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Aziende con più stabilimenti o unità produttive: RSPP unico sì o no?

Aziende con più stabilimenti o unità produttive: RSPP unico sì o no?
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: RSPP, ASPP

12/01/2017

L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare due differenti punti di vista riguardo la possibilità o meno di designare un RSPP per ciascun stabilimento o unità produttiva dell’azienda. Di Carmelo G. Catanoso.


 

Negli ultimi tempi sono apparsi su riviste del settore diversi contributi riguardanti la possibilità, da parte del datore di lavoro, di designare o meno, un RSPP per ciascun stabilimento o unità produttiva.

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno ricordare che il D. Lgs. n° 81/2008 all’art. 2 comma 1, definisce:

  • lett. b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • lett. c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
  • lett. f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • lett. t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

 

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L’art. 17 del D. Lgs. n° 81/2008, riguardante gli Obblighi del datore di lavoro non delegabili, prevede che questi non possa delegare:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);

 

L’omessa nomina del RSPP comporta per il datore di lavoro la sanzione penale contravvenzionale alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro, così come previsto dall’art. 55 comma 1, lett. b) del citato decreto.

Avendo il legislatore individuato la designazione del RSPP, come obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro, appare palese che questi è l’unico soggetto autorizzato a procedere in tal senso.

Questa scelta del legislatore deriva dal fatto che tra il datore di lavoro e il RSPP si stabilisce una relazione fiduciaria con l’obiettivo di perseguire, raggiungere e mantenere gli standard di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dalle norme di legge e regolamentari oggi vigenti.

Andando a dare un’occhiata alla fonte primaria che, come noto, è la direttiva 89/391/CEE, l’intero art. 7 è dedicato ai “Servizi di protezione e prevenzione”; in particolare il citato articolo recita:

  • Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento.
  • I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali. I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva» devono poter disporre di tempo adeguato.
  • Se  le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento .
  • Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
  • In ogni caso:
  • i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
  • le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
  • il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente, per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento .
  • Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/o allo stabilimento. Se necessario, il(i) lavoratore{i} e / o il(i) servizio(i) debbono collaborare.
  • Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.
  • Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5. Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Dalla disamina della direttiva, appare chiaro che il legislatore comunitario:

  • prevede la possibilità di designare anche più lavoratori per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione nell’impresa e/o nello stabilimento (comma 1);
  • richiede che il numero di lavoratori designati e delle persone e o servizi esterni consultati, deve essere sufficienteper espletare compiutamente le attività per la prevenzione e protezione dai rischi, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento;
  • prevede la possibilità che, all’attività di prevenzione e protezione dai rischi, provvedano uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti (interni o esterni all’impresa e/o allo stabilimento), collaborando tra loro ove necessario (comma 6).

 

Fatta questa premessa, esaminiamo i due differenti punti di vista facendo riferimento ad un’azienda di grandi dimensioni con un unico datore di lavoro individuato con delibera da parte del CdA e con N stabilimenti dislocati su tutto il territorio nazionale.

I sostenitori della “unicità” del RSPP, affermano che essendo prevista una relazione fiduciaria tra questa figura e il datore di lavoro, a quest’ultimo si deve affiancare un solo RSPP al fine di rendere efficace l’attività per la prevenzione e protezione dai rischi.

 

Chi la pensa diversamente obietta che la designazione di un RSPP per ciascun stabilimento non rende inefficace le attività prevenzionali dell’azienda, in quanto nulla vieta che il rapporto fiduciario venga stabilito tra il datore di lavoro e più RSPP ferma restando la politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 

Sempre i sostenitori dell’unicità del RSPP fanno riferimento all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 81/2008 per sostenere la propria tesi; il comma citato recita come segue: <<Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile>>. Pertanto, avendo il legislatore previsto un “unico servizio” anche nel caso di aziende con più unità produttive nonché nei gruppi d’imprese (queste ultime con più datori di lavoro), a maggior ragione è sostenibile che il servizio di prevenzione e protezione sia unico con un unico RSPP.

Chi sostiene il contrario, invece, afferma che avendo il legislatore scritto testualmente <<Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, PUO' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.....>> vuol dire che non è un obbligo avere un unico servizio di prevenzione con un unico responsabile perché, altrimenti, il legislatore avrebbe scritto "deve"; pertanto, è possibile, nel caso di un’azienda con un unico datore di lavoro e N stabilimenti, istituire un SPP, per ciascun stabilimento con il relativo responsabile e gli eventuali ASPP, senza infrangere alcuna legge ma, anzi, migliorando l'efficacia dell'attività prevenzionale.

 

Un’altra tesi che i sostenitori dell’unicità del RSPP mettono sul tavolo della discussione, è quella relativa a quanto previsto dal legislatore riguardo la nomina del medico competente. Il D. Lgs. n° 81/2008, con l’art. 39 comma 6, prevede espressamente, a differenza del RSPP, la possibilità di nomina di più medici competenti al sussistere di determinate condizioni; infatti, il citato comma 6 recita <<Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento>>. Pertanto, visto che il legislatore, ove lo ha reputato necessario, ha espressamente previsto la nomina di più medici competenti, non si può pensare di poter nominare più RSPP per semplice analogia.

Chi la pensa diversamente, sostiene invece che anche in questo caso vale il principio che “ciò che non è espressamente vietato dalla legge, s’intende ammesso”; pertanto, non essendo espressamente vietata la designazione di più RSPP, una grande azienda con più stabilimenti disseminati su tutto il territorio nazionale, può tranquillamente procedere in tal senso. Del resto, anche l’art. 41 della Costituzione dice che <<L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>. Un datore di lavoro, visto che l’iniziativa economica privata è libera (e non potrebbe essere diversamente), può tranquillamente decidere di designare un RSPP ( e un numero adeguato di ASPP) per ognuno degli stabilimenti motivando con chiarezza tale scelta nei propri atti organizzativi, in modo da poter migliorare la gestione operativa e fornire un supporto qualificato e in "tempo reale" ai dirigenti ed ai preposti in essi operanti, garantendo così, vista la complessità della propria organizzazione, il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’obiettivo principale della sua politica aziendale e cioè la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Pertanto, un datore di lavoro che, sulla base delle evidenti e motivate ragioni organizzative, procede alla designazione di un RSPP per ciascuno dei suoi stabilimenti, non viola alcuna norma e non commette nessun reato.

Sempre chi sostiene l’unicità del RSPP anche per aziende complesse con più stabilimenti sul territorio nazionale, afferma che la nomina di una pluralità di tali soggetti rende difficile se non impossibile attuare la politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Dall’altro fronte si obietta che per attuare con la stessa intensità una comune politica aziendale in tutti gli stabilimenti, è sufficiente che uno degli RSPP designati dal datore di lavoro, rivesta le funzioni di coordinatore dei RSPP in modo da operare una regia riguardo le attività prevenzionali attuate nei vari siti. In definitiva un'attività prevenzionale svolta nei singoli stabilimenti da RSPP che operano in modo coordinato tra loro sotto la regia di un RSPP centrale appositamente incaricato dal datore di lavoro, non può che migliorare la gestione della sicurezza nell'intera azienda (specialmente se certificata BS OHSAS 18001 Multisito).

I sostenitori della unicità della funzione sostengono, poi, che la designazione di un RSPP per ciascun stabilimento è possibile solo se in ciascun stabilimento vi è un datore di lavoro perché ad un datore di lavoro deve corrispondere un solo RSPP.

A questo, i sostenitori della tesi opposta obiettano affermando che la nomina di più datori di lavoro è ammissibile solo se sostenibile con validi e dimostrati motivi. Bisogna però fare molta attenzione ad indicare questa come la strada da percorrere per riconoscere la possibilità di nomina di una pluralità di RSPP. Ciò perché è facile che le aziende vedano tale prospettiva come la possibilità di far scivolare verso il basso la qualifica datoriale, polverizzando e disperdendo, qui sì, l’unicità della politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dislocando artificiosamente la posizione di garanzia datoriale con la conseguente perdita d’efficacia delle attività prevenzionali. Pertanto, pensare di attribuire tout court ad un dirigente direttore di stabilimento la qualifica di datore di lavoro, può essere un grave errore. Infatti, non si può pensare che il direttore di stabilimento possa assumere la posizione di datore di lavoro solo perché dotato, come qualunque altro soggetto delegato, di un’autonomia decisionale e di spesa commisurata all’entità dell’incarico ricevuto. Sarà invece necessario, affinché possa assumere le vesti di datore di lavoro ai fini prevenzionali, che lo stabilimento da lui diretto, pur essendo parte della stessa azienda, abbia una propria autonomia e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, come ripartire le risorse disponibili al fine di attuare le scelte organizzative più adeguate alle specificità dello stabilimento in termini funzionali e produttivi. Tale situazione, ovviamente, dovrà risultare palesemente formalizzata all’interno degli atti organizzativi dell’azienda. Francamente, appare piuttosto difficile pensare che ci siano aziende di grandi dimensioni e complessità che abbiano fatto tale scelta decidendo di rinunciare ad avere un unico centro decisionale, questo sì, in grado di definire e mantenere attiva un’unica politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Appare sostenibile una scelta di questo tipo in aziende organizzate in Business Unit, dove ciascuna di esse è guidata da un soggetto che, in concreto, è dotato dei poteri organizzativi, decisionali e di spesa che esercita in piena autonomia e che opera in piena sintonia con le altre Business Unit perseguendo il comune obiettivo definito dalla comune politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del personale.

Infine, chi sostiene la liceità della nomina di un RSPP per ciascun stabilimento, fa riferimento alla fonte primaria che, come noto, non è il D. Lgs. n° 81/2008 ma la direttiva 89/391/CEE o Direttiva Quadro. In questa, come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, è lasciata piena autonomia al datore di lavoro per l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione ed è chiaramente esplicitata la possibilità di designare anche più lavoratori per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione nell’impresa organizzando un solo servizio o servizi distinti in collaborazione tra loro.

A questo punto ci si deve chiedere, al di là dell’unicità a meno del RSPP in un’azienda di grandi dimensioni, con un’organizzazione complessa e con più stabilimenti sul territorio nazionale, se:

  • un unico RSPP (eventualmente coadiuvato da più ASPP nei singoli stabilimenti), è realmente in grado di attuare in modo efficace i compiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n° 81/2008 in un’azienda che ha N stabilimenti che vanno dalla Sicilia al Trentino Alto Adige?
  • un presidio costante da parte di un RSPP nel singolo stabilimento, riduce o migliora l'efficacia della funzione nell'attuazione dei compiti previsti dall’art. 33?
  • un'attività prevenzionale svolta nei singoli stabilimenti dai vari RSPP, eventualmente coadiuvati dagli ASPP, e che operano in modo coordinato tra loro sotto la regia di uno essi con compito di coordinatore, riduce o migliora la gestione della sicurezza nell'intera azienda?
  • un datore di lavoro, visto che l’iniziativa economica privata è libera, può o no nominare un RSPP (eventualmente coadiuvato da ASPP)  per ciascuno degli stabilimenti aziendali al fine di garantire una migliore gestione delle attività prevenzionali, visto che tale iniziativa non è in contrasto con la legge?
  • se il datore di lavoro ha optato per la nomina di un RSPP per ciascun stabilimento produttivo, quale è il reato che gli si può contestare visto che la legge sanziona solo la mancata designazione di questa figura?

 

Rispondendo a queste domande, ognuno di noi si potrà dare la risposta al quesito che costituisce il titolo di questo contributo e farsi la propria opinione riguardo alla unicità o meno della figura del RSPP in un’azienda con organizzazione complessa e con più stabilimenti sul territorio nazionale.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 

 

Commissione per gli interpelli  - interpello n. 1/2012 con risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - pubblicazione dell’interpello: 22 novembre 2012 - Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

 




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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
12/01/2017 (08:57:21)
sono stato sempre favorevole alla visione dell'unicità: nell'impresa dove lavoravo (nel periodo in cui nasceva la Direttiva 89/391)ero IL responsabile della sicurezza (con poteri delegati, dal consiglio di amministrazione, superiori a quelli dell'odierno RSPP)ed avevo cinque o sei collaboratori Addetti alla sicurezza per aree regionali (Lazio, Campania, ecc.), che coordinavo con massicce azioni e con discreti risultati.
Questo caso dei cantieri forse potrebbe essere meglio messo in luce
Oggi mi ritrovo ad essere RSPP esterno in una ditta che ha diversi stabilimenti in Europa ec he in ognuno di essi ha delegato parte degli obblighi del datore di lavoro ai singoli responsabili di cantiere, riservandosi la nomina dei vari RSPP e Medici Competenti (che fra loro nemmeno si conoscono e non vedo perchè dovrebbero farlo, considerate anche le diversità tecnologiche e in qualche caso di lingua) nelle varie sedi.
Cosa ne pensi ?
Ringrazio e saluto
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
12/01/2017 (09:50:15)
Credo che ogni stabilimento debba avere un proprio RSPP; non un cantiere o succursali di dimensioni limitate.
Vorrei poi allargare il problema ai RLS: può un RLS rappresentare anche lavoratori di altre unità di minime dimensioni dislocate magari in altre regioni?
Rispondi Autore: Bruno Bucari - likes: 0
12/01/2017 (13:27:57)
Ringrazio tutti per il prezioso contributo che date. Esprimo comunque il mio parere.
E' assolutamente chiaro, leggendo l'art. 31 del TUSL, che il Datore di Lavoro PUO' istituire un unico servizio di Prevenzione e Protezione ed individuare quindi uno o più RSPP per le sue diverse unità produttive. E' altrettanto chiaro che l'azienda può individuare più datori di lavoro, più medici competenti, più RLS, più Dirigenti, Preposti etc..
Ovviamente la cabina di regia, per come affrontare il delicato tema della sicurezza, dovrà essere unica e stabilita chiaramente in atti ufficiali (per grandi aziende) ad es. dai membri del CdA.
Nel caso l'azienda individui più datori di lavoro (io attualmente ho un caso di un SpA con 4 divisioni e 4 DDL), occorre fare attenzione che l'azienda produca al Committente (es. nei cantieri), ai fini della verifica della idoneità tecnico professionale, tanti DVR quanti sono i datori di lavoro individuati, con le firme dei rispettivi DDL, MC, RSPP ed RLS.
Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti.
Rispondi Autore: Vincenzo Cinieri - likes: 0
12/01/2017 (17:57:18)
Io sono per l'introduzione del coordinatore dei diversi rspp. L'rspp deve essere una persona, individuata in loco ( uno per ogni realtà produttiva) a diretto contatto con i lavoratori, solo così si può dare un senso alla tutela dei lavoratori stessi.
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
13/01/2017 (09:31:16)
problemi finti.. il decreto 81 è chiaro... la soluzione è UN solo RSPP e, se servono, diversi ASPP... il coordinatore è il RSPP stesso..
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/01/2017 (10:23:27)
Raneri,
come detto nell'articolo, penso semplicemente che ciascun datore di lavoro organizza la propria attività prevenzionale, nel rispetto delle leggi vigenti, come reputa meglio al fine di garantire il risultato che, come noto, è quello di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti.

Avere persone "in loco", che conoscono la normativa locale, che possono dare supporto immediato al soggetto delegato, ecc. è palesemente più efficace rispetto ad un unico soggetto che dimora a centinaia se non migliaia di chilometri.

Di certo la legge non gli vieta di nominare un RSPP per ciascun stabilimento o unità produttiva.

Guardando negli altri paesi europei, il problema di uno o più soggetti da nominare come RSPP, non se lo sono neanche lontanamente posti (e parlo per esperienza diretta fin dai primi anni '90).
Pragmaticamente, chiedono al datore di lavoro di garantire il risultato lasciando a lui il "come".

Ovviamente, tutti questi discorsi sono inutili quanto si leggono commenti come quello appena lasciato dal lettore "Matteo".
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
14/01/2017 (11:10:18)
Ho avuto già modo di esprimermi al riguardo scrivendo che:

ho un cliente che nel milanese ha una fabbrica di pezzi speciali per autovetture da rally... una nel bolognese che alleva maiali e produce mortadelle... una a Fermo che fabbrica scarpe.
Lui, è DdL in tutti e tre gli stabilimenti.

Ha nominato nel milanese un RSPP ing. Meccanico con 15 anni di esperienza in una nota fabbrica col cavallino ... nel bolognese un altro RSPP veterinario con 13 anni di esperienza nel settore... a Fermo un RSPP mastro scarpaio da 32 anni nel settore.

Non chiedo il tipo di sanzione che dovrebbe arrivare dagli OO.VV. per non aver attuato il "può"... (... nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, PUO' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione...)

Chiedo se c'è un appartenente ad un OO.VV. che solo avrebbe il coraggio di rimproverarlo per aver nominato 3 specialisti del settore anzichè un solo tuttologo per tutti e tre gli stabilimenti.

Oppure che possa rimproverargli di aver nominato 3 RSPP e non 1 RSPP con eventuali 2 ASPP...

La prima soluzione (3 RSPP) è la migliore a favore della sicurezza in ogni stabilimento visto che ognuno è uno specialista del settore e il DdL.
La seconda va pure bene a condizione che il coordinamento fra RSPP e ASPP risulti efficace (cosa che solitamente avviene sulla carta)
Rispondi Autore: Paolo Ruggieri - likes: 0
15/01/2017 (08:50:24)
Concordo con Matteo e i sostenitori dell'unicita. A che servono allora gli ASPP? Il RSPP li coordina. Ora già trovo committenti che pretendono all'esecutrice un RSPP per cantiere. Quando la si finirà di caricare le ditte di costi e problemi inutili non sarà mai troppo tardi.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
15/01/2017 (11:00:13)
Oggi ho imparato che il problema dell'unicità sono i costi
... e io che ho sempre pensato che, invece, la scelta fondasse solo nel mettere le figure giuste al posto giusto
Non sapevo che gli ASPP costassero di meno (ho sempre guardato alla loro preparazione)
Rispondi Autore: Paolo Ruggieri - likes: 0
15/01/2017 (11:08:37)
Diventa un costo nel momento in cui non è più una scelta, ma una imposizione. Il committente a cui non bastano competenze, preposti, aspp, ma appunto comincia a pretendere un rspp in ogni cantiere. Come se, appunto il rspp fosse un sorvegliante. Se guardiamo a ciò che deve fare il servizio di prevenzione e protezione e a quali sono le competenze che anche gli aspp, preposti, dirigenti devono avere vediamo che tutto quanto esposto è un finto problema, non necessariamente migliora la sicurezza e si traduce facilmente in inutili aggravi.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/01/2017 (12:17:23)
Ruggieri,
ma chi ha detto che è una imposizione?
Dove l'ha letto?

Quello che è stato detto è che ogni datore di lavoro sceglie di organizzare come meglio reputa necessario il proprio SPP.

Ne vuole nominare uno solo di RSPP con 10 stabilimenti e 1 ASPP per stabilimento?
Va bene.

Ne vuole nominare uno di RSPP per ciascun stabilimento?
Va bene.

L'imposizione sarebbe quella di impedirgli di nominarne più di uno di RSPP, se lo volesse fare dopo aver visto qual è la situazione organizzativa della sua azienda con 10mstabilimenti e avesse deciso che, a suo giudizio, così garantirebbe maggiormente la tutela della salute e della sicurezza per i propri collaboratori.

Il discorso è identico per i cantieri.
Ovviamente parliamo di grandissimi cantieri e non di lavori per costruire condomini o villette a schiera dove non sussistono neanche lontanamente le necessità organizzative citate.

Anche nel grandissimo cantiere il datore di lavoro deciderà cosa reputo meglio fare. Potrà decidere che il suo RSPP si avvalga sul cantiere di uno o più ASPP o nominare un RSPP per seguire il grandissimo cantiere dove sta operando.

Tutto qua.
Rispondi Autore: Paolo Ruggieri - likes: 0
15/01/2017 (13:18:05)
Io non intendo impedire nulla a nessuno, solo indicare quella che a titolo puramente personale ritengo sia la migliore linea di indirizzo nella grande maggioranza dei casi. E dico imposto per esperienza diretta. Cantieri forse lunghi sì, ma non enormi, dove il committente pretende la presenza del RSPP fisso sul posto. Ciò che è possibile diventa auspicabile e quindi, per cautela, un mezzo obbligo dove si inseguono standard elevati. Ingegneri direttori di cantiere hanno facilmente la qualifica e le competenze per essere ASPP e con il giusto staff e l'ausilio anche non continuativo di un RSPP esterno possono gestire correttamente tutte le necessità di un cantiere. Se ogni committente può pretendere l'RSPP fisso in loco i costi per le ditte aumentano inevitabilmente. Alla fine però la vera questione è se la presenza di un RSPP "di stabilimento" ( cosi inteso per qualifica e designazione, non per competenze) faccia davvero una qualche differenza per la sicurezza e per me la risposta è no nel 90% dei casi, perché anche dove vi sia un rspp solo per più stabilimenti che rispondano ad un unico ddl, si puó sempre assumere, per le singole realtá professionisti ugualmente qualificati, con pari esperienza e capaci, da tenere in loco assegnando loro il ruolo di aspp.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
15/01/2017 (16:21:54)
Ruggieri,
se il committente vuole un RSPP fisso in un cantiere, non essendo espressamente previsto dalla legge, vuol dire che lo prevedrà nel contratto, ne quantificherà il costo e lo pagherà all'impresa.
Questo ce lo dice anche l'art. 23 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli stabilimenti, ognuno di noi parla per esperienze vissute.

Se per lei nel 90% dei casi, il RSPP di stabilimento è inutile e basta uno o più RSPP, per me e per molte aziende di grandi dimensioni e con N stabilimenti sul territorio nazionale, non lo è, per i motivi che ho già indicato in precedenza.

In conclusione, ciascun datore di lavoro può fare come gli pare nel rispetto della legge.

L'importante è conseguire l'obiettivo.

C'è chi di questi ritiene di poterlo conseguire come dice lei (un RSPP e N ASPP) e chi ritiene di conseguirlo con un RSPP per ciascun stabilimento e N ASPP.

Quello che deve essere chiaro a tutti, è che la legge non vieta di poter nominare un RSPP per ciascun stabilimento a condizione che sussistano evidenti esigenze derivanti dalla complessità dell'organizzazione aziendale.
Tutto qua.
Rispondi Autore: Giorgio Fiorentini - likes: 0
15/01/2017 (17:50:03)
Se può essere utile fornisco la mia personale esperienza.
Negli ultimi 15 anni della mia attività lavorativa sono stato Responsabile della funzione HSE in vari (uno alla volta) stabilimenti petrolchimici di una grande Società multinazionale, con tante unità produttive nel mondo.
Nella sede centrale vi era un Ufficio che si occupava di fare delle audit nei vari stabilimenti, utilizzando, di volta in volta i vari RSPP. Ciò per garantire il rispetto delle normative, soprattutto di quelle interne (che spesso erano più rigorose di quelle nazionali e regionali).
La prima considerazione da fare è che, anche in Europa, dove, almeno formalmente, le normative prevenzionistiche dovrebbero essere identiche, in effetti non è così, specialmente se teniamo in considerazione il rapporto con gli Enti preposti alle ispezioni e la Magistratura !
Anche il Medico Competente era singolo per ogni unità produttiva ma anch'esso coordinato da un ufficio della sede centrale.
Le nomine dei DDL (uno per ogni Unità) e dei RSPP venivano curate, nei dettagli da uffici legali internazionali, in modo da poterci "incastrare" sempre in prima persona.
Rispondi Autore: pier giuseppe ferrari - likes: 0
16/01/2017 (11:25:46)
La valutazione, correttamente proposta nei punti sopra da Ing Catanoso, può aver soluzioni diverse se le sedi sono in Italia o in Europa (con purtroppo diversa interpretazione delle leggi e direttive). Qui la scelta di più Rspp può avere un senso maggiore. Credo che l'ultima considerazione sarà di "quanto" si vuole e deve impegnare "il datore di lavoro" per gestire un referente unico o diversi, visto che non è delegabile tale responsabilità. L'iniziativa economica si misura anche in termini di impegno mentale (oltre che di costi) a carico dell'unico responsabile reale che c'è sempre, a monte.
Rispondi Autore: Stefano Arcangeli - likes: 0
16/01/2017 (18:15:31)
Avete mai pensato che forse sarebbe utile proporre un RSPPT (territoriale) al quale le piccole aziende (2-5 persone) possano rivolgersi? Un consulente a basso costo per le aziende che istruisca i vari ASPP sl necessario ....che ne dite?
Rispondi Autore: Nicandro Granito - likes: 0
05/10/2018 (14:27:53)
L'articolo 31 del D.lgs 81/08 prevede l'obbligo della istituzione del servizio prevenzione e protezione nei casi previsti dal comma 6 (es. industrie a rischio di incidente rilevante ) anche in caso di unità produttive. Il successivo comma dello stesso articolo 7 prevede che il RSPP sia interno quindi specifico per i casi sopra richiamati, anche con contratto di consulenza, come precisato dall'interpello n. 24/2014 del 04/11/2014 in modo che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della
propria attività, specie in caso di emergenza. Ne deriva che per i casi richiamati dal comma 6 il RSPP deve garantire una rapida ed effettiva presenza in caso di variazioni improvvise del livello di rischio (incidenti).

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