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Scale portatili: i fattori di rischio e la normativa vigente

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

13/02/2012

Per ridurre i rischi correlati all’uso delle scale portatili è necessario intervenire sia in fase progettuale che sulle istruzioni per l’uso in fase di utilizzo. I dati relativi agli incidenti, la normativa e i problemi di instabilità.

 
Roma, 13 Feb –  Abbiamo più volte affrontato i rischi e gli incidenti nell’utilizzo delle scale portatili, un prodotto largamente impiegato sia negli ambienti di lavoro che negli ambienti domestico.
 
Con riferimento a questo tema, sul sito Inail/ex Ispesl è disponibile un approfondimento dal titolo “I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili” e a cura di Luigi Cortis (primo ricercatore, referente Laboratorio Tecnologico per le Strutture – INAIL, dipartimento Tecnologie di Sicurezza ex ISPESL) – dove viene sottolineato che per ridurre i rischi, è opportuno intervenire sulle scale portatili “in fase progettuale e sulle istruzioni per l’uso in fase di utilizzo”.
Ambedue le fasi sono significative, in quanto, se con la formazione disposta dal Decreto legislativo 81/2008 “è possibile limitare i comportamenti pericolosi del lavoratore, in ambiente casalingo, dove l’informazione è presa poco in considerazione dall’utente, la riduzione del rischio è determinata principalmente dalla immissione sul mercato di un prodotto che abbia caratteristiche intrinseche capaci di ridurre il più possibile il rischio di infortunio, specialmente connesso a un uso improprio prevedibile”.
 
Il documento riporta alcuni dati relativi agli incidenti correlati all’uso delle scale portatili.
Infatti il sistema europeo di sorveglianza degli incidenti della Commissione europea ha rilevato che tra il 2002 e il 2007 su circa 41.200.000 incidenti approssimativamente 413.000 (circa l’1%) hanno coinvolto il prodotto “scala portatile”.
In particolare la casa (nel 66% dei casi) “risulta il luogo con maggiore frequenza di accadimento di incidente, confermando che laddove, come per il luogo di lavoro, esista una maggiore professionalità unita a una formazione e a un adeguato controllo, si ottengono buoni risultati”. E una gran parte degli incidenti avviene durante le attività legate al tempo libero e al lavoro gratuito.
Tra l’altro già alla fine degli anni ’90 la Commissione europea si era occupata degli incidenti correlati alle scale portatili, “evidenziando soprattutto problemi di instabilità al ribaltamento per le scale doppie e slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio”. Il 20% degli incidenti erano dovuti a difetti delle scale, mentre il rimanente 80% erano imputabili al loro uso non corretto. 
 
Nell’approfondimento che vi invitiamo a leggere l’autore affronta le problematiche relative alla sicurezza delle scale portatili prendendo in considerazione tre soggetti: il fabbricante, il datore di lavoro e l’utente finale.
 
Ricordiamo che in Italia, “in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili usate sui ‘luoghi di lavoro’ (utente finale, il lavoratore) devono rispondere alla normativa vigente ex art.
 113, D.Lgs. n. 81/ 2008”.
Riguardo alla costruzione l’art. 113 dispone che le scale portatili devono avere dimensioni appropriate al loro uso e, quando sia necessario assicurarne la stabilità, che le stesse siano provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Al comma 10 dello stesso articolo sono ammesse deroghe alle disposizioni di carattere costruttivo per le scale portatili conformi all’Allegato XX (non per gli sgabelli).
 

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Il D.Lgs. 81/2008 dispone inoltre, con l’art. 111, comma 3, che si utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota “solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare”. In particolare è l’analisi del rischio che determina la scelta delle attrezzature più idonee all’attività che deve essere svolta, considerando anche il contesto operativo.
Dunque è possibile impiegare una scala portatile quale attrezzatura per il lavoro in quota “a condizione che, dall’analisi del rischio, non sia possibile trovare altre attrezzature più idonee per quel tipo di attività, anche in relazione al contesto operativo”.
 
L’autore sottolinea poi che le scale portatili “possono essere migliorate soprattutto in relazione alla loro caratteristica di stabilità” e risulta necessario introdurre “nella norma tecnica UNI EN 131-2 specifiche prove riguardanti la stabilità e la durabilità (prove cicliche di fatica)”.
Se tuttavia “l’introduzione di prove sull’instabilità consente di trovare soluzioni che aumentano le prestazioni della scala e migliorano la risposta della stessa alle sollecitazioni che la inducono”, il rischio residuo rimane: “solo l’uso corretto e le dovute precauzioni (consultazione delle istruzioni del fabbricante e delle buone prassi) ne consentono l’utilizzo in sicurezza”.
 
L’autore si sofferma infine sul tema della stabilità della scala portatile, cioè sulla “capacità intrinseca della scala a opporsi alle azioni che determinano il suo allontanamento dalla corretta posizione di uso”.
In particolare “sono due i fattori principali che contribuiscono principalmente alla stabilità di una scala: l’attrito tra la base dei montanti e la superficie di appoggio; la sua geometria in relazione alle forze applicate”.
 
Ricordando che le scale portatili possono essere suddivise in due principali tipologie, le scale in appoggio  e le scale doppie, si sottolinea la necessità di “definire il comportamento di queste attrezzature ai fini dell’instabilità, ipotizzando un piano di appoggio solido, stabile e orizzontale”.
 
La scala in appoggio, “a partire dalla corretta posizione d’uso, presenta quattro tipi di stabilità:
- allo slittamento alla base;
- allo slittamento laterale in sommità;
- alla rotazione intorno ad un montante;
- al rovesciamento all’indietro”.
Mentre la scala doppia, sempre a partire dalla corretta posizione d’uso, “presenta due tipi di stabilità:
- al ribaltamento laterale;
- allo spostamento longitudinale”.
 
In conclusione per migliorare il prodotto è necessario “agire su due fronti, il prodotto e l’uso”:
-il progetto del prodotto: è possibile “migliorare la caratteristica di stabilità della scala portatile e il fabbricante dovrà ottimizzare i rapporti geometrici che hanno influenza sui momenti destabilizzanti e utilizzare dei dispositivi antisdrucciolo più efficaci. In questo lavoro è necessario tenere conto dell’uso prevedibile non corretto”;
-l’uso: “è necessario che l’utente conosca i possibili modi di instabilità che possono sopravvenire e comportarsi di conseguenza”.
 
Riguardo infine ai “non luoghi di lavoro”, dove avvengono circa l’80% degli incidenti, è necessaria una sensibilizzazione al rischio dell’utente “non lavoratore”.
Bisogna indurre questo tipo di utente “a seguire certi criteri di utilizzo della scala e a non seguire criteri istintivi e/o improvvisazioni” e “il solo modo che può portare a un buon risultato è quello di modificare l’approccio culturale del consumatore quando questi debba affrontare qualsiasi attività che comporti dei rischi”. Un discorso che chiaramente va oltre l’utilizzo di una scala e investe più in generale la cultura della sicurezza: una cultura che “deve essere sistematicamente affrontata in ogni scuola di ordine e grado, in quanto è da lì che si forma il futuro consumatore e/o il lavoratore”.
   
   
 
Osservatorio Inail/ex Ispesl Osservatorio su Il Sole 24 ore, “ I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili”, a cura di Luigi Cortis (primo ricercatore, referente Laboratorio Tecnologico per le Strutture – INAIL, dipartimento Tecnologie di Sicurezza ex ISPESL) (formato PDF, 865 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: alessio mercalli - likes: 0
23/05/2014 (21:00:33)
Sto valutando la possibilità di passare dai vecchi fazzoletti per pulirsi il naso sul luogo di lavoro in tessuto, a quelli più recenti in carta. Sicuramente esisterà una normativa anche per questo, e desidero sapere quante settimane di corso sono previste e quanti mesi di reclusione sono previsti per chi si soffia il naso in maniera impropria.

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