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Appalti di forniture e servizi: costi della sicurezza e normativa

Appalti di forniture e servizi: costi della sicurezza e normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

30/01/2018

Focus sull’assegnazione degli appalti di forniture e servizi con riferimento ai problemi applicativi in materia di tutela della salute sul lavoro. Costi della sicurezza, rischi interferenti e riferimenti giurisprudenziali.

 

Milano, 30 Gen – A Milano sono presenti molti enti pubblici che quotidianamente affidano contratti di appalto per servizi e forniture. Si tratta di “situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di conduzione e manutenzione impianti, alberghiero e ristorazione, pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, ecc”.

Tuttavia tutte queste attività “che insistono in gran parte all’interno degli ambienti di lavoro possono determinare forti interferenze e aumentare il livello di rischio dei lavoratori”.


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A ricordarlo è la presentazione ufficiale di un convegno, dal titolo “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture”,  che si è tenuto il 22 novembre 2017 a Milano presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” e che ha fornito diverse informazioni su vari aspetti come il ruolo del committente pubblico, il calcolo dei costi per garantire la sicurezza e la valutazione dei rischi interferenziali alla luce della normativa vigente.

 

Intervento sui costi della sicurezza negli appalti di forniture e servizi

Ci soffermiamo oggi in particolare sui problemi applicativi in materia di tutela della salute sul lavoro in relazione all’assegnazione degli appalti di forniture e servizi, attraverso l’intervento “Sicurezza appalti forniture e servizi”, a cura di Andreina Pirola (ATS Milano Città Metropolitana).

 

Chiaramente l’intervento parte da quanto contenuto nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Codice dei contratti pubblici, con riferimento anche alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

Ad esempio si indica quanto contenuto nel D.Lgs. 50/2016 riguardo ai costi della sicurezza

 

Si segnala che nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante (SA), “al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti della procedura i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”. 

In riferimento al contenuto dell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) si segnala che nell'offerta economica “l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione: 

  • delle forniture senza posa in opera, 
  • dei servizi di natura intellettuale, 
  • degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.

E le stazioni appaltanti, “relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”. 

 

Le diverse tipologie di oneri per la sicurezza

Nel Codice dei Contratti pubblici distinguiamo quindi “due tipologie di oneri per la sicurezza:

  1. Rappresentata da oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI:
  2. Rappresentata dai costi specifici relativi all’attività dell’impresa concorrente (quindi oneri interni)”. 

 

Riguardo poi agli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze si segnala che devono essere “adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI (da allegare al CSA per essere recepiti nel contratto) e obbligatoriamente indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della procedura di selezione dei concorrenti, anche nell’ipotesi in cui siano pari a zero, a pena di legittimità della stessa. Non possono mai essere soggetti a ribasso d’asta da parte dei concorrenti trattandosi di costi necessari finalizzati alla massima tutela dell’integrità e salute dei lavoratori. La valutazione degli oneri non soggetti a ribasso d’asta e alla predisposizione del DUVRI risulta in capo al Servizio Prevenzione Protezione il cui Responsabile è il RSPP”.

Ricordiamo che sono rischi interferenti per i quali occorre la predisposizione del DUVRI:

  • “rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori a quelli specifici dell’attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente”. 

 

Sono, invece, “aperti al confronto concorrenziale e soggetti a ribasso”, gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese.

Questi oneri “vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare”. 

 

Sempre in relazione al D.Lgs. 50/2016 si riporta poi il comma 5 l’art. 97 (Offerte anormalmente basse):

 

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

    a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

    b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

    c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

    d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche sulla Commissione di aggiudicazione (art. 77) e su chi valuta l’anomalia dell’offerta (“il Codice non individua espressamente chi sia deputato a tale valutazione”, anche se si può fare riferimento alle Linee Guida Anac n. 3 relativamente al punto 5.3 ‘Valutazione delle offerte anormalmente basse’), concludiamo l’articolo con alcuni riferimenti giurisprudenziali.

 

Riferimenti giurisprudenziali sugli oneri per la sicurezza

Infatti il relatore, riguardo alla non indicazione degli oneri in offerta, segnala alcune sentenze:

  • “La mancata indicazione degli oneri di sicurezza economica in offerta è legittimo motivo di esclusione in quanto richiesto in modo espresso dalla Legge (TAR Salerno sez. I 6 luglio 2016 n. 1604);
  • La mancata indicazione degli oneri della sicurezza in offerta economica è causa di esclusione dell’impresa anche nel silenzio del bando di gara (Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 5873 del 30.12.2015);
  • È illegittima l’esclusione dell’impresa che non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri per la sicurezza aziendale ove la stessa non sia stata invitata dalla S.A. a regolarizzare l’offerta (Consiglio di Stato sez, III 9 gennaio 2017 n. 30)”.

 

Inoltre la Corte di Giustizia (26.06.2016 in C-27/15) ha chiarito che “nell’ipotesi in cui una condizione per la partecipazione alla gara, pena esclusione, non sia espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere identificata solo con un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, la SA può accordare all’escluso un termine per regolarizzare la sua omissione”. 

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Sicurezza appalti forniture e servizi”, a cura di Andreina Pirola (ATS Milano Città Metropolitana), intervento al convegno “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (formato PDF, 287 kB).

 

 

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Rispondi Autore: Francesco Camera - likes: 1
30/01/2018 (15:33:53)
Sarei curioso di sapere sulla base di quale norma o ragionamento la Dott.ssa Pirola, e conseguentemente il redattore dell'articolo, possano affermare con tanta sicurezza che la redazione del DUVRI è in capo al SPP quando, in genere, nella pubblica amministrazione, il committente o responsabile del procedimento d'appalto non coincide col datore di lavoro e non ha niente a che fare col SPP se non ricevere il DVR sulla base del quale fare la valutazione delle possibili interferenze e redigere il DUVRI.
Rispondi Autore: Sandro Mangiapane - likes: 0
19/06/2018 (11:56:47)
Concordo. Pure l'articolo 33 rimanda all'art. 28 (redazione dvr) tra i compiti del Rspp. Da nessuna parte risulta competente per duvri

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