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Sorveglianza sanitaria nel lavoro interinale: sette regole da applicare

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

17/12/2002

Le indicazioni sono contenute nella bozza delle Linee guida della Regione Lombardia in materia di sicurezza e salute dei lavoratori interinali.

A cura dell'avv. Rolando Dubini.
Le Linee guida in materia di gestione della prevenzione e della salute dei lavoratori interinali (Regione Lombardia, Bozza 2002) contengono utili indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori interinali.

Citiamo testualmente dalla bozza di Linee Guida. ''Tra le garanzie di tutela dei lavoratori interinali in ambito prevenzionistico ed in capo alla Impresa Utilizzatrice si colloca anche la sorveglianza sanitaria; infatti ogni qual volta il lavoratore interinale viene inviato presso una impresa utilizzatrice nella quale, per i rischi presenti, è richiesta sorveglianza sanitaria, deve essere sottoposto ad una visita preventiva che accerti l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere mansioni in un ambiente di lavoro con rischi specifici (il C.C.N.L. del 18.5.98 ribadisce che '.. la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice' – art. 14-).
Su quest'ultima quindi gravano gli obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria, intesa come:
- gli accertamenti preventivi tesi a constatare l'assenza di controindicazioni e l'idoneità alla mansione specifica;
- gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore e riformulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica (ovviamente sempre che il lavoratore temporaneo permanga per un tempo sufficientemente lungo da ricadere nella periodicità prevista dalla normativa vigente);
- gli accertamenti previsti al momento della cessazione dell'impiego in caso di esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D. Lgs. 2/02 [che ha integrato il D. Lgs. n. 626/94 – n.d.r.].''

La gestione della sorveglianza sanitaria per questi lavoratori richiede una adeguata organizzazione, infatti:
1. è determinante il ruolo della cartella sanitaria e di rischio lavorativo che risulta essere lo strumento informativo fondamentale per dare continuità alla sorveglianza sanitaria effettuata in diversi ambienti di lavoro.
La cartella deve documentare l'esposizione ai rischi lavorativi e riportare la storia sanitaria del lavoratore; questa descrizione si ottiene tramite il contributodi tutti i medici competenti intervenuti nella formulazione dei giudizi di idoneità.
Le informazioni raccolte devono riguardare sia i rischi che di volta in volta hanno esposto il lavoratore a possibili danni, che le condizioni di salute del lavoratore (i giudizi di idoneità e di non idoneità parziale o totale).

2. è quindi ovvio prevedere che, alla fine del rapporto di lavoro con una Impresa Utilizzatrice, il medico competente della ditta stessa consegni in busta sigillata al datore di lavoro della Impresa Fornitrice copia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interinale.
E' altrettanto opportuno che il medico competente identifichi la modalità di trasmissione dei giudizi di idoneità dei singoli lavoratori al datore di lavoro.

3. la cartella sanitaria e di rischio verrà consegnata al medico competente della successiva Impresa Utilizzatrice prima dell'inizio del nuovo contratto di fornitura di lavoro temporaneo (se è prevista la sorveglianza sanitaria).
E' inoltre evidente che la cartella sanitaria e di rischio sia consegnata anche al lavoratore che è il soggetto maggiormente interessato alle notizie contenute nella stessa.

4. nel caso che le lavorazioni effettuate nella impresa utilizzatrice prevedano la presenza del 'Registro degli esposti' (come si verifica nel caso di esposizione quotidiana personale a rumore superiore a 90 dBA), in esso dovrà essere riportato anche il nominativo dei lavoratori interinali con le relative altre informazioni necessarie a permettere di identificare l'entità della esposizione. La notizia dell'avvenuta iscrizione del lavoratore interinale in tale registro deve essere riportata, a cura del medico competente, anche nella cartella sanitaria dello stesso lavoratore.

5. L'Impresa Fornitrice di lavoro temporaneo è tenuta ad assicurare i propri dipendenti presso l'Inail ed è responsabile della denuncia all'istituto Assicuratore degli infortuni occorsi ai propri dipendenti e avvenuti nelle varie Imprese Utilizzatrici.

6. L'obbligo della iscrizione dell'infortunio nel registro degli infortuni è in capo all'impresa fornitrice.

7. Il medico competente dell'Impresa Utilizzatrice provvederà altresì a segnalare i casi di malattia professionale ad entrambi i datori di lavoro anche se, come si è detto, è il datore di lavoro dell'impresa fornitrice che dovrà procedere a stendere ed inoltrare la denuncia all'Inail.


In materia di sorveglianza sanitaria nel lavoro interinale è bene ricordare che il Contratto collettivo Nazionale di lavoro del settore lavoro temporaneo (imprese fornitrici) del 23 settembre 2002 all'art. 14 prevede quanto segue, ai commi 6-7-8- 9:

6. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne dà informazione ai lavoratori stessi ai fini dell' applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626.

7. Quanto sopra in applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge 196/97.

8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.

9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore temporaneo, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, è fornita copia cartella sanitaria e di rischio di cui all' art. 4, co.8, del citato decreto. La documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore temporaneo in missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.
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