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Responsabilità del coordinatore per mancata contestazione

Responsabilità del coordinatore per mancata contestazione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

08/05/2017

Una sentenza relativa a lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto si sofferma sulla responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori per mancata contestazione. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

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Corte di Cassazione Penale, Sez. 7 - Sentenza n. 20703 del 2 maggio 2017 - Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, è necessario l'atto scritto.

 

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

 

1. Obblighi fondamentali

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento PSC, e dei POS, da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento), la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Il coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.

Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede dunque ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono (art. 92 d.Lgs. n. 81/2008):

a) “verificare, con opportune azioni[concrete e in forma scritta - Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703] di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008): " ai fini dell'attuazione della direttiva 92/57/ CEE in materia delle prescrizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili, il legislatore del 1996 ha ritenuto opportuno non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di supercontrollo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell'assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro." [Cassazione Penale, Sez. 4, 4 gennaio 2011, n. 99];

b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);

c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”, sempre in forma scritta secondo la giurisprudenza di legittimità (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);

d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);

e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008). Occorre osservare che da un punto di vista pratico il CSE che nutra il fondato timore che il responsabile dei lavori resti inattivo di fronte alla sua segnalazione ben potrebbe inviarla simultaneamente anche al committente;

f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).

L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

In considerazione di tale potere la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo del crollo, l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio”. Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge “ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione al fine di assicurare, nel corso dell’effettuazione dei lavori stessi, un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere” e che, in particolare, la norma “affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l’obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni”.

Particolarmente inquietante appare il profilo di responsabilità penale del CSE evidenziato da Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, ove, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale. Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poiché la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perché "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”. Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatoreall’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso.

La sentenza Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008 ha messo in evidenza che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata "nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.

 

2. Obblighi ulteriori

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n. 81/2008).

Occorre sottolineare che il compito prioritario e fondamentale del Coordinatore per l'esecuzione è quello “di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto”. Difatti l'idoneità tecnico-professionale non è data una volta per tutte, ma è soggetta a variazioni eventuali correlate all'andamento dei lavori, e può anche venir meno, circostanza che il CSE dovrà adeguatamente verificare.

Come è noto le imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

- dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;

- dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno:

- elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc...). Per il rischio elettrico verrà richiesto all'impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie;

- elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;

- individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare [l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 - 2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - 2.1. - Contenuti minimi afferma, al punto 2.1.1.,che “il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto e”2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: (...)

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze".

Il PSC è un piano che contiene la valutazione dei rischi concreti, chi redige PSC in modo diverso sta violando la legge.];

- rapporto di valutazione del rumore;

- documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;

- documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;

- copia del registro degli infortuni

- eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, etc.).

Il Coordinatore per l'esecuzione valuterà la documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilità delle impresee su questo eventualmente relazionare al Committente, o al responsabile dei lavori, sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero (eventualmente) adeguare il PSC. Potrà altresì richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di dover assicurare la coerenza dei Piani [punto 3.1 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento].

I compiti del coordinatore per l'esecuzione, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall'articolo 92 D.Lgs. n. 81/2008 e comunque è a suo carico stabilire e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

- le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i lavoratori autonomi interessati);

- le modalità di verifica del rispetto del piano (con verbale auspicabilmente corredato di fotografie delle visite in cantiere);

in particolare si richiamano i compiti di:

- far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di appalto

- in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino all'avvenuta messa in sicurezza.

- in caso di varianti in corso d'opera o di variazioni di procedure operative adeguare le parti di Psc relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati [punto 3.2 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento].

In relazione al Piano Operativo di Sicurezza di ogni impresa è compito del coordinatore per l'esecuzione:

- verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;

- verificare che sia nella sostanza rispettato.

- coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere

- chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente [punto 3.3 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento].

Deve anche organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i diversi datori di lavoro (che invece predispongono una programmazione delle misure di sicurezza) e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere.

Con riguardo agli obblighi elencati dalla legge (artt. 90 e 91 D.Lgs. n. 81/2008) rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, la Cassazione (sentenza 7 luglio 2003 della III Sezione penale, ric. Szulin) utilmente precisa che, fra tali obblighi, "non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unito a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici ". Resta fermo, beninteso, che spetta comunque al coordinatore per l'esecuzione dei lavori - tra il resto - "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (secondo quanto recita l'art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008).

3. La sentenza e la massima

La sentenza sottolinea che l'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, “una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica "verifica", spesso intesa, in modo contrario alla legge, in modo riduttivo”: tali obblighi comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l'osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nelle relative procedure di lavoro e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento).

Tali azioni concrete di coordinamento implicano l'obbligo e il dovere di contestare non solo verbalmente ma anche e soprattutto per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l'inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze.

Si tratta di un principio ben noto, ad esempio: “le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dalla legge [art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008] in vista della programmazione e dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza 30/06/2008 n. 26115].

Nei casi più gravi il CSE può (e deve per preciso obbligo di legge) anche sospendere i lavori. Del resto, come da giurisprudenza costante della Corte di legittimità, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 e l'art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso specifico è risultato per un dato di fatto mai contestato dall'imputato (anzi ammesso, posto che dichiara di aver fatto gli insufficienti richiami verbali) che l'impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto. Costituisce altro dato di fatto che l'imputato non ha mai contestato per iscritto all'impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all'incolumità dei lavoratori. Lo stato dei fatti, sottolinea la Cassazione, denunzia di per se la mancanza di vigilanza (alta si, ma pure concreta ed efficace) da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma (atti concreti di coordinamento). La contestazione, tra l'altro, ribadisce una volta di più la Suprema corte, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I "richiami verbali" non rilevano ai fini di legge. Viene così posto un importante punto fermo, che va posto all'attenzione di tutti gli operatori della sicurezza nei cantieri, la necessità imprescindibile della forma scritta per tutte le comunicazioni in materia di sicurezza del lavoro.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 7 - Sentenza n. 20703 del 2 maggio 2017 - Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, è necessario l'atto scritto.



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18/07/2017 (08:54:06)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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