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Direttiva Cantieri: nuova procedura di infrazione per l’Italia?

Direttiva Cantieri: nuova procedura di infrazione per l’Italia?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

04/08/2014

La denuncia di Marco Bazzoni sulle carenze del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal Decreto del Fare, potrebbero concretizzarsi a settembre in una nuova procedura d’infrazione. L’evoluzione della denuncia e la nuova risposta della Commissione Europea.

 
Lussemburgo, 4 aGO – “Quando meno te l'aspetti e oramai non ci speri più, ti scrive la Commissione Europea, per informarti che grazie alla tua denuncia del 30 Giugno 2013, contro il Decreto del Fare, per violazioni sulla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha deciso che proporrà al collegio dei Commissari europei, che si riunisce una volta al mese (ma non nei mesi di Luglio e Agosto), l'apertura di una procedura d'infrazione, perché il Decreto del Fare, limita il campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) per le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Questo scrive con soddisfazione Marco Bazzoni, l’RLS toscano che in questi anni ha inviato diverse denunce documentate alla Commissione europea sulle carenze della normativa italiana in tema di sicurezza (anche con riferimento alla mancata notifica del D.Lgs. 81/2008, come prevista dalla direttiva 89/391/CEE). E che ha denunciato anche altre possibili carenze nella normativa su temi molto diversi: dalla “web tax” al cosiddetto “equo compenso per copia privata”, dal Decreto lavoro “Jobs act” al ritiro di alcuni integratori alimentari.
 
Di questo lavoratore combattivo e buon conoscitore della normativa italiana e comunitaria e della sua denuncia relativa alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare), ci siamo occupati più volte.
 
Facciamo una breve sintesi:
- la denuncia è presentata nel giugno del 2013 e riceve in risposta una lettera inviata l’8 gennaio 2014 dalla Commissione Europea, lettera che conferma i dubbi della Commissione Europea su due dei vari punti sollevati da Bazzoni: la valutazione del rischio di interferenze in attività a basso rischio e le modifiche al campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008;
- il 5 marzo 2014 la Commissione Europea (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) invia a una nuova lettera a Marco Bazzoni in cui si conferma da un lato l’archiviazione di alcuni punti sollevati della denuncia, e dall’altro la richiesta di informazioni alle autorità italiane sui due punti indicati sopra. Richieste di informazioni che sono trattate nell’ambito di una specifica applicazione EU Pilot che ha l’obiettivo di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE prima dell’eventuale avvio di una procedura d’infrazione.
 
Arriviamo ai giorni nostri.
 
 
La lettera indica che i servizi della Commissione “hanno interrogato le autorità italiane competenti in merito alle due questioni sollevate dalla sua denuncia, in particolare per quanto riguarda:
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, e
-  il campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE”.
 
E Maria Teresa Moitinho de Almeida - a nome della Commissione Europea (DG Occupazione, affari sociali e inclusione - Legislazione sociale e del lavoro, dialogo sociale - Salute, sicurezza e igiene sul lavoro) – indica che, a seguito “dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalle autorità italiane”, si è giunti alle seguenti conclusioni: “per quanto riguarda la prima questione, vale a dire la documentazione relativa alla valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, il mio servizio non ha stabilito alcun motivo per concludere per l'esistenza di una violazione della direttiva 89/391/CEE in Italia”.


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E “come risulta dalle informazioni fornite dalle autorità italiane competenti, in forza delle norme nazionali ogni singola impresa è tenuta a rispettare sempre le disposizioni che impongono a quest'ultima di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (‘il DVR’) e, in particolare, gli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, che dovrebbe trattare tutti i rischi ed essere aggiornato in caso di cambiamenti. Nella loro risposta, le autorità italiane indicano che anche in situazioni come quelle di cui all'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del summenzionato decreto legislativo, il diritto nazionale garantisce che vi sia una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività, e che tali valutazioni siano documentate:
- attraverso il DUVRI (qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di redigere un documento di questo tipo);
- nei documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese operanti nello stesso posto di lavoro (DVR) qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di designare una persona responsabile o se la situazione rientra tra i casi di cui al comma 3-bis del decreto legislativo n. 81/2008”.
 
Pertanto la Commissione nega quanto affermato dalla denuncia, cioè che la possibilità data dalle recenti modifiche normative di optare per un'esenzione dall'obbligo di elaborare il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non sia in conformità con la direttiva 89/391/CEE.
Ma come ben sa l’RLS toscano, la parziale pre-archiviazione (“in assenza di nuovi elementi pertinenti di informazione entro quattro settimane dalla data della presente, procederemo ad archiviare la sua denuncia”) in realtà è solo un aspetto della lettera e non il più importante.
 
Infatti riguardo alla questione relativa ad una presunta limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE, “i servizi della Commissione sono del parere che la risposta delle autorità italiane non abbia dissipato i dubbi circa la corretta attuazione in Italia della direttiva di cui sopra”.
 
Di conseguenza – conclude la lettera – “sulla base delle informazioni da lei fornite e delle altre informazioni che abbiamo potuto ottenere dall'Italia, abbiamo intenzione di proporre che la Commissione avvii un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia a motivo di una presunta limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE”.
 
Ricordiamo che questa parte della denuncia di Marco Bazzoni riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, con riferimento a presunte violazioni della Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri, del 24 giugno 1992.
 
La questione sollevata da Bazzoni e accertata dalla Commissione è relativa alle modifiche al campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
Ricordiamo che a seguito degli emendamenti introdotti dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 al comma 2 dell’art. 88, infatti, è stata aggiunta una lettera g-bis secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”.
La posizione espressa nella denuncia è chiara: con queste modifiche il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili viene ristretto in modo significativo: numerosi casi che normalmente rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Cantieri, ne rimangono ora esclusi.
 
E ora?
 
Ora non rimane che attendere e vedere se Marco Bazzoni riuscirà ancora a far riconoscere all’Europa le carenze e/o i ritardi della nostra normativa nazionale.
Con che tempi?
 
A darne un’idea è ancora lui, ormai professionista dei meandri virtuali e procedurali della Commissione: “molto probabilmente la procedura d'infrazione verrà aperta nel mese di Settembre 2014. Ironia della sorte, a 3 anni esatti (Settembre 2011) dall'apertura della prima procedura d'infrazione per la sicurezza sul lavoro. È già la seconda procedura d'infrazione che faccio aprire (credo sia un record per un cittadino, che non ha dietro di se nessun ufficio legale). Ma questo accade quando i governi se ne fregano delle direttive europee: non recependole per nulla o non correttamente”.
Ricordiamo infatti la procedura d'infrazione 2010/4227 sollevata dopo la denuncia di Marco Bazzoni, riguardo alle carenze normative del Testo Unico correlate ai cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009.
 
Certo le procedure d’infrazione possono comportare sanzioni pecuniarie non irrilevanti per le nostre casse nazionali, ma come diceva giustamente l’RLS toscano il problema sono i cittadini che chiedono il rispetto della normativa europea o i governi che creano norme nazionali che non la rispettano?
 
Concludiamo ricordando che sono state ben 15 le procedure d'infrazione contro l'Italia aperte , su vari temi in occasione della riunione del Collegio dei Commissari europei che si è tenuta lo scorso gennaio. Per un totale di procedure che ormai supera il centinaio.
 
Non un gran biglietto da visita per la nostra credibilità europea durante il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea!
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 


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Rispondi Autore: Carmelo catanosp - likes: 0
04/08/2014 (11:08:33)
I problemi sul recepimento della direttiva 92/57/CEE sono ben altri che quelli evidenziati dal Bazzoni.

Sui contratti aperti, ad esempio, il problema di applicazione o meno del D. Lgs. N.81/2008 nei cantieri di brevissima durata, sono stati affrontati e risolti da aziende "multiutility" che hanno approcciato seriamente il problema, già da una quindicina di anni.
Queste aziende, anche con le modifiche del Decreto del Fare, non torneranno mai indietro.
Per chi volesse saperne di più basta andare a vedere come vengono gestiti questi lavori brevi dalla multiutility delle province di RE, PR E PC.
Rispondi Autore: Danilo Zulian - likes: 0
04/08/2014 (12:44:02)
Personalmente ho già visto POS di alcune delle cosiddette "multiutility" e, francamente, c'è di molto meglio (la genericità è alquanto esagerata). Non ho avuto modo di vedere quelli indicati dal sig. Carmelo ma mi auguro siano un po' meglio (c'è gente che parla ancora di 626 e 46/90, leggi non più in vigore da anni!). Il problema che ha sollevato Bazzoni sulla direttiva, riguardo la lettera g bis, era ovvio che prima o poi saltava fuori qualche casino (infatti dopo quella modifica ci ritroviamo spesso 5-6 imprese che realizzano impianti in contemporanea: chi valuta le interferenze? I duri del committente, spesso con un sacco di pagine ove l'impresario che firma non sa nemmeno cosa ci sia scritto?
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
04/08/2014 (14:06:52)
Dipende dal "livello" culturale delle varie multiutility.
Stesso discorso per le imprese affidatarie ed esecutrici che queste multiutility si portano in casa come committenti.
Il pesce puzza sempre dalla testa.
E la testa è il committente.
Se come committente mi porto in casa cani e porci non posso aspettarmi altro che un comportamento da cani e porci.
Non è certo con il capo I del Titolo IV che posso risolvere i problemi ma con procedimenti seri di qualificazione e selezione delle imprese.
Che fine ha fatto il famoso decreto previsto all'art. 26 per la selezione e qualificazione delle imprese?
Chi ci sta mettendo le mani sopra?
Quale è la competenza specifica dei soggetti che ci stanno mettendo le mani?
È gente che ha esperienza specifica sufficiente per creare una griglia di accesso e permanenza sul mercato che non sia la solita raccolta di carta ma sia in grado di fare una seria radiografia delle imprese?

Oppure sono gli stessi che hanno scritto il DPR 177/2011 dimenticandosi di definire cosa sia uno spazio confinato e un ambiente sospetto d'inquimento?

Come detto nel primo intervento, sono ben altri i punti di miglioramento del capo I del Titolo IV.

Anche le 5 -6 imprese in contemporanea possono essere gestite con efficacia prevenzionale.
Basta che il committente datore di lavoro lo desideri realmente e non perché è responsabile per legge ma perché si sente responsabile.
Questo è il salto culturale che si deve fare.
Però fino a che le regole saranno scritte da gente che non ha mai visto un' impresa "dal di dentro" con il supporto di "consulenti" facilmente manovrabili dai vari centri d'interesse, non verremo mai fuori
Rispondi Autore: Marco Bazzoni - likes: 0
04/08/2014 (23:28:58)
Egregio sig. Carmelo, così secondo Lei, la procedura d'infrazione che sta per essere aperta da Bruxelles non serve a niente?Ma lo sa Lei quanto è difficile, per non dire impossibile, per un singolo cittadino che non ha dietro di se nessuno (studi legali, sindacati, ecc) far aprire una procedura d'infrazione contro uno stato?Non sarà la soluzione di tutti i mali della mancata sicurezza sul lavoro, ma intanto potrebbe portare alla risoluzione di una violazione della normativa europea e al corretto recepimento della direttiva 92/57/CEE.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/08/2014 (10:56:47)
Bazzoni,
non mi pare di avere scritto nei miei due interventi che "l'apertura di una procedura d'infrazione non serve a niente".
Ho scritto tutt'altra cosa e cioè che i problemi sono altri e nascono nel 1996 con il provvedimento di recepimento della direttiva 92/57/CEE.
Basta leggersi tutti i "considerando" della direttiva e fare un riscontro con quello che è stato ripreso nel D.Lgs. n. 494/1996.
Una direttiva centrata sull'integrazione della sicurezza nella progettazione e un provvedimento di recepimento che si dimentica il ruolo del progettista nelle sue varie declinazioni (strutturale, architettonico, ecc.).
Una direttiva che individua con chiarezza la tipologia di lavori a cui va applicata e un provvedimento di recepimento che amplia a dismisura il campo di applicazione in modo confuso a tipologie di lavori che nulla hanno a che fare con i lavori edili o d'ingegneria civile.
Una direttiva che assegna al CSE un ruolo di regista della sicurezza in cantiere ed un provvedimento di recepimento che gli impone responsabilità per condotte omissive da parte di altri soggetti facendone sistematicamente il Caprio espiatorio per qualunque evento avvenuto in cantiere senza tenere conto che ciò che chiede il ns legislatore richiede una condotta penalmente in esigibile.
Nonostante ciò si continua imperterriti nel pensare che questa figura che, in concreto, ha ben pochi poteri ed è un strumento nelle mani del committente, possa cambiare le cose nei cantieri.
Basta guardare al decreto palchi e spettacoli che invece di preoccuparsi di intervenire a monte (qualificazione delle imprese, orario di lavoro, tempi adeguati tra uno spettacolo ed un altro per evitare di operare sempre di corsa, maggiore responsabilizzazione del committente/organizzatore evento) non ha trovato di meglio che ampliare anche a questo settore l'applicazione del capo I del Titolo IV ( ma solo per palchi con altezza > 7 m.
Dall'altra parte si tollera che un'impresa affidataria, escluse OO.PP., possa subappaltare tutto (vedi Interpello).

Quelle che vanno modificate sono le modalità e gli strumenti che il ns legislatore ha adottato per applicare i principi della direttiva.

Personalmente ci avevo provato nel 1995 con la FILLEA-CGIL di Milano proponendo una serie di osservazioni alla bozza di recepimento della direttiva che girava allora è che aveva una precisa paternità. Nessuno ci è stato a sentire.
Con il Consiglio Naz. Ingegneri, ci avevamo riprovato nel 2009 con il 106.
Qualcosa è stato recepito dal legislatore ma non le modifiche più importanti.

Bazzoni, lei fa un'opera che ha tutta la mia ammirazione e spero continui a farlo perché sono sempre stati quelli che vogliono cambiare le cose che migliorano la società in cui vivono.

A mio giudizio, però, bisogna operare anche sul fronte interno provando a cambiare quello che c'è e che non va bene.

Sarò sempre ben lieto di scambiare con Lei le ns opinioni.

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