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I quesiti sul decreto 81/08: gli obblighi del committente

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

31/07/2008

Chiarimenti sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi (art. 90). A cura di G. Porreca.

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Sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Quesito
Nel caso che in un cantiere siano in corso dei lavori di breve durata e che richiedono solo la D.I.A. e nel caso che nello stesso operino, chiamati dal committente, solo due lavoratori autonomi contemporaneamente si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e se sì quali?
 
 
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Risposta
Nel caso prospettato il committente, per il quale viene realizzata l’opera, essendo in presenza di due lavoratori autonomi non è tenuto, anche se lavorano contemporaneamente, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione in quanto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la designazione di queste due figure è obbligatoria per i cantieri in cui è prevista la presenza di più “imprese”, anche non contemporanee. Il committente o il responsabile dei lavori però, prima di affidare i lavori, è comunque tenuto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 90 a:
 
a) verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con le modalità indicate nell’Allegato XVII dello stesso Testo Unico. Tale verifica, essendo in presenza di lavori che non richiedono il permesso di costruire, si ritiene soddisfatta, in base a quanto indicato nell’art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, dietro presentazione da parte dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di una autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti per i lavoratori autonomi nel punto 2. del citato Allegato XVII (documentazione di conformità per le macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei DPI in dotazione, documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria).
 
b) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività, il nominativo dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidate le singole lavorazioni unitamente alla documentazione indicata nella lettera a) sopra riportata tenendo presente che in assenza del documento unico di regolarità contributiva viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Diversa è la situazione se il committente, oltre ad essere tale, riveste anche la figura di datore di lavoro che ospita i lavoratori autonomi nel suo cantiere dove sono occupati già dei suoi dipendenti perché in tal caso scatterebbero tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il committente datore di lavoro, oltre a verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante il contratto d’opera, è tenuto anche a:
a) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nello stesso;
b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto della commessa;
c) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi le informazioni reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze fra i lavori;
d) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da allegare al contratto d’opera.



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Rispondi Autore: enzo - likes: 0
29/09/2008 (11:10)
Come si deve comportare il progettista/DL nel caso in cui:
-il cantiere è di committente privato e di breve durata;
-sono presenti più imprese non contemporaneamente;
-il lavoro non è oggetto di permesso a costruire ma di DIA;

-E' necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione?
-Se non necessario, chi è il responsabile della sicurezza, il progettista/DL o il Committente?
-A quali obblighi deve assolvere?

Rispondi Autore: stefano iovinelli - likes: 0
18/04/2011 (09:38:12)
ma se in un cantiere c'è una impresa con i suoi dipendenti e due lavoratori autonomi (un idraulico ed un pavimentista) bisogna farlo il psc o no??????
per favore rispondetemi
Rispondi Autore: SEROTTI FABIO - likes: 0
27/02/2014 (13:15:50)
sono un lavoratore autonomo, mi trovo nella situazione di manutenzione straordinaria, ho presentato tutta la mia documentazione il committente mio amico a premura di iniziare i lavori ma il CSE mi obbliga a presentare l'idoneità sanitaria e i corsi di formazione.
se il committente non mi obbliga può farlo il CSE???

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