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COVID-19: Linee guida relative alla libera circolazione dei lavoratori

COVID-19: Linee guida relative alla libera circolazione dei lavoratori
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Lavoratori

02/04/2020

Linee guida relative all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante l'epidemia di Coronavirus. Alcune misure specifiche che garantiscano un approccio coordinato a livello dell'UE.

La crisi di COVID-19 ha portato all'introduzione di misure senza precedenti negli Stati membri dell'UE, tra cui controlli reintrodotti alle loro frontiere interne. Gli orientamenti per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali hanno stabilito i principi di un approccio integrato alla gestione efficace delle frontiere per proteggere la salute pubblica preservando l'integrità del mercato interno. Secondo il paragrafo 23 degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero consentire e agevolare l'attraversamento dei lavoratori frontalieri, in particolare ma non solo quelli che lavorano nel settore sanitario e alimentare, e altri servizi essenziali (ad esempio assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, personale critico per utilità) per garantire una continua attività professionale.

Sebbene le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, devono essere necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.

 

I lavoratori frontalieri, i lavoratori distaccati e quelli stagionali vivono in un paese ma lavorano in un altro. Molti di essi sono cruciali per i loro Stati membri ospitanti, ad esempio per il sistema sanitario, la fornitura di altri servizi essenziali, tra cui la creazione e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture mediche, o la fornitura di beni. È pertanto fondamentale un approccio coordinato a livello dell'UE, che faciliti il ​​fatto che questi lavoratori possano continuare ad attraversare le frontiere interne.

 

A seguito della richiesta del Consiglio europeo alla Commissione di affrontare la situazione dei lavoratori transfrontalieri e stagionali che devono essere in grado di continuare le attività essenziali evitando l'ulteriore diffusione del virus e le linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, in particolare il paragrafo 23, gli orientamenti di seguito indicati invitano gli Stati membri ad adottare misure specifiche che garantiscano un approccio coordinato a livello dell'UE. Ciò riguarda i lavoratori di cui sopra, in particolare quelli che hanno bisogno di attraversare le frontiere per raggiungere il loro posto di lavoro perché esercitano attività critiche svolgendo attività relative ai servizi essenziali. Ciò dovrebbe valere anche nei casi in cui i lavoratori di cui sopra utilizzano uno Stato membro solo come paese di transito per raggiungere un altro Stato membro. Le presenti Linee guida lasciano impregiudicate le misure specifiche delineate nella comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi o nelle Linee guida per facilitare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di COVID-19.

 

Gli Stati membri dovrebbero trattare i lavoratori autonomi che esercitano le professioni essenziali elencate nei presenti orientamenti allo stesso modo.

 

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Lavoratori che esercitano attività critiche

1. In alcune parti dell'UE, in particolare nelle regioni frontaliere, i lavoratori frontalieri esercitano attività critiche per le quali è essenziale circolare senza ostacoli attraverso le frontiere.
Le restrizioni introdotte dagli Stati membri relative all'attraversamento delle loro frontiere possono comportare ulteriori difficoltà o addirittura ostacolare gli sforzi per combattere la crisi di Covid-19.

 

2. È essenziale la libera circolazione continua di tutti i lavoratori nelle professioni critiche, compresi i lavoratori frontalieri e quelli distaccati. Gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori di accedere al territorio dello Stato membro ospitante e avere un accesso senza ostacoli al luogo di lavoro se esercitano in particolare una delle seguenti professioni:

· Professionisti della salute, compresi i professionisti paramedici;

· operatori sanitari nei servizi sanitari, inclusi operatori sanitari per bambini, persone con disabilità e anziani;

· scienziati nelle industrie legate alla salute;

· Lavoratori nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici;

· Lavoratori coinvolti nella fornitura di beni, in particolare per la catena di approvvigionamento di medicinali, forniture mediche, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, compresi l'installazione e la manutenzione;

· Professionisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

· Tecnici dell'informazione e delle comunicazioni e altri tecnici per la manutenzione essenziale dell'attrezzatura;

· professionisti dell'ingegneria quali tecnici dell'energia, ingegneri e tecnici dell'ingegneria elettrica;

· persone che lavorano su infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;

· Professionisti associati alla scienza e all'ingegneria (compresi i tecnici degli impianti idrici);

· lavoratori dei servizi di protezione;

· Vigili del fuoco / agenti di polizia / guardie carcerarie / guardie di sicurezza / personale della protezione civile;

· Fabbricazione e trasformazione di alimenti e relativi commercianti e addetti alla manutenzione;

 · Operatori di macchine alimentari e relativi prodotti (include l'operatore di produzione alimentare);

· Lavoratori dei trasporti, in particolare:

      · Autisti di automobili, furgoni e motocicli, conducenti di autocarri e autobus pesanti (compresi i conducenti di autobus e tram) e conducenti di ambulanze, compresi i conducenti che trasportano l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione e quelli che trasportano cittadini rimpatriati dell'UE da un altro Stato membro al loro luogo o origine;

      · Piloti di linea aerea;

      · macchinisti; ispettori di vagoni, personale delle officine di manutenzione e personale dei gestori dell'infrastruttura coinvolto nella gestione del traffico e nell'allocazione della capacità;

      · lavoratori della navigazione marittima e interna;

· Pescatori;

· Personale di istituzioni pubbliche, comprese organizzazioni internazionali, in funzioni critiche.

 

3. La Commissione esorta gli Stati membri a istituire procedure specifiche senza oneri e rapide per i valichi di frontiera con un flusso regolare di lavoratori frontalieri e distaccati, al fine di garantire loro un passaggio agevole. Ciò può essere fatto ad esempio e, se del caso, tramite corsie dedicate alla frontiera per tali lavoratori o con adesivi specifici riconosciuti dagli Stati membri vicini per facilitare il loro accesso al territorio dello Stato membro di occupazione. La Commissione consulterà urgentemente anche il comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori al fine di identificare le migliori pratiche che possono essere estese a tutti gli Stati membri, il che consente a questi lavoratori di esercitare le loro occupazioni cruciali senza indebiti ostacoli.

 

Screening sanitario

4. Lo screening sanitario per i lavoratori frontalieri e distaccati deve essere effettuato alle stesse condizioni previste per i cittadini che esercitano le stesse professioni.

 

5. Lo screening sanitario può essere effettuato prima o dopo il confine, a seconda dell'infrastruttura disponibile, per garantire che il traffico rimanga fluido. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro per effettuare controlli sanitari su un solo lato del confine, al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa. I controlli e lo screening sanitario non dovrebbero richiedere ai lavoratori di lasciare i veicoli e, in linea di principio, dovrebbero essere basati sulla misurazione elettronica della temperatura corporea. Normalmente i controlli di temperatura sui lavoratori non devono essere eseguiti più di tre volte nello stesso giorno. Nel caso in cui il lavoratore abbia la febbre e le autorità di frontiera ritengano che non dovrebbe essere autorizzato a proseguire il viaggio, il lavoratore dovrebbe avere accesso a un'assistenza sanitaria adeguata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro di arrivo. Le informazioni su questa persona dovrebbero essere condivise con lo Stato membro vicino interessato.

 

6. Per i lavoratori dei trasporti di cui al paragrafo 19 della comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi, si applicano le misure specifiche di screening sanitario di cui a tali orientamenti.

 

Altri lavoratori

7. Gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori frontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le proprie frontiere sul posto di lavoro se è ancora consentito il lavoro nel settore interessato nello Stato membro ospitante.

 

8. In situazioni che potrebbero comportare un cambiamento nello Stato membro di assicurazione del lavoratore, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere la sicurezza sociale copertura invariata per il lavoratore interessato. Per richiedere tale eccezione, il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro la cui legislazione richiede il lavoratore.  

 

Lavoratori stagionali

9. Alcuni settori dell'economia, in particolare il settore agricolo, dipendono fortemente in diversi Stati membri dai lavoratori stagionali di altri Stati membri. Al fine di rispondere alla carenza di manodopera in questi settori a causa della crisi, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sulle loro diverse esigenze, ad esempio tramite canali del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori. Si ricorda che in determinate circostanze i lavoratori stagionali in agricoltura svolgono funzioni critiche di raccolta, semina o cura. In una tale situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare tali lavoratori allo stesso modo dei lavoratori che esercitano le professioni critiche di cui sopra. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero consentire a tali lavoratori di continuare ad attraversare le loro frontiere per lavorare se il lavoro nel settore interessato è ancora autorizzato nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare ai datori di lavoro la necessità di garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza.

 

10. La Commissione sollecita gli Stati membri a stabilire procedure specifiche per garantire un passaggio agevole per tali lavoratori e utilizzerà anche il comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori per identificare le migliori pratiche che possono essere estese a tutti gli Stati membri al fine di consentire questi lavoratori esercitano le loro professioni senza ingiustificati ostacoli.

 

Il documento (pdf)

 

Adalberto Biasiotti




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Rispondi Autore: Eliseo marsiglio - likes: 0
27/04/2020 (14:37:14)
interessante

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