Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La prevenzione e la lotta antincendio nei luoghi di lavoro

La prevenzione e la lotta antincendio nei luoghi di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

08/03/2017

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sul rischio incendio: riferimenti normativi, rischi per la salute, cartellonistica, DPI, formazione e prevenzione.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Milano, 8 Mar – Come più volte raccontato negli articoli di PuntoSicuro, anche con riferimento al recente nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015,ogni azienda deve valutare in maniera adeguata i rischi di incendio e classificare la propria attività in relazione al livello di rischio.

 

Per ricapitolare molto brevemente l’impatto del rischio incendio nei luoghi di lavoro, con specifica attenzione al mondo dell’artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI), possiamo fare riferimento al volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

 

Innanzitutto il documento si sofferma su alcuni riferimenti normativi, ad esempio ricordando l’importanza dei criteri contenuti nel D.M. 10 marzo 1998. E, aggiungiamo noi, delle indicazioni:

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (che abroga tra l’altro il DM del 16 febbraio 1982);

- del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2012 recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

Il documento indica che una volta che l’azienda abbia completato l’iter valutativo e la classificazione sarà evidente se occorre, ad esempio:

- “avere uscite di emergenza complete di maniglione antipanico”;

- “quali e quanti estintori occorre avere (e mantenere efficienti)”;

- “se occorre chiedere autorizzazioni ai Vigili del Fuoco (il Certificato di Prevenzione Incendi)”;

- “che tipo di formazione occorre fornire ai propri dipendenti”.

 

I rischi per la salute del lavoratore correlati agli incendi sono evidenti.

Il rischio è uno solo: “quello di restare esposto ad una situazione di emergenza incendio, con possibili conseguenze di ustioni, esposizione a fumi, vapori tossici...”).

E allo stesso rischio “si può essere esposti ‘solo’ perché impegnati nel lavoro in una azienda nella quale si è verificato un incendio o perché in quell’azienda si ricopre il ruolo di addetto al primo intervento di spegnimento”.

 

Come sempre il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sulla cartellonistica di sicurezza.

 

Si indica che alcuni cartelli devono obbligatoriamente essere presenti. Si pensi ai cartelli che identificano gli estintori, gli idranti, le manichette antincendio e ai cartelli che identificano le uscite di sicurezza. Ed è poi “possibile avere la necessità di identificare zone a rischio di incendio, serbatoi di combustibile, zone con divieto di fumare, ecc”.

 

Quali dispositivi di protezione individuale è opportuno adottare per questo rischio?

 

Il documento indica che parlando di incendi, il discorso dei DPI rischia di essere “un po’ limitativo”. Ad esempio può essere opportuno “fornire Dispositivi di Protezione Individuale alla squadra di emergenza che interviene su un principio di incendio (guanti a tenuta termica, autorespiratori, ecc.)”, ma generalmente “non sono necessari DPI durante la normale attività lavorativa (salvo che questa venga svolta in condizioni di esposizione a luoghi particolarmente caldi o ad elevate probabilità che si manifesti una situazione di pericolo di incendio)”.

In ogni caso la protezione dei lavoratori si realizza “attraverso la predisposizione di procedure da seguire in caso di emergenza incendio e di conseguente evacuazione in emergenza dei luoghi di lavoro (il cosiddetto Piano di Emergenza), attraverso la formazione dei lavoratori in merito a corrette procedure di lavoro e di prevenzione, attraverso simulazioni di situazioni di emergenza, ecc”.

 

Anche sulla formazione è necessario differenziare:

- formazione generale: tutti i lavoratori devono conoscere e sapere applicare le “procedure interne di gestione dell’emergenza”;

- formazione specifica: “gli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza, nominati ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, comma 1 lett b), 37 comma 9 e 46 del D.Lgs. 81/08, dovranno ricevere la specifica formazione prevista dal D.M. 10 marzo 1998, diversa a seconda della classificazione dell’attività”.

 

Concludiamo questo breve excursus sul rischio incendio, riportando alcuni suggerimenti del documento su cosa sia possibile fare per migliorare le condizioni di sicurezza.

 

Si indica che ogni azienda “deve prendere in considerazione la necessità/opportunità di adempiere a quanto di seguito descritto:

- dotare l’attività di un numero adeguato di estintori;

- nominare la squadra di lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

- formare in maniera specifica i lavoratori che compongono la squadra di cui sopra;

- verificare sistematicamente e periodicamente, avendo a riferimento eventuali tempistiche dettate da disposizioni legislative, impianti e attrezzature (impianto elettrico, impianto di allarme, impianto di rilevazione fumi, estintori, idranti, manichette antincendio, interruttori salvavita...);

- segnalare adeguatamente i percorsi di fuga e le uscite di emergenza;

- rendere visibili in situazioni di pericolo, mediante apposita illuminazione di emergenza, i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza;

- evidenziare mediante apposita cartellonistica norme comportamentali e divieti (ad esempio il divieto di fumare, il divieto di accesso a zone pericolose o a quadri elettrici...);

- evidenziare mediante apposita cartellonistica le attrezzature e i dispositivi di lotta antincendio (estintori, manichette, valvole di intercettazione dei combustibili, interruttori di sgancio elettrico...);

- predisporre procedure di gestione dell’emergenza;

- informare tutto il personale in merito alle procedure di cui al punto precedente”.

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sulla valutazione del rischio incendio

 

 

RTM



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: corallo lorenzo - likes: 0
13/03/2017 (08:48:36)
per un principio di incendio sarebbe opportuno dotare gli addetti SEA di autorespiratori?
Rispondi Autore: simone - likes: 0
13/03/2017 (09:19:53)
oggi 13/03 non è possibile scaricare il documento allegato, potreste gentilmente rimediare? Non sono ancora trascorsi 15gg dal8/03. Grazie
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
13/03/2017 (10:59:43)
@simone
il documento è ora accessibile

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!