risulta difficile comprendere come queste informazioni possano fare parte di generici corsi formativi per settori produttivi avulsi dalla realtà lavorativa specifica (macchinari, luoghi, attrezzi, buone prassi relative alla mansione svolta ecc).
Lo studente impegnato in attività di alternanza non esegue lavorazioni, quindi a mio parere, deve ricevere la formazione di base se non la ha già ricevuta e quella specialistica con riferimento alle sole attività che svolgerà nella azienda.
Poiché mi parrebbe strano una attività operativa ritengo che la formazione si possa ridurre a quella del solo rischio basso (altre 4 ore) tipico di chi osserva senza fare, seppure le attività della azienda ospitante rientri tra quelle del rischio alto (ma alto per i "lavoratori" che quindi devono essere ben istruiti su ciò che fanno e non sui semplici osservatori esterni).
Lo stesso ragionamento si dovrebbe fare per i dipendenti che operano negli uffici.
In ogni caso la formazione specialistica (4 ore) a mio avviso DEVE essere svolta in azienda se si vuole dare allo studente una seria informazione che lo avverta sui rischi connessi alle fonti di pericolo esistenti nei luoghi che frequenta e soprattutto lo istruisca su ciò che può o ciò che non può fare.
Rispondi Autore: RSPP - likes: 0
30/06/2017 (09:01:33)
Tutto giusto tutto bello, il problema è che ora le aziende per il progetto "buona scuola" dovranno ospitare questi studenti, perdendo tempo in formazione affiancamento DPI sorveglianze sanitarie... e per cosa? per un ragazzo che mai tornerà in quella azienda.
Sarebbe meglio invece incentivare le assunzioni, e investire su chi poi sarà da subito disponibile al mondo del lavoro.
Sono RSPP di una azienda industriale, ho fatto questa formazione insulsa ad un ragazzo della III liceo scientifico... se va bene tornerà nel mondo del lavoro fra due anni, ma presumibilmente dopo una laurea e quindi fra 7 anni. Cosa si porterà dietro della mia formazione? un attestato! Ah bhe...
Abbiamo tutti perso tempo. Non sono contrario a queste esperienze, che aiutano un ragazzo a crescere, ma fate fare queste esperienze a chi poi entrerà subito a lavorare, che se l'azienda capisce che è una persona valida la può assumere, e non aspettare 7 anni che finisca di studiare e si ricordi di dove ha fatto il suo tirocinio.
Rispondi Autore: cristiana - likes: 0
07/12/2020 (01:14:42)
ciao a tutti.
un paio di mie studentesse stanno facendo il terzo anno di liceo all'estero. Nella mia scuola le attività di alternanza cominciano con un percorso sulla sicurezza da seguire online. Pensate che queste ragazze lo possano seguire anche se al momento si trovano negli stati uniti o meglio aspettare che rientrino?

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