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Le novita' del correttivo per il settore edile

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Edilizia

11/09/2009

Disponibile una circolare dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che analizza le modifiche introdotte al testo unico che interessano il settore edile, con particolare riferimento al titolo I del D.lgs. 81/08.

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L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato una circolare sul D.Lgs. 106/09, correttivo del D.lgs. 81/08, che analizza le principali disposizioni correttive e integrative che interessano il mondo delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo I.
 
Come abbiamo già approfondito in precedenti articoli apparsi su PuntoSicuro, il correttivo del testo unico, entrato in vigore il 20 agosto, ha introdotto notevoli cambiamenti soprattutto in riferimento all’apparato sanzionatorio e alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale.
 
 
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La circolare si sofferma sulle criticità che, nonostante i miglioramenti, riguardano il settore edile, contenute negli articoli del Titolo I.
 
Il provvedimento sospensivo “per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato prevedendo come in origine la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento de quo. Con riferimento alla reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.”
 
Il correttivo chiarisce anche l’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo, “che viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.”
 
La misura principale della sospensione è il provvedimento interdittivo. Il nuovo testo “ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.”
 
La definizione di grave violazione non è ancora stata definita in modo specifico, quindi il riferimento rimane l’allegato I, che è stato a sua volta modificato con l’eliminazione di tre adempimenti in capo al committente-datore di lavoro:
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
 
Resta invece confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, “l’accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.”
 
Sempre relativamente all’allegato I, non è più sanzionabile il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, bensì la “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto” e “con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.”
 
Per quanto riguarda le sanzioni, è stata diversificata la “somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.” e sono state escluse dalla sospensione le imprese che occupano un unico lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.
 
Il documento prosegue poi una serie di adempimenti modificati o introdotti dal correttivo che riguardano tutti i settori:
- la data certa del documento di valutazione dei rischi
- la sorveglianza sanitaria
- la consegna del DVR al RLS
- la vigilanza del datore di lavoro
- il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato al 1° agosto 2010
 
Con D.lgs. 106/09 sono state introdotte “alcune ipotesi nelle quali viene meno l’obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.”
Con l’esclusione delle attività che comportano “rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell’allegato XI del T.U.”.
 
Relativamente ai contratti di appalto la dicitura “devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto”  è stata sostituita con “il più preciso obbligo di indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”
 
La novità assoluta per il settore edile riguarda la patente a punti.
Infatti l’art. 27 del d. lgs. n. 81/08 è stato modificato ed è stato “introdotto, ai fini della qualificazione delle imprese edili, uno strumento che consente la continua verifica dell’idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso l’istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema non è ancora operativo ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.”
Per l’attuazione di tale sistema sarà però necessario attendere l’emanazione (entro 12 mesi) di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.
 
Altro aspetto positivo per le imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori, è la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi “sulla base di procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010”. In precedenza tale opportunità era appunto preclusa al settore.
 
Le numerose proposte dell’ANCE negli incontri che hanno preceduto la discussione del correttivo in parlamento hanno consentito “di introdurre una importante modifica al testo del d. lgs. n. 81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all’art. 52 del Testo unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente il settore dell’edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità.”
 
Federica Gozzini
 
 
 
 
 

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