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Cantiere edile e Testo Unico: le novita' su ponteggi e opere provvisionali

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/03/2009

Dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” alcuni approfondimenti sulla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

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PuntoSicuro ha presentato in un recente articolo gli atti del convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” che si è tenuto a ottobre dello scorso anno durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.
 
 
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Il convegno, organizzato da ISPESLDipartimento Tecnologie di Sicurezza, aveva l’obiettivo di evidenziare le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica; ad esempio in relazione alle opere provvisionali, ai compiti di chi si occupa di sicurezza e alle novità sulla prevenzione degli infortuni.
 
Di prevenzione si occupa ad esempio l’intervento dell’Ing. Michele Candreva - coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – dal titolo “Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”: considerazioni sulle novità e sulle criticità”.
 
Candreva dopo aver affrontato i dati relativi agli infortuni nel settore costruzioni e avere constatato che “le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa”, affronta l’analisi delle singole norme del Decreto legislativo 81/2008 corredando il documento di diverse foto esemplificative.
 
In modo particolare l’autore si sofferma sulle novità relative ai ponteggi fissi, ad esempio ricordando la corrispondenza tra l’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e la circolare 25/2006 o tra l’allegato XI e la circolare 46/2000, relativa alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi. Inoltre riassume le sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e dei lavoratori per le violazioni relative ai ponteggi.
Ad esempio si ricorda che i lavoratori rischiano l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione di:
- art. 124: deposito di materiali sulle impalcature;
art. 138, cc. 3 e 4: divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio e divieto di salire e scendere lungo i montanti.
 
Il documento enuncia anche altre novità dovute all’introduzione del D.Lgs. 81/2008, ad esempio:
- l’ultimo comma dell’art. 111: si dispone il divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
- l’art. 109: si tiene conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE e si enuncia che il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni;
- l’art. 117 “Lavori in prossimità di parti attive”: si supera il limite dei 5 m (al di sotto dei quali non era consentito effettuare lavori in prossimità di linee elettriche aeree nude), previsto dal DPR 164/56, rinviando alle norme di buona tecnica;
- l’art. 119: dispone che nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi;
- l’art. 139: limita i ponti su cavalletto ad altezze non superiori a 2 m e quindi, in coerenza con l’articolo 126 e l’allegato XVIII, tali ponti “possono non essere provvisti sui lati verso il vuoto di parapetto”;
- l’art. 149: introduce per le paratoie e i cassoni “il rispetto di requisiti costruttivi, gli obblighi di sorveglianza diretta da parte di un preposto e l’obbligo di verifiche periodiche”.
 
Si segnala inoltre la presenza di un intervento dedicato alle nuove normative tecniche nelle opere provvisionali alla luce del D.Lgs 81/2008, a cura di P.G. Scavo.
Nel documento correlato all’intervento si possono trovare riferimenti:
- ai principi dei lavori in quota;
- alla normativa vigente: secondo l’art. 112 del D.Lgs. 81/2008 le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro;
- alle norme tecniche;
- ai regolamenti europei in merito all’applicazione delle regole tecniche;
- ai dati sugli infortuni: dove si ricorda che il 4% di infortuni nei cantieri della Unione Europea sono dovuti a cedimenti strutturali di attrezzature provvisionali.
 
Si ricorda infine che il D.Lgs. 81/2008 si occupa di normativa tecnica relativa ai ponteggi fissi all’art. 131:
 
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
 
  1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
  2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
  4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
  5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
  6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
  7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: tomorr qoshja - likes: 0
04/10/2010 (11:36:17)
sono un montatore del ponteggio,un problema maggiore lo vedo nella distanza dal muro quando il fabricato viene rivestito dall capoto oltre 5cm, lo spazio di lavoro diventa tropo streta. esempio 20cm dal muro piano capestio - 5 cm del telaio - 5 cm del capoto = 10cm, se il capoto e di 12 cm non e posibile lavorare.
grazi per la posibilita di comente

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