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Gli obblighi di lavoratori autonomi, imprese affidatarie e esecutrici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

21/09/2012

Un vademecum relativo alla sicurezza nei cantieri riporta gli obblighi propri delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. La redazione e trasmissione del POS, le verifiche e le misure generali di tutela.

 
 
Roma, 21 Set – Al di là degli obblighi del committente e degli obblighi generali dei datori di lavoro, nei cantieri edili sono rilevabili, in merito alla gestione della sicurezza, precisi obblighi per le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e per i lavoratori autonomi.
 
È quanto ci ricorda un documento - presentato nei giorni scorsi da PuntoSicuro - dal titolo “Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”.  Realizzato dall’ Ance di L’Aquila e l’Ance Giovani territoriale (in collaborazione con gli enti bilaterali della provincia) per favorire le attività di ricostruzione dopo il terremoto del 2009, il vademecum affronta gli obblighi per le figure da cui dipende la sicurezza dei cantieri, in relazione a quanto prescritto dal Decreto legislativo 81/2008.
 
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Impresa affidataria
Innanzitutto il documento ricorda l’ impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, un’impresa che nell'esecuzione dell'opera appaltata, può tuttavia avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Se l’impresa affidataria coincide generalmente con il soggetto titolare di un appalto, può non essere così nel caso di consorzio.  Infatti, “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto. Questa impresa viene individuata dal consorzio nell’atto dell’assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell’atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione” (parere del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Il vademecum – a cui vi rimandiamo per una lettura integrale – riporta altre specificazioni relative ai consorzi, ad esempio riguardo al fatto che l`espressione consorzi di imprese “ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)”.
 
Veniamo agli obblighi propri dell’impresa affidataria:
-redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS): “è obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti”. In particolare i contenuti del POS “cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese” e quindi esista già un PSC – Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. “Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola  impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto. Inoltre, in caso di cantiere di opera pubblica che non richiede il coordinamento della sicurezza perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS – Piano sostitutivo di sicurezza che, come dice la parola, sostituisce il PSC. I suoi contenuti sono quelli di un PSC con l’integrazione di quelli di un POS;
- “comunicazione al committente dei nomi dell’impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione”;
 - “trasmissione del PSC, Piano di sicurezza e coordinamento, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori”;
 - “trasmissione del POS, Piano Operativo di sicurezza dell’impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al coordinatore per l’esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza”;
 - “verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC - Piano di sicurezza e coordinamento, nei casi in cui ne è prevista la redazione”;
 - “verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo alle imprese esecutrici: 1) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 2) documento di Valutazione di rischi DVR o autocertificazione; 3) DURC; 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi”. E richiedendo ai lavoratori autonomi: 1) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 2) documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisionali; 3) elenco dei DPI in dotazione; 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme; 5) il DURC;
-verifica della congruità dei POS delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria. Tale verifica deve essere completata dall’impresa affidataria entro 15 giorni dal ricevimento del POS da parte dell’impresa esecutrice. Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell’impresa affidataria, l’esecutrice può iniziare i lavori”.
 
Inoltre il vademecum ricorda che oltre al POS è obbligatorio redigere:
- “il PIMUSPiano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, nei casi in cui sia necessario montare un ponteggio;
 - il Programma dei lavori da eseguirsi con l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi, consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da eseguirsi con l’utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori specialistici;
 - il Programma della successione dei lavori di demolizione. La successione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto;
 - il Piano di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto. Innanzitutto, per rimuovere l’amianto, occorrono ditte specializzate e autorizzate per questo genere di lavori con personale qualificato e appositamente formato. Prima di procedere alla rimozione di materiali che contengono amianto, bisogna poi predisporre un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. La copia del Piano di lavoro va inviata all’Organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori;
 - il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti deve essere elaborato quando all’interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell’intero ciclo produttivo”. In particolare il DUVRI non va redatto: “se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti; nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già stati considerati”.
 
Dopo aver ricordato che “gli oneri per la sicurezza sostenuti vanno corrisposti alle eventuali imprese esecutrici per intero e senza alcun ribasso”, sono riportate le misure generali di tutela:
- “mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione;
- curare le condizioni di movimentazione dei materiali;
- curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine;
- curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi;
- curare l’adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro;
- curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere”.
 
Impresa esecutrice
L’impresa esecutrice è l’impresa che esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
 
Rimandando i lettori a tutti i dettagli relativi ai vari adempimenti indicati nel vademecum, elenchiamo brevemente gli obblighi propri del’impresa esecutrice:
-redazione del POS “specifico per il cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all’impresa affidataria se questa è diversa dall’esecutrice”. Si ricorda che i datori di lavoro delle imprese esecutrici “mettono a disposizione dei rappresentanti della sicurezza (RLS, RLST) copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori”;
-redazione del PIMUS;
-redazione del Programma dei lavori;
-redazione del Programma della successione dei lavori di demolizione;
-redazione del Piano di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto;
-redazione del DUVRI;
-adozione degli standard di sicurezza e di salute “per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari;
-accessi e recinzioni predisposti con modalità visibili e individuabili;
-precauzioni ordinarie: accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici; rimozione dei materiali pericolosi; corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie”.
 
Lavoratore autonomo
È la persona fisica “la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”. Non bisogna tuttavia “confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale. Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti. Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di impresa familiare”.
In particolare è “ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si ‘associano di fatto’ per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti”.
 
Questi gli obblighi propri del lavoratore autonomo:
- “le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- i DPI, Dispositivi di Protezione individuale, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- la tessera di riconoscimento va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo;
- se c’è un CSE, coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza. Quando c’è un CSE in un cantiere, di sicuro c’è anche un PSC - Piano di sicurezza e coordinamento. Il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare anche questo”.
 
Per concludere rimandiamo i nostri lettori ad una tabella del vademecum che riporta un’utile sintesi schematica dei vari obblighi di trasmissione di PSC e POS.
 
 
 
Ance L’Aquila, Ance Giovani L’Aquila, “ Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente” (formato PDF, 4.14 MB).
 
 
 
RTM





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