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Cantieri: lavoratori autonomi, imprese affidatarie ed esecutrici

Cantieri: lavoratori autonomi, imprese affidatarie ed esecutrici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

04/01/2016

Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sulle definizioni e sugli obblighi dei soggetti affidatari ed esecutori dei lavori nei cantieri: lavoratori autonomi, imprese affidatarie ed esecutive.

Roma, 4 Gen – Per migliorare la sicurezza nei cantieri è importante che i soggetti affidatari e i soggetti esecutori dei lavori siano consapevoli dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza.
 
Per soffermarci sulle specificità e obblighi di imprese affidatarieimprese esecutrici e lavoratori autonomi, torniamo a sfogliare il documento Inail dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, una pubblicazione che si rivolge a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del  Decreto legislativo 81/2008 e che propone schemi per la redazione di PSC e POS e algoritmi per la valutazione dei rischi.
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Obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
Corso online di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie che devono verificare in cantiere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 Il documento - elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – parte innanzitutto dalle definizioni contenute nel Testo Unico (articolo 89):
- lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
 
Gli autori ricordano in particolare che il soggetto impresa “è, sotto il profilo civilistico, ben distinto dal lavoratore autonomo; quest'ultimo è una persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 C.C.)”.
Inoltre “secondo il codice civile, a quanto pare, non è richiesto al lavoratore autonomo l'esercizio di un'attività professionale, diversamente da quanto stabilito dal d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e, tantomeno, è richiesto il requisito di ‘organizzazione’. Il lavoratore autonomo può essere l'affidatario/esecutore dell'intera opera o di parte della stessa. Per cui un'opera potrebbe essere realizzata da più lavoratori autonomi nominati direttamente dal committente o dall'impresa affidataria dell'appalto”.
 
Nel Codice Civile – continua il documento - non esiste poi la ‘definizione di ‘impresa’ bensì quella di ‘imprenditore’ dalla quale può essere mutuata. Infatti è imprenditore ‘chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi’ (vedi art. 2082 C.C.), ed ‘è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori’ (vedi art. 2086 C.C.). E si considerano ‘collaboratori’ dell'imprenditore, in via generale, “i prestatori di lavoro, ed in particolare i prestatori di lavoro subordinato, ovvero coloro che si obbligano ‘mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore’ (vedi art. 2094 c.c.), prestatori di lavoro che sogliono distinguersi ‘in dirigenti, quadri, impiegati e operai’ (vedi art. 2095 c.c.)”.
 
Ci soffermiamo ora sugli obblighi dei soggetti affidatari ed esecutori dei lavori, come riportati nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Partiamo in generale dagli obblighi comuni di imprese affidatarie ed esecutrici (articolo 96 del D.Lgs. 81/2008).
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, ‘anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII’ (contiene varie ‘prescrizioni di sicurezza e di salute’ relative ai cantieri);
- ‘predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h)’ (con i limiti individuati dal comma 1-bis dell’articolo 96).
E si ricorda che (comma 2, articolo 96, come modificato dal D.Lgs. 106/2009) ‘l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3’.
 
Veniamo agli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici contenuti nell’articolo 95 del D.Lgs. 81/2008.
Durante l'esecuzione dell'opera questi datori di lavoro “osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
-  la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere”.
 
Ci soffermiamo anche sugli obblighi del datore dell’impresa affidataria, come riportati nell’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ‘verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento’.
Gli obblighi derivanti dall'art. 26 del TU, ‘fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell' idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’ (Idoneità tecnico professionale).
E il datore di lavoro dell' impresa affidataria ‘deve, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione’.
Il D.Lgs. 106/2009 ha aggiunto due commi all’articolo 97 del TU:
- ‘in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza’ (comma 3-bis);
- ‘per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione’ (comma 3-ter).
 
Veniamo in conclusione agli obblighi dei lavoratori autonomi, come riportati nel breve articolo 94 del D.Lgs. 81/2008: ‘ i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza’.
 
Infine ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta anche indicazioni su ulteriori obblighi per le imprese. Ad esempio con riferimento a:
- consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102);
- modalità attuative di particolari obblighi (art. 104).
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 12.43 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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RTM
 
 

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