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Volontariato sicuro: un progetto per la salute e sicurezza dei volontari

Volontariato sicuro: un progetto per la salute e sicurezza dei volontari
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Associazioni

19/11/2021

Un progetto sostiene la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli opuscoli prodotti, la normativa applicabile e gli adempimenti da rispettare.

Napoli, 19 Nov – Quando si parla della sicurezza e salute dei lavoratori – che nel Decreto Legislativo 81/2008 riguarda coloro che prestano la loro attività con o senza retribuzione – è necessario fare riferimento anche al “variegato contesto lavorativo italiano che comprende anche figure di carattere marginale come i volontari, il cui ruolo ha assunto sempre maggior consistenza, con ricadute importanti anche dal punto di vista normativo”.

 

Ed infatti l’inclusione dei volontari all’interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, “è un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, i volontari ad essere equiparati agli altri lavoratori con i relativi doveri e diritti”.

 

A sottolinearlo è la presentazione del progetto “Volontariato Sicuro” realizzato dal CSV Napoli, un’associazione del Terzo settore costituita nel maggio 2004, e Inail – Direzione Regionale della Campania. Il progetto sostiene, dunque, la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato (ODV) in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quelle che operano negli ambiti della sanità, dell’assistenza, della protezione civile e della tutela dell’ambiente.

 

Tra le diverse attività previste dal progetto c’è anche la realizzazione di una serie di opuscoli informativi, pensati per offrire al mondo variegato e in costante evoluzione del volontariato l’opportunità di informarsi sui rischi, sulla normativa e sulla tutela dei lavoratori/volontari. Opuscoli - raccolti anche in un documento prodotto dall’Inail, dal titolo “Progetto Volontariato Sicuro” – che riguardano diversi temi, dall’inquadramento normativo dei volontari all’emergenza COVID-19, dai dispositivi di protezione ai diversi rischi connessi alle attività lavorative (rischio chimico, microclima, movimentazione manuale, …).

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il mondo del volontariato e la normativa su salute e sicurezza

Con riferimento alla raccolta di opuscoli pubblicata dall’Inail presentiamo brevemente l’opuscolo dedicato al Decreto Legislativo n°81 del 2008 e s.m.i.

 

Si indica che se la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono regolamentati dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per le sole attività svolte dai volontari di protezione civile e dai soci/volontari di cooperative sociali “vi è una applicazione differenziata e demandata al decreto ministeriale 13 aprile 2011Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

In particolare il D.Lgs.  81/2008 all’art.  3 comma 12-bis specifica che “ai volontari e volontari in servizio civile vanno applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell’art. 21. Pertanto i volontari devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente al Titolo III, D.Lgs.  81/08”.  

 

Inoltre “qualora operino in luogo di lavoro con attività in regime di appalto, essi devono munirsi di tessera di riconoscimento recante fotografia e proprie generalità”.  

 

Si segnala poi che relativamente ai rischi specifici delle attività svolte anche i volontari “hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove siano richieste dal committente o previste da norme specifiche”.  

In particolare nel caso della formazione, “l’obbligo ci sarebbe se fossimo in presenza di una legge regionale sul trasporto sanitario che richieda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; oppure nel caso in cui il volontario debba utilizzare attrezzature speciali, come carrelli elevatori, gru, ecc.; o ancora se l’associazione, nello svolgere attività in convenzione con ente pubblico o privato, abbia sottoscritto un atto in cui sia espressamente prevista la formazione in materia di sicurezza”.

 

I volontari, le attività interferenti e gli accordi scritti

Il documento ricorda che se un volontario opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro possono “verificarsi due fattispecie:

  • il volontario opera, ad esempio, in un ospedale. In questo caso è necessario che l’associazione intrecci scambi di notizie sull’organizzazione delle attività interferenti che si svolgono in esso, sui rischi e sulla loro mitigazione;
  • il volontario opera in un’associazione che ha al suo interno lavoratori subordinati o equiparati ad essi. In questo caso il datore di lavoro dell’associazione deve fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro, in questo caso, ricade anche l’obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione”.

 

Si indica poi che è possibile “concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela, tramite accordo scritto tra le OdV e i volontari”.

 

Si ricorda poi che il già citato articolo 3 comma 12 bis del D.lgs 81/2008 è riferito ai “volontari ex 266/91, i volontari in servizio civile” e alle altre figure riportate nel seguente schema che riprendiamo dal documento:

 

 

Segnaliamo che la tabella fa riferimento anche al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, con cui è stato completato l'iter per la definizione delle attività che le Organizzazioni di volontariato devono attuare per garantire la sicurezza dei volontari di protezione civile.

 

Gli adempimenti che deve rispettare il volontario

Quali sono gli adempimenti che deve rispettare il volontario anche attraverso gli accordi con l’associazione?

 

Riprendiamo alcune indicazioni per il volontario tratte dal documento Inail/CSV:

  1. Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla vigente normativa, nonché corretta manutenzione delle stesse. Inoltre la manutenzione deve essere tracciata con continuità;
  2. utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati per la tipologia di attività che svolgono, conformi alla normativa vigente e quindi anche manutenuti in modo efficiente;
  3. essere munito di un tesserino di riconoscimento”.  

 

Inoltre il volontario “può (e non deve) come prevede l’art.  21 del D.lgs 81/08:

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.  

Come indicato in precedenza, la formazione diviene obbligatoria “se prevista da norme specifiche o dal committente che intende affidare l’esecuzione di un’attività.  Lo stesso discorso vale per l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.   

 

Si sottolinea poi che secondo il DM 13 aprile 2011 il volontario di protezione civile “viene equiparato ad un lavoratore esclusivamente per le attività di:

  • formazione, informazione e addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
  • il controllo sanitario generale;
  • la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che risultino esposti agli agenti di rischio per i quali il D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria (ad es.  MMC, Vibrazioni, Biologico, Chimico etc) in misura superiore a 535 ore annue o a 60 giornate annue;
  • la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato”.  

 

Si segnala poi che nelle attività di protezione civile “vi è un’oggettiva impossibilità di valutare preventivamente tutti i possibili scenari di rischio, trattandosi di attività caratterizzate da urgenza, emergenza ed imprevedibilità. Pertanto vi è una deroga agli aspetti formali (Redazione DVR, nomina dell’RSPP, etc), ferma restando la necessità di garantire la tutela dei volontari attraverso la predisposizione di procedure operative ad hoc”.  

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’opuscolo che riporta ulteriori indicazioni e/o tabelle sulle figure chiave della sicurezza e sui principali adempimenti per le associazioni e i volontari (con riferimento all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, dell’articolo 3 comma 12 del decreto e l’applicazione del DM 12/04/2011 e DCPC 12/01/2012).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail – Direzione Regionale della Campania, CSV Napoli, “ Progetto Volontariato Sicuro”, raccolta di opuscoli correlati al progetto Volontariato Sicuro e realizzati da un gruppo di lavoro costituito da vari esponenti di Inail e CSV Napoli (formato PDF, 13.61 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La tutela della sicurezza nelle attività di volontariato”.

 

 


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Rispondi Autore: giovanni kheiraoui - likes: 0
19/11/2021 (09:53:46)
forse avete dimenticato il testo completo dell'art. 3 comma 3 bis del DLgs 81/08
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

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