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Tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Edilizia

01/10/2010

Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi: l'obbligo dell’adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri. A cura di Rolando Dubini.

 
Tesserino di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
LE MODIFICHE RECENTI AI CONTENUTI DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
 
All'articolo 5 (titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri"), è previsto che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale provvedimento prevede all’articolo 5, titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri" che
 
"La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.".
 
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), dello stesso decreto deve contenere anche l'indicazione del committente. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2010.
 

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L’OBBLIGO DI ADOZIONE
Il tesserino con questi connotati aggiuntivi va adottato per tutte le attività in appalto e subappalto, indipendentemente dal luogo ove si svolgono, perché la sua limitazione al cantiere è stata eliminata nell’agosto 2007 dalla Legge 123/2007.
Prevale il riferimento all'articolo 18 comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 81/2008. Giova infatti precisare che l'articolo è una porzione di testo in cui è suddiviso un atto normativo (costituzione, legge, decreto legislativo, regolamento ecc.) o, talora, un provvedimento o un contratto.
Solitamente l'articolo di qualunque legge o decreto legislativo o altra norma giuridica tratta un argomento specifico costituente parte della disciplina normativa; esplicitando contenuti prescrittivi e sanzionatori.
Talvolta subito dopo l'indicazione "art. (numero…)" - il testo dell'articolo è solitamente preceduto da un titolo, tradizionalmente denominato "rubrica". Si noti, tuttavia, che tale titolo o rubrica non costituisce tecnicamente parte integrante della legge da applicare (rubrica legis non est lex) e pertanto, nell'eventuale ipotesi di contrasto logico, non si dovrà tenere conto del titolo stesso, ma solo dell'(altro) testo di cui si compone l'articolo.
 
Pertanto la tessera di riconoscimento, essendo relazionata esplicitamente all'articolo 18 comma 1 lettera u e implicitamente all'art. 26 comma 8 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo della sua adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nei cantieri, nella fabbriche, nelle aziende e negli enti pubblici.
 
 
LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
L’articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".
 
L’articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."
 
L’articolo 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/2008 prevede che"I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto."
 
L’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.".
 
Dunque nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento sia
• i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice;
• i componenti dell' impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
L’articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, integra le disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l’inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento.
 
In particolare, a decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro), dovranno essere inseriti i seguenti elementi:
• per i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;·
• per i lavoratori autonomi, l’indicazione del committente.
 
Pertanto, dal 7 settembre 2010:
 
a• la tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:
a1. le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),
a2. fotografia del lavoratore,
a3. l'indicazione del datore di lavoro,
a4 la data di assunzione,
a5 in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto;
 
b• la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
b1 le proprie generalità,
b2 la propria fotografia,
b3 l’indicazione del committente.
 
LE SANZIONI
Per quanto riguarda i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso.
 
In particolare:
 
• il datore di lavoro e il dirigente, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;
 
• il lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
 
I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
 

 


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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
01/10/2010 (08:58:48)
L'avvocato Dubina ha "colpito" ancora e in modo EGREGIO.

Un ringraziamento sentito e sincero per la qualificata e importante opera di informazione rivolta sopratutto agli operatori-della-sicurezza.

Cordiali saluti
Rispondi Autore: Gugliemo Cancelli - likes: 0
01/10/2010 (09:19:42)
Quindi, ad oggi la variazione alla norma é valida ed ogni lavoratore in appalto/subappalto devere dotarsi di tesserino di riconoscimento oppure il Parlamento interviene con un ulteriore variazione...

:-(
Rispondi Autore: paleari oreste - likes: 0
01/10/2010 (10:27:29)
Buon giorno,
come al solito un intervento chiarissimo e precisissimo.
Quindi ogni consulente lavoratore autonomo che compie un servizio, di fatto deve recarsi dal proprio cliente con un tesserino completo anche del nome del committente.
Io ho cento clienti....mi dovrò munire di centro tesserini e al mattino, quando esco dall'ufficio, indossare quello corrispondente al cliente che andròa visitare.
Speriamo in una doverosa rettifica.
PALEARI
Rispondi Autore: Ignazio Cavalluzzi - likes: 0
01/10/2010 (11:59:57)
Vi sono piccole aziende di manutenzione e riparazione di impianti elettrici, telefonici e similari che eseguono lavori per diversi clienti nello stesso giorno ed eseguono anche lavori in sub appalto di piccola entità con diverse autorizzazioni. a questo si aggiunge il pronto intervento a richiesta del cliente. Credo che ci abbia concepito tale variazione non abbia valutato le conseguenze pratiche scaricando sulle piccole imprese oneri organizzativi ed economici insopportabili. va bene indicare la data di assunzione, ma il resto è francamente in comprensibile. Bastava obbilgare le impese a detenere la documentazione di autorizzazione presso la sede, mentre er i cantieri di una certa entità e durata diei lavori presso il cantiere. Ritengo che le associazioni di categoria debbano mobilitarsi con una certa urgena per chiedere la modifica al legislatore per rislvere questa problematia con un po di saggezza e spirito pragmatico, fatte salve le giuste esigenze che hanno indotto tale modifica.
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
01/10/2010 (13:56:35)
Reputo, e spero, che il legislatore abbia modificato la norma "pensando" ai cantieri edili facendo però poca attenzione alla syesura del testo.

Altrimenti rischiamo di dare ragione ...a Tremonti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/10/2010 (11:18:25)
PRASSI AMMINISTRATIVE ILLEGITTIME

Leggo su un forum internet l'intervento, preoccupante, di un ispettore del lavoro che continua a contestare la piu' alta sanzione della legge n. 248 del 2006 art. 36/bis, anzichè qualla prevista all'art. 55 del d.lgs. n. 81/2008 per la violazione dell'art. 26 dello stesso decreto.
Intervento preoccupante perchè dimostra come troppo stesso chi si occupi di vigilanza non si preoccupi di leggere l'intero testo unico e di mettere in correlazione i diversi articoli, anche con le norme esistenti.
L'articolo che questo ispettore applica è stato abrogato dall'art. del dlgs 81/2008:
Articolo 304 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso;

tenendo conto di
articolo 15 delle Preleggi delinea tre distinti casi di abrogazione:
"Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore."

, ma lui non lo sa e continua illegittimamente a sanzionare in modo maggiorato ma sbagliato e infondato.

Non sa che non esiste solo l'abrogazione espressa, ma anche quella tacita.
Nel caso in cui la norma è abrogata, in tutto o in parte, mediante una legge posteriore con esplicito riferimento alla norma precedente si parla di "abrogazione espressa".
Quando l'abrogazione deriva dall'incompatibilità delle precedenti norme con quelle emanate successivamente si parla di "abrogazione tacita".
Ora è del tutto evidente che l'intera materia in precedenza regolata dall'art. 36bis della legge 248/2006 è ora interamente regolata dagli articoli 18 comma 1 lett. u e 26 comma 8 del dlgs 81/2008, che per di più l'hanno allargata a tutte le attività in appalto, subappalto e svolte dagli autonomi.
Perciò Le contestazioni da Lui operate sono illegittime, in particolare per la parte sanzionatoria maggiorata.



RIPRODUCO L'INTERVENTO DELL'ISPETTORE
Leggo questa nuova problematica relativa al tessera di riconoscimento in funzione della Identificazione degli addetti nei cantieri e ritengo utile ricordare insieme a voi qual'è l'attuale normativa da noi applicata in funzione della presenza o meno della tessera di riconoscimento, all'interno dei cantieri. Precisazione, questa, doverosa anche per ricordare al ns. Legislatore (che spesso se ne dimentica!) le norme che egli stesso emana, bontà sua, e che, a mio giudizio, ogni tanto gli sfuggono! Chi si ricorda il precedente Ministro del Lavoro, del precedente governo Prodi, si ricorda anche che egli predispose e fece approvare, la Legge n. 248 del 2006. Tale Legge, nel suo ambito, conteneva (e contiene!) l'art. 36/bis, il quale così stabilisce: "3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. Omissis.....".
Tale articolo di tale Legge, NON E' MAI STATO ABROGATO, neanche con l'81/08 e sue m. e i., e noi lo applichiamo all'occorrenza, in quanto Norma Speciale! La circolare Ministero Lavoro n. 29/2006, così chiariva: "Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro. Il comma 3 dell'art. 36 bis introduce l'obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Anche in tal caso il campo di applicazione della previsione va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996.Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.
La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".
Così è rimasto sino ad oggi! Ora, la nuova norma così prevede: "Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri) 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."
Se ci fermiamo solo al Titolo dell'articolo, si può pensare all'introduzione di un nuovo obbligo destinato a chi è addetto nei cantieri, che dovrebbe andare ad aggiungersi a quello di cui all'art. 36/bis, stante il fatto che, così come si intitola, è Norma Speciale e quindi prevale su quella Ordinaria. Ma dopo aver letto qual'è la norma sulla quale i nuovi obblighi vanno ad incidere, mi sorge un dubbio atroce: forse chi ha scritto l'articolo era all'oscuro della Legge n. 248/06 e di quanto essa prevede con l'art. 36/bis.
Perché, se fosse stata loro intenzione agire direttamente (come lo è senza dubbio) negli appalti e sub-appalti dell'edilizia, avrebbero dovuto, sempre a mio avviso, scrivere una norma nuova, dopo aver abrogato l'art. 36/bis, ragion per cui noi non avevamo più ostacoli ad applicare la Norma Ordinaria. L'articolo 18, comma 1, lettera u), è, appunto, norma ordinaria, e riguarda tutti i campi di attività dove vigono appalti e sub-appalti, infatti così recita:
"Art. 18(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore el'indicazione del datore di lavoro;"
Rispondi Autore: roberto caiazza - likes: 0
04/10/2010 (09:37:07)
credo che la normativa di riferimento per il teserino di riconoscimento, nel settore edile, non sia quella del T.U. (art. 26; 21 ecc.), in quanto è in vigore l'art. 36 bis, commi 3, 4 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) che non è stato abrogato dall'art. 304 dello stesso T.U. che ha invece abrogato, espressamente, i "soli" precedenti commi 1 e 2 dell'art. 36 bis in questione.
tanto si doveva per completezza
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/10/2010 (15:12:19)
Quello che scrive Roberto Caiazza è inesatto e non ha fondamento in una lettura sistematica delle norme coerente con i canoni interpretativi vincolanti imposti dall'ordinamento giuridico e dalla lettura attenta delle disposizioni.
L'articolo art. 36/bis della legge n. 248 del 2006 art. 36/bis è stato abrogato dall'art. del dlgs 81/2008:
Articolo 304 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso;

e questo tenendo conto dell'articolo 15 delle Preleggi che delinea tre distinti casi di abrogazione:
"Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore."

Caiazza dimentica che non esiste solo l'abrogazione espressa, ma anche quella tacita.
Nel caso in cui la norma è abrogata, in tutto o in parte, mediante una legge posteriore con esplicito riferimento alla norma precedente si parla di "abrogazione espressa".
Quando l'abrogazione deriva dall'incompatibilità delle precedenti norme con quelle emanate successivamente si parla di "abrogazione tacita".
Ora è del tutto evidente che l'intera materia in precedenza regolata dall'art. 36bis della legge 248/2006 è ora interamente regolata dagli articoli 18 comma 1 lett. u e 26 comma 8 del dlgs 81/2008, che per di più l'hanno allargata a tutte le attività in appalto, subappalto e svolte dagli autonomi.
Non è un caso se l'articolo 5 della Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", non cita affatto l'art. 36 bis della legge 248 del 2006, cosa inevitabile se tale legge fosse ancora in vigore e se il nuovo obbligo riguardasse solo i cantieri, ma invece poichè detta legge è stata abrogata si fa giustamente riferimento all'articolo 18 lett. u del D.Lgs. n. 81/2008 che riguarda tutte le attività anche fuori del cantiere. Tra l'altro la novità è dettata non da esigenze di sicurezza del lavoro, in via principale, ma dalla necessità di contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa che utilizza imprese irregolari non solo nei cantieri, ma anche in altri tipi di appalto fuori dei cantieri, ad esempio manutenzioni impiantistiche.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/10/2010 (17:20:27)
Aggiungo che se fosse come scrive Caiazza, che la norma di riferimento tesserino nel cantiere non è il Testo Unico ma Legge n. 223/2006 art. 36 bis, poichè l'art. 5 della Legge n. 136/2010 recante le novità sul tesserino interviene sul testo unico art. 18 c. 1 lett. u del dlgs 81/2008 paradossalmente i nuovi requisiti non si applicherebbero proprio ai cantieri! Ma poichè l'art. 36bis della legge 223/2006 è stato abrogato dall'art. 304 comma 1 lett d del dlgs 81/2008, la novità si applica ai cantieri e ai luoghi che non sono cantieri. Come prevede l'art. 26 comma 8 dlgs. 81/2008 che vale come norma generale anche per il titolo IV, soggetto agli obblighi dell'art. 26, tranne per le parti coperte da psc e pos.
Rispondi Autore: Aldo Di Giandomenico - likes: 0
05/10/2010 (13:55:16)
mi rivolgo a quel ispettore che parla perchè ha il coltello dalla parte del manico , il tesserino a cosa serve ?, a niente , ci vuole un documento d'identità se vuoi veramente identificare ,il tesserino si falsifica come e quanto vuoi , cercate quando andate nei cantieri di non creare paura e confusione , e cercate di aggiornarvi come siamo costretti noi operatori della sicurezza , e non perchè avete vinto un concorso ? pensate di essere dei sapienti , e chè non avete mai lavorato nei cantieri o stabilimenti per rendervi conto quali sono le difficoltà per applicare le vigenti leggi , i poveri leggislatori si fidano spesso dei sapienti ministeriali ?
Rispondi Autore: michele - likes: 0
06/10/2010 (00:51:40)
ma cosa significa per il subappaltatore indicare l'autorizzazione
Rispondi Autore: avv Rolando Dubini - likes: 0
06/10/2010 (08:42:08)
Autore: michele 06/10/2010 (00:51:40)
ma cosa significa per il subappaltatore indicare l'autorizzazione

Significa apporre la data in cui è stata autorizzata la sua presenza sul luogo do lavoro dall'appaltatore
Rispondi Autore: Caiazza roberto - likes: 0
14/12/2010 (16:09:42)
Caro Avvocato, non credo affatto di aver scritto cose "inesatte". Infatti, la disposizione del decreto Bersani, essendo una norma che disciplina una materia "speciale" non può essere abrogata da altra norma che, invece, abroga in modo espresso alcuni commi dell'arte. In questione e, invece, "dimentica" proprio quello oggetto delle ns. Considerazioni
Rispondi Autore: massimo leggiero - likes: 0
05/07/2013 (20:31:43)
Nei cantiere di proprieta' dell'impresa edile che sta effettuando delle manutenzioni in economia su fabbricato proprio, mi pare di capire, non vi è l'obbligo per i dipendenti dell'esposizione dei tesserini di riconoscimento, o sbaglio?
Rispondi Autore: Chiara Rossetti - likes: 0
09/01/2014 (10:35:41)
Nel tesserino di cantiere posso indicare il "Delegato agli adempimenti in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro" come datore di lavoro?
Rispondi Autore: Marco Ascoli - likes: 0
17/03/2014 (14:17:58)
Buonasera, un quesito: Se l'appaltatrice è un consorzio, la ditta consorziata operante nell'appalto in questione è equiparata ad una subappaltatrice?

Ringrazio per l'attenzione e la risposta
Rispondi Autore: Francesco Siracusa - likes: 0
26/09/2014 (12:57:49)
Buongiorno,
Pongo una domanda che forse si discosta un pò dall'argomento centrale, secondo voi quale dipartimento deve occuparsi della realizzazione del tesserino di riconoscimento?
Dipartimento di Sicurezza,Dipartimento del personale o quello amministrativo?
Rispondi Autore: luigi clemente - likes: 0
25/04/2015 (19:11:40)
Salve,

per i subappalti negli alberghi, vi è si l'obbligo del tesserino di riconoscimento? inoltre, l'albero committente può richiedere e trattenere i documenti d'identità originali dei subappaltati?
saluti
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
27/04/2015 (09:40:37)
...a me era capitato di vedere che fuori dalla stazione FS, vi era il caporale con i tesserini in bianco. gli operaio scendevano dal treno e facevano le fotografie all'apposita macchinetta nell'atrio, dopodichè venivano pinzate sul tesserino direttamente in auto. la pensata del tesserino non ha risolto nulla...
Rispondi Autore: Florea jenel - likes: 0
18/07/2015 (14:22:02)
Scusate... io ho una ditta individuale per servizi di pulizie. Ovviamente ho anche dei dipendenti che lavorano presso i miei appalti...ottenuti tramite offerta diretta o assemblee condominiali. Ma io devo fare il tesserino a tutti che lavorano? E cosa dovrei scrivere sul tesserino. ? Nome e cognome. ..mi sembra troppo...la privacy loro poi? Ringrazio a tutti...spero di avere una risposta concreta. .
Rispondi Autore: angeloplenzick - likes: 0
14/11/2015 (10:00:39)
Buongiorno.
Lavoro in una coop.va di facchinaggio che opera nella GDO.
Due domande.
Primo: vista la natura del ns.lavoro, fisico, intenso e a contatto continuo con materiali che ci porterebbero a perdere detto cartellino in continuazione, risulta impossibile l'applicazione del cartellino. Non è sufficiente detenerlo ed esibirlo a richiesta?
Secondo: vista l'attività al pubblico, non viola la legge sulla privacy l'esposizione di un cartellino con su riportati nome, cognome, data di nascita, cod.fiscale (e indirettamente quindi anche indirizzo e n.tel.?
Grazie.






Rispondi Autore: Orheanu nela - likes: 0
11/12/2015 (14:31:22)
Come e possibile riconoscere un controllore dei treni????

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