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REACH/CLP e agenti cancerogeni: è necessario aggiornare la valutazione?

REACH/CLP e agenti cancerogeni: è necessario aggiornare la valutazione?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

24/10/2014

Le indicazioni della Commissione Consultiva sulle ricadute dei nuovi regolamenti europei sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni. Le nuove definizioni, le classificazioni e l’aggiornamento della valutazione dell’esposizione.

 
Roma, 24 Ott – Ci sono conseguenze, dipendenti dai regolamenti REACH e CLP, nell’applicazione delle norme per la tutela dal rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni?
 
Per rispondere a questa domanda torniamo a presentare il documento del 28 novembre 2012 elaborato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro: “ Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”.
Il documento fornisce indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute del Regolamento (CE) n.1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (Regolamento SDS) sul sistema prevenzionistico definito dal Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. 81/2008.
 

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La Commissione ricorda che alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni è dedicato il Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, “ferma restando l’applicazione del Capo I per quanto concerne le altre caratteristiche di pericolosità”.
In particolare l’obiettivo prioritario della tutela della salute dei lavoratori “si realizza, in ordine di priorità, nel ricorso alla sostituzione o all’adozione di un ‘sistema chiuso’, ove tecnicamente possibile”. Inoltre:
- “si debbono adottare le misure di prevenzione collettiva e di protezione individuale, allorquando non sia possibile l’adozione di una delle soluzioni suddette;
- va garantito, comunque, che l’esposizione non superi il valore limite dell’agente stabilito nell’All. XLIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- si dovrà in ogni caso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate attraverso la misurazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni”.
 
Il campo d’applicazione del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. considera “gli agenti cancerogeni e mutageni ai quali i lavoratori sono o possono essere esposti a causa della loro attività lavorativa e che rispondono ai criteri di classificazione di cui alle categorie di pericolo delle sostanze e dei preparati (miscele) cancerogeni e mutageni individuati nelle categorie 1 e 2, così come sono definite nei DD.LLgs. n. 52/1997 e s.m.i. e n. 65/2003 e s.m.i., nell’Allegato I del D.Lgs. n. 145/2008 e 1 A e 1 B nel Regolamento CLP. Inoltre si considerano agenti cancerogeni anche le sostanze, i preparati, i processi o le sostanze ed i preparati emessi durante i processi previsti dall’Allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Veniamo dunque, in merito alle novità apportate dai regolamenti europei, alle definizioni per gli agenti chimici cancerogeni e per quelli mutageni previste dal Regolamento CLP, definizioni che si armonizzano al sistema GHS “modificando, di fatto, quanto previsto dalla categorizzazione così come definita dai DD.LLgs. n. 52/1997 e s.m.i. e n. 65/2003 e s.m.i.”:
 
- mutagenicità sulle cellule germinali di Categoria 1A e 1B (H340): “sostanze in grado di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane o capaci di fornire risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule germinali o somatiche di mammiferi;
 
- cancerogenicità di Categoria 1A e 1B (H350): “sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni sulla base di studi condotti sull’uomo e sostanze per le quali si presumono effetti cancerogeni per l’uomo prevalentemente sulla base di studi condotti su animali”.
 
Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, viene operato anche un confronto tra i sistemi classificativi (CLP, D.Lgs. 52/1997 e s.m.i., D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.) anche attraverso uno schema di conversione delle frasi di rischio (“R”) del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i., in indicazioni di pericolo (“H”), come indicato nell’Allegato VII del Regolamento CLP.
 
Veniamo alla valutazione dell’esposizione.
 
Il documento premette “che le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dell’esposizione non hanno subito alcuna variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP”. Tuttavia l’aggiornamento della valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni si rende necessario “nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze siano state modificate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione delle sostanze in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”.
 
Abbiamo visto che la classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene “è stata modificata dal Regolamento CLP che prevede, diversamente dalla DSP (Direttiva Sostanze Pericolose n. 67/548/CEE, ndr) e DPP (Direttiva Preparati Pericolosi n. 1999/45/CE, ndr), l’individuazione di classi suddivise in categorie di pericoli in funzione delle proprietà intrinseche delle sostanze, nonché la modifica del pittogramma che ne rappresenta il pericolo”.
Si ricorda poi che le sostanze cancerogene e mutagene non presentano livelli di esposizione al di sotto dei quali si possa ipotizzare l’assenza di effetti sulla salute: “di conseguenza è sempre necessario effettuare la valutazione dell’esposizione ai fini degli adempimenti previsti dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”. E “per le sostanze (o le lavorazioni che ne prevedono l’impiego) per le quali attualmente non esiste una classificazione armonizzata in ambito UE, ma per le quali siano comunque note in ambito scientifico, o riconosciute da organismi internazionali (quali, ad es. la IARC), le proprietà cancerogene o mutagene, sussiste, comunque, l’obbligo di adottare le tutele previste dal Capo I del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel caso di rischio non irrilevante”. Viceversa, per le sostanze e miscele pericolose alle quali non si applica rispettivamente il Regolamento CLP e il D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i., ma che rispondono ai criteri di classificazione come cancerogeni o mutageni di categoria 1 o 2 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 52/07 e dal D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i, o in categorie 1A e 1B secondo quanto stabilito dall’Allegato I del Regolamento CLP, si applicano i disposti di cui al Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni deve essere effettuata “preventivamente all’avvio di un progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione, al fine di attuare le misure di prevenzione a tutela dei lavoratori professionalmente esposti. Nel caso, infine, di cancerogeni ubiquitari si potrà far riferimento, ai fini della valutazione dell’esposizione professionale, alle conoscenze in tema di esposizione della popolazione generale”.
 
Il documento sottolinea poi che per alcune sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni e mutageni, “il Regolamento REACH prevede specifiche procedure di restrizione e di autorizzazione”.
 
Dopo aver segnalato che i Valori Limite e di Esposizione Professionale (VLEP) per gli agenti cancerogeni e mutageni, non hanno subito variazione con l’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP, concludiamo ricordando che la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni “tiene conto di:
- caratteristiche delle lavorazioni;
- durata e frequenza delle lavorazioni;
- quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- loro concentrazione;
- capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita”.
I nominativi dei lavoratori esposti e sottoposti a sorveglianza sanitaria sono riportati nell’apposito “ registro degli esposti” di cui all’Art. 243 del D.Lgs. 81/2008.
 
 
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Rispondi Autore: Federico Betteni - likes: 0
30/10/2014 (00:03:21)
E se il DPI stesso contiene residui di sostanze cancerogene? Come ci si deve comportare?
Nello specifico mi riferisco ai guanti spalmati in PU (Poliuretano) dotati di supporto a filo continuo in nylon o in poliestere o in filati resistenti al taglio (tipo vetro-Dyneema), noti per poter contenere % anche rilevanti, quindi oltre il limite dello 0,1% in peso (p/p) imposto dal REACH, di DMF (Dimetilformammide), il solvente classificato come SVHC e utilizzato nella fabbricazione dei guanti stesso.
Considerando che questi guanti, spesso adottati per la loro economicità (benvenuta in tempi di crisi), sono sostituiti giornalmente, quale approccio deve avere un RSPP accorto?

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