Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Inail: la prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia

Inail: la prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

09/02/2021

Un nuovo documento Inail si sofferma sul rischio incendio ed esplosione in edilizia con particolare riferimento alla prevenzione e alle procedure di emergenza. Il Codice Prevenzione Incendi e la gestione delle emergenze nel Testo Unico.

Roma, 9 Feb – Nel comparto edile, sicuramente uno degli ambiti lavorativi con maggiori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono presenti anche specifici rischi di incendio ed esplosione che sono correlati, ad esempio, alle condizioni problematiche che derivano dalla “continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla possibile presenza di più imprese in contemporanea con mansioni distinte e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse”. E “un’appropriata mitigazione del rischio di incendio richiede “una vera e propria ingegnerizzazione della progettazione della sicurezza antincendio, che può essere ottenuta solo con un’adeguata cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza antincendio comporta lo studio, la regolamentazione, l’insegnamento e la condivisione con i vari portatori di interesse in tutti i settori della società dell’utilità di questo argomento fondamentale per migliorare il benessere del nostro Paese”.

 

Proprio per incidere sulla riduzione degli infortuni ed implementare la necessaria cultura della sicurezza in edilizia è attivo un progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha portato alla recente pubblicazione del documento “Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”. Il documento riporta utili indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nel settore dell’edilizia. La pubblicazione coinvolge, per l’Inail, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. E per il C.N.VV.F. è coinvolta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

 

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo di presentazione:


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

La sicurezza antincendio, il Codice prevenzione incendi e l’edilizia

Riguardo alla cultura della sicurezza il documento sottolinea, nell’introduzione, che negli ultimi anni si è cercato di migliorare l’approccio, “con la finalità che tutti gli attori coinvolti facciano ‘squadra’ tra loro, ciascuno secondo i rispettivi profili di competenza. Sono state scritte delle regole nuove per coniugare le necessità di chi progetta con chi poi dovrà intervenire per garantire la sicurezza antincendio”.

 

E per semplificare e razionalizzare queste regole “mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, è stato emanato il d.m. 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, che rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in tale materia”.

 

Ricordiamo, come indicato in molti nostri articoli, che il del Codice di prevenzione incendi “è un unico testo organico e sistematico con un approccio normativo meno prescrittivo e più prestazionale rispetto al passato, che ha lo scopo di ridurre il ricorso al procedimento di deroga nella progettazione e di avere un’applicazione uniforme delle misure antincendio su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, si inserisce la progettazione della sicurezza antincendio quale metodo di individuazione di soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, vale a dire la salvaguardia della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. Con il nuovo approccio normativo, il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio”.

 

Si indica poi che al progettista è data la possibilità “di utilizzare dei metodi basati su norme o documenti tecnici adottati da organismi nazionali, europei o internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio”. Ed è sempre più diffuso “l’approccio ingegneristico denominato ‘Fire Safety Engineering’, che consiste nel quantificare l’impatto di ogni soluzione tecnica sull’evoluzione dell’incendio, al fine di progettare soluzioni che siano maggiormente proporzionate al rischio reale. Altri metodi di progettazione riguardano soluzioni che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto del costante progresso tecnologico. Infine, si può fare ricorso a prove sperimentali in scala reale o in scala rappresentativa oppure al ‘giudizio esperto’ fondato sui principi di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti del settore della sicurezza antincendio”.

 

Il nuovo documento si sofferma, in cinque capitoli, sull’individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione, sulle misure di prevenzione e protezione, sui rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione e sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nei cantieri.

Sono poi presenti tre focus tematici che raccontano di “gravi incendi accaduti negli anni scorsi, ponendo l’attenzione su come le concomitanti carenze nella valutazione del rischio incendio e nella GSA abbiano prodotto danni assai ingenti, facilmente evitabili adottando una migliore strategia preventiva”. 

 

La gestione delle emergenze nel decreto legislativo 81/2008

Il documento inizia chiaramente con un breve excursus della normativa in relazione alla gestione delle emergenze (situazioni anomale, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalle quali “possono derivare, o siano già derivati, incidenti o infortuni”) con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

Si indica che il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “stabilisce una serie di regole in materia di sicurezza antincendio e, analizzando il decreto, si possono individuare molteplici adempimenti posti a carico a diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai datori di lavoro, ai coordinatori per la sicurezza e agli addetti antincendio”.

 

Alcuni esempi:

  • all’art. 15 (Misure generali di tutela), alla lettera u) del c. 1, si fa riferimento alle ‘misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato’.
  • l’art. 18, c. 1, prevede che il datore di lavoro e il dirigente debbano:
    • lettera b): ‘designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’.
    • lettera t): ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti’.

 

Sempre con riferimento all’attuale Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) si ricorda che gli articoli dal 43 al 46 “definiscono le modalità di gestione delle emergenze sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze in genere”.

In particolare si definiscono - Sezione VI Gestione delle emergenze, art. 43 c. 1 – “le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro, il quale:

  1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  2. designa preventivamente i lavoratori di cui all’art. 18, c. 1, lettera b);
  3. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  4. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  5. adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
  6. garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.

Inoltre nel terzo comma si stabilisce “che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.

 

Si indica poi, in relazione ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, che l’art. 44 stabilisce:

  • c. 1: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”;
  • c. 2: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.

 

Ricordiamo, infine, che l’art. 46, riguardo ai criteri di sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze, rimanda al DM 10 marzo 1998 il quale prevede, all’art. 1, c. 3, “che per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, le prescrizioni da rispettare riguardano gli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio antincendio e relativa formazione)”.

E si segnalano “le attività definite a rischio di incendio elevato, di cui all’allegato IX del citato decreto: ‘o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a m 50; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi’”.

 

L’indice del documento

Rimandando alla lettura integrale del documento, concludiamo presentando l’indice del volume “Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”:

 

Prefazione
Introduzione

Aspetti normativi
La gestione delle emergenze nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Organizzazione del cantiere ai fini antincendio

1. Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione
1.1 Materiali combustibili e infiammabili in edilizia
1.1.1 Materiali combustibili solidi
1.1.2 Sostanze infiammabili liquide
1.1.3 Prodotti combustibili gassosi
1.2 Rischio elettrico
1.2.1 Incendi di origine elettrica
1.2.2 Principali tipologie di guasto
1.2.3 Alcune conseguenze delle principali tipologie di guasto
1.2.4 Impianto elettrico di cantiere
1.2.5 Gruppi generatori funzionanti in isola o come riserva
1.2.6 Luoghi conduttori ristretti
1.2.7 Protezione contro i fulmini
1.3 Lavori a caldo
1.3.1 Saldatura e taglio
1.3.2 Posa a caldo di manti di impermeabilizzazione (guaina bituminosa)
1.4 Lavorazioni con uso di materiale esplosivo da cantiere
1.5 Altre cause d’incendio ed esplosione

2. Individuazione delle principali misure di prevenzione e protezione
2.1 Misure di prevenzione e protezione in funzione delle sostanze depositate o in lavorazione
2.2 Gestione dell’accentramento di sostanze depositate o in lavorazione all’interno del cantiere
2.3 Stoccaggio ed uso di gas compressi e liquefatti e di liquidi infiammabili
2.4 Depositi di rifiuti combustibili o infiammabili
2.5 Gestione delle lavorazioni con sorgenti di fonte di calore
2.6 Il permesso per i lavori a caldo
2.7 Riduzione dei pericoli causati dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili
2.8 Gestione delle lavorazioni con utilizzo di materiale esplosivo
2.9 Gestione di incendi in presenza di amianto

3. Rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione
3.1 Lavori di scavo in prossimità di tubazioni del gas e cavi di energia elettrica preesistenti
3.2 Lavori che prevedano utilizzo di fiamme libere, solventi infiammabili, detergenti, coloranti, ecc.
3.3 Stoccaggio di materiali infiammabili
3.4 Rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto
3.5 Lavori in edifici sottoposti a tutela

4. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
4.1 Gli adempimenti amministrativi
4.2 Regole tecniche di riferimento
Attività 3 e 4 - Depositi di gas infiammabili in recipienti mobili e in serbatoi fissi
Attività 5 - Depositi di gas comburenti
Attività 13 punto 13.1 - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³ con punto di infiammabilità > 65 °C
Attività 34 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo
Attività 36 - Depositi di legnami e di altri prodotti affini
Attività 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria
Attività 66 - Dormitori con oltre 25 posti letto
Attività 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
Attività 75 - Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m²

5. La gestione della sicurezza antincendio nei cantieri
5.1 Progettazione della GSA nei cantieri edili
5.2 Cantieri di dimensioni ordinarie
5.2.1 Esempio 1
5.2.2 Esempio 2
5.3 Cantieri di grandi dimensioni
5.4 Osservazioni

Focus - Notre Dame de Paris
Introduzione
Cronaca dell’incendio
Possibili cause dell’incendio
Fattori rilevanti
Determinazione dei danni
Sicurezza strutturale post incendio
Conclusioni

Focus - Cappella Guarini Duomo di Torino
Introduzione
Dal procedimento penale
Dal rapporto dei VV.F. di Torino intervenuti
Conclusioni

Focus - Realizzazione in opera di una pila di un ponte
Introduzione
Le indagini
La dinamica dell’evento
Piano Operativo di Sicurezza
Formazione ed informazione del personale
Conclusioni

Bibliografia
Fonti immagini

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020 (formato PDF, 4,70 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!