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Sicurezza nei caseifici: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria

Sicurezza nei caseifici: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Industria alimentare

10/01/2018

Un progetto multimediale si sofferma sulla tutela della salute e della sicurezza nei caseifici. Indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e sui dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel comparto.

Bologna, 10 Gen – Malgrado siano spesso presenti nei caseifici attrezzature che riducono in maniera significativa i rischi per la salute e la sicurezza, laddove le misure di prevenzione e protezione collettive non possono essere utilizzate, si deve ricorrere all’uso di idonei dispositivi di protezione individuale; cioé di ‘qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo’ (D.Lgs. 81/2008).

E sempre con riferimento alle attività lattiero-casearie bisogna tener conto che anche delle specificità relative alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente in questi ambienti lavorativi.

 

Per parlare di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di sorveglianza sanitaria nell’ ambito agroalimentare dei caseifici, possiamo fare riferimento al documento “ Settore agroalimentare_I caseifici”, correlato al progetto Impresa Sicura; un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

 

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Dispositivi di Protezione Individuale
Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

DPI: rischi igienistici e i rischi per la sicurezza

Il documento per affrontare il tema dei dispositivi di protezione dei lavoratori si sofferma sui rischi igienistici e i rischi per la sicurezza.

 

I rischi igienistici

Riguardo ai rischi igienistici – per lo più i rischi correlati a esposizioni prolungate e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico – si indica che il funzionamento di alcune macchine ed attrezzature “può produrre significative emissioni di rumore, come per esempio, la scrematrice”.

Per questo motivo spesso tale attrezzatura è “separata dagli altri ambienti di lavoro, ma nel caso in cui occorra operare nelle vicinanze di questa o di altra sorgente di rumore superiore a 80 db(A), il datore di lavoro dovrà fornire adeguati protettori dell’udito quali inserti, archetti, cuffie appropriati al livello di rumore rilevato. Laddove si rilevino valori superiori a 85 dB(A), anche per esposizioni di breve durata, sarà indispensabile indossarli”.

 

Inoltre durante la raccolta del latte e l’effettuazione di operazioni all’esterno durante la stagione invernale “gli addetti possono essere esposti a temperature fredde. In tal caso il datore di lavoro dovrà fornire adeguati indumenti che proteggano dal freddo”.

Senza dimenticare che ”nella stessa operazione di trasposto del latte con autocarro è presente il rischio dovuto alle vibrazioni, trasmesse al corpo per il contatto dell’autista col sedile. Nella maggior parte dei casi, però, il sedile antivibrante dell’autocarro, pur non essendo classificabile come un DPI, può ridurre in maniera significativa la trasmissione delle vibrazioni”.

 

Si segnala poi che nell’ambiente di lavoro dei caseifici viene spesso utilizzata “acqua, calda o fredda, fornita da svariati tubi in gomma. L’uso massiccio di acqua e comunque di liquidi in genere (latte, siero, scotta ecc.), insieme all’uso anche di idropulitrici, rende necessario un grembiule impermeabile atto ad impedire che gli indumenti indossati dall’addetto si bagnino e restino asciutti e confortevoli”.

E altri rischi igienistici possono invece “derivare dalla dispersione in aria di inquinanti dovuti all’uso di detergenti chimici pericolosi. Tali prodotti sono riconoscibili grazie alla presenza dei “simboli di pericolo” e delle “frasi di rischio”, obbligatoriamente in italiano, sull’etichetta che la legge richiede su ciascuna confezione. Il datore di lavoro dovrà fornire idonei guanti e occhiali (o schermi protettivi) durante l’uso di sostanze chimiche come ad esempio i detergenti per la pulizia. Mascherine del tipo FFP1 andranno invece indossate durante le operazioni di pulizia manuale delle forme in magazzino per la possibile presenza in aria di muffe”.

 

I rischi per la sicurezza

Si sottolinea che il rischio più comunemente presente all’interno del caseificio è “rappresentato dalla possibilità di scivolamento in piano, su pavimenti resi particolarmente viscidi dalla presenza di acqua e sostanze grasse”. A livello di prevenzione, oltre ad una adeguata e costante pulizia degli ambienti, il Datore di lavoro “dovrà fornire idonee calzature antiscivolo (in questo caso sono preferiti gli stivali) al fine di ridurre il rischio di cadute accidentali”.

 

Inoltre durante le normali attività di caseificio è presente “il rischio di caduta di oggetti o materiali di un certo peso che introducono la possibilità di schiacciamento del piede dell’addetto. Andranno quindi individuate calzature con suola antiscivolo e munite di idoneo puntale antischiacciamento, in relazione al peso dei gravi presenti”.

E particolare attenzione “andrà posta nella scelta dei dispositivi per le protezione delle mani. A seconda delle operazioni da eseguire andranno quindi individuati e consegnati guanti impermeabili, lunghi anche fino al gomito importanza in grado di proteggere dal continuo operare immersi o a contatto con liquidi caldi. Possono inoltre essere necessari, al fine di svolgere mansioni accessorie o saltuarie anche i normali guanti da lavoro al fine di ridurre i rischi da abrasione, taglio o simili”. 

Chiaramente agli addetti di caseificio deve essere garantita “un’adeguata formazione anche su corretto utilizzo dei DPI” allo scopo di prevenire e ridurre i rischi lavorativi. Per gli eventuali DPI di terza categoria (i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) “dovrà essere previsto e organizzato un momento di addestramento pratico”. 

 

La sorveglianza sanitaria

Ci soffermiamo, infine, sulla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008).

Il documento indica che per risultare strumento efficace ai fini della programmazione della prevenzione nell’unità produttiva a cui si riferisce, la sorveglianza sanitaria “deve basarsi su criteri e modalità oggettive, partendo dalla valutazione della condizione di lavoro e della sua compatibilità con la salute dei lavoratori e vincolando il protocollo sanitario a criteri di evidenza scientifica, Linee Guida, indicazioni di Good Practice”.

 

Si riportano alcuni dei rischi per cui “va prevista la sorveglianza sanitaria mirata nei caseifici”:

  • “movimentazione manuale dei carichi;
  • movimenti ripetitivi degli arti superiori;
  • rumore;
  • vibrazioni (in base ai risultati della valutazione dei rischi);
  • agenti biologici/allergeni;
  • verifica di uso di alcool e sostanze psicotrope per gli addetti alla guida di autocarri (con patenti B, C, D, E), per gli addetti alla guida di carrelli elevatori e per tutti i lavori che svolgono attività in quota oltre i 2 m di altezza (es. magazzino di stagionatura);
  • videoterminale (per gli addetti dell’ufficio)”.

 

E si sottolinea che il principale rischio a cui la sorveglianza sanitaria nei caseifici va applicata “è senza dubbio il sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo scheletrico”.

 

Il documento ricorda alcuni “orientamenti forniti dagli enti di ricerca più accreditati relativamente ai contenuti della sorveglianza sanitaria” e segnala che, in questo caso,  per le finalità di programmazione della prevenzione “risultano significativi anche i dati relativi al numero di visite ‘a richiesta’ da parte dei lavoratori per problematiche muscolo scheletriche, nonché i dati sugli infortuni ‘da sforzo’, in quanto permettono di individuare eventuali situazioni individuali o cluster riconducibili a condizioni di rischio non identificate dal processo di valutazione”.

E a tale proposito si sottolinea che la sorveglianza sanitaria è “una misura con finalità di prevenzione individuale e collettiva, finalizzata all’identificazione dell’insorgenza o aggravamento di disturbi in fase precoce e ancora reversibile e finalizzata anche alla verifica nel tempo dell’adeguatezza del processo valutativo e dell’efficacia delle misure preventive adottate. Processo valutativo per cui, in particolare per le problematiche di natura ergonomica, hanno un ruolo rilevante le conoscenze e le competenze del medico competente”.

 

E il medico competente deve garantire, secondo il D.Lgs. 81/2008, che “la sorveglianza sanitaria effettuata nel caseificio abbia caratteristiche di adeguatezza e di efficacia ai fini della tutela della salute dei singoli lavoratori e della riduzione dei rischi cui sono esposti.

In particolare si assicura che:

  • “il protocollo sanitario indichi gli accertamenti previsti per le varie mansioni/reparti, che gli stessi siano mirati e congruenti con i rischi e individuati tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, che la periodicità delle visite mediche sia adeguata al livello di rischio valutato. Nel caso, durante il sopralluogo, risulti la presenza di fattori/condizioni di rischio per alcuni gruppi di lavoratori non considerati nel documento di valutazione dei rischi che potrebbero comportare l’insorgenza di patologie muscoloscheletriche, si disporrà integrazione dello stesso e quindi una rivalutazione del protocollo;
  • i giudizi di idoneità siano redatti secondo quanto richiesto dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/2008”, in particolare “con indicazione precisa della mansione specifica, dei rischi per i quali è effettuata la sorveglianza sanitaria e la periodicità della stessa;
  • il programma di sorveglianza sanitaria sia modulato nelle periodicità e nei contenuti per i casi di inserimento preventivo/reinserimento di lavoratori a ridotta capacità lavorativa (presenza di invalidità o limitazioni di idoneità alla mansione) e abbia preso in considerazione le differenze di genere, età, provenienza e fattori individuali di rischio”;
  • “sussista una procedura relativa all’accesso alle visite mediche, o una modalità operativa consolidata e condivisa (visite preventive, visite periodiche, visite a richiesta del lavoratore, visita medica in occasione di cambio della mansione, visita medica dopo assenza di sessanta giorni);
  • vi sia l’effettiva possibilità di accedere alle visite a richiesta da parte dei lavoratori, con procedura formalizzata o comunque condivisa da Medico competente, Datore di lavoro e RLS, con modalità di gestione delle richieste chiara e conosciuta da tutti i lavoratori. Tale possibilità di accesso sia valida anche per i lavoratori non già sottoposti a sorveglianza sanitaria, anche al fine di individuare eventuali situazioni individuali o cluster riconducibili a condizioni di rischio non identificate dal processo di valutazione. Nel caso di una rilevante percentuale di richieste di visita medica da parte di lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio specifico, soprattutto se l’accertamento si è concluso con emissione di idoneità limitata, il SPSAL valuterà se procedere alla richiesta di rivedere il documento di valutazione di rischio ed eventualmente disporre l’ampliamento della sorveglianza sanitaria;
  • la formulazione dei giudizi di idoneità con prescrizioni e limitazioni sia chiara e permetta un effettivo reinserimento che tenga conto delle condizioni di salute del lavoratore, anche completando l’attività di sopralluogo con una visita mirata alla specifica postazione/compito qualora sia necessario approfondire la conoscenza dei fattori di rischio presenti e il livello degli stessi, con evidenza della collaborazione del MC per l’individuazione di possibili soluzioni strutturali, tecniche od organizzative (ad es. non sono adeguate limitazioni di fatto non attuabili, indicazioni vaghe di compiti/postazioni nell’ambito di un determinato reparto, o formulazioni simili a ‘Richiedere la collaborazione di un collega per la movimentazione manuale dei carichi più pesanti’);
  • siano state effettuate le denunce ai sensi dell’art. 139 DPR 1124/1965 e s.m.i. e  art. 10 del D.Lgs. 38/2000 per tutti i lavoratori affetti da malattie per le quali è obbligatoria la denuncia;
  • i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria forniscano indicazioni utili al fine della attuazione delle misure per la tutela della salute e per l’integrità psicofisica dei lavoratori. A tal fine venga utilizzato un metodo standardizzato e basato su criteri di evidenza scientifica per la ricerca di indicatori di danno, anche iniziale. In particolare, nel rispetto dell’anonimato, siano in grado di indicare: i distretti colpiti (rachide nei suoi distretti, arto superiore distinto fra spalla, gomito, polso-mano); il livello di evidenza del danno rilevato (dato anamnestico, evidenza cinica e/o strumentale); il numero di lavoratori suddivisi per reparto/mansione (lavoratori esposti, lavoratori visitati, lavoratori con idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità, lavoratori con evidenza di danno, numero di visite a richiesta da parte di lavoratori inseriti in sorveglianza sanitaria o meno);
  • vi sia evidenza della effettiva collaborazione del Medico competente con il Datore di lavoro e le altre figure aziendali per quanto attiene il processo di valutazione dei rischi (es. sue considerazioni scritte sui risultati delle misure effettuate da tecnici; eventuali verbali di sopralluogo con proprie considerazioni su criticità rilevate), e per quanto attiene l’individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali attuabili, in particolar modo nel caso di lavoratori con limitazioni (individuazione di interventi strutturali/ tecnici o organizzativi che potrebbero risolvere la limitazione all’idoneità)”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni per alcune categorie di lavoratori come i lavoratori minorenni, le lavoratrici madri e i lavoratori stranieri.

 

 

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite una registrazione al sito.

 

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura

 

 

 

RTM



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