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I quesiti sul decreto 81: sui crediti formativi concessi

I quesiti sul decreto 81: sui crediti formativi concessi
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

20/06/2018

Sui crediti formativi concessi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’accordo stato-regioni del 7/7/2016.

Quesito

Nell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, relativo alla formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, è indicata la possibilità per un RSPP formatosi ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/06, di acquisire il titolo di coordinatore della sicurezza aggiornando la propria formazione secondo i percorsi indicati nell’Allegato stesso. Ma quel RSPP, per potere svolgere l’attività di coordinatore, deve comunque essere in possesso anche del requisito della laurea o del diploma di cui all’art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008?

 

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Risposta

Il lettore che ha formulato il quesito fa riferimento all’Allegato III dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7/7/2016 con il quale, nel dare attuazione dell’articolo 32 comma 1 lettera c) della legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013, sono stati concessi ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione stessi dei crediti formativi validi come esonero di una parte della formazione prevista dalle disposizioni di legge per la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e fa riferimento più probabilmente a quanto è stato indicato in tale Allegato (in calce alla pag. 68 della G.U. n. 193 del 19 agosto 2016) e cioè che “A titolo esemplificativo: un RSPP formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatoreper la Sicurezza: il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico e deve frequentare i restanti moduli tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore)”.

 

Occorre ricordare, in premessa, che i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, per potere svolgere la loro attività in fase di progettazione o in fase di esecuzione, devono essere in possesso dei requisiti professionali riportati nell’articolo 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e cioè, contestualmente, di una delle lauree quinquennali indicate nel comma 1 lettera a) del citato articolo congiuntamente a una attestazione, rilasciata da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di una attività nel settore delle costruzioni per almeno un anno o di una delle lauree triennali indicate nel comma 1 lettera b) dello stesso articolo 98 congiuntamente all’attestazione di una attività per almeno due anni nel settore delle costruzioni oppure di uno dei diplomi indicati nel comma 1 lettera c) congiuntamente all’attestazione di una attività per almeno tre anni nel settore delle costruzioni oltre al possesso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 98, di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, di un corso di formazione della durata di 120 ore con i contenuti e le modalità indicate nell’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008. In sintesi quindi ai coordinatori viene richiesto il possesso di tre requisiti e cioè il possesso di un dato titolo di studio, di una esperienza lavorativa di durata legata al titolo di studio stesso e di una specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

(...)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

 

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sui crediti formativi concessi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’accordo stato-regioni del 7/7/2016.

 



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