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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici

Un convegno ha affrontato il tema dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro con riferimento alle novità normative. Focus sulle indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

 


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Bologna, 20 Set – La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, è – come riportato nel D.Lgs. 81/2008 – ‘l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’. E nella definizione e programmazione delle attività il medico competente (MC) deve operare ‘secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice Etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)’.

Si sottolinea poi che il Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (OML), redatto da ICOH, indica che la rilevanza e validità di metodi e procedure relative alla sorveglianza sanitaria dovranno essere in linea con l’evidenza scientifica e relative buone prassi. E “si devono prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità ed il loro valore predittivo. Gli OML non dovranno basarsi su esami o accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle caratteristiche del lavoro svolto”.

 

A presentare in questi termini la sorveglianza sanitaria, con riferimento specifico ai rischi correlati all’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), è un intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.

 

L’intervento “La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici: indicazioni operative”, a cura di Fabriziomaria Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), riporta innanzitutto molte informazioni sul Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE” e sulle varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 (TU).

 

Sono riportate, ad esempio, le novità relative alle definizioni e le indicazioni per la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione.

 

Riguardo alla valutazione si segnala che bisogna prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208 del TU;

c) effetti biofisici diretti;

d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;

e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c) del TU.

 

Quali sono le condizioni fisiologiche/patologiche che comportano una particolare sensibilità al rischio da campi elettromagnetici?

 

Il relatore indica che alcune sono espressamente citate nella normativa: “.. in particolare soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza” (art. 209, comma 5, lett. d) TU), tuttavia:

- una lista esaustiva non esiste, ed anche quella riportata nella ‘ Guida non vincolante di buone prassi’ è solo esemplificativa;

- ipotizzabile l’esistenza di altre condizioni, ma i dati finora disponibili sono del tutto insufficienti per pervenire a delle conclusioni pratiche evidence based”. 

 

L’intervento si sofferma poi sull’articolo 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi), dove si indica che ‘sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 207’.  Inoltre il datore di lavoro, in conformità all'articolo 183, ‘adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione’.

 

Dunque riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio il relatore riporta alcune indicazioni:

- “un rischio significativo potrebbe essere presente anche per livelli di esposizione inferiori ai VLE” (valori limite di esposizione);

- “importanza di una corretta e completa informazione e formazione in particolare per quanto riguarda quanto noto relativamente alle condizioni che possono comportare tale particolare suscettibilità;

- presupposto essenziale affinché il lavoratore sia in condizione di segnalarle tempestivamente al Medico Competente, ad es. mediante richiesta di visita ai sensi dell’art. 41;

- aziende ove non esista un Medico competente: è possibile avvalersi di Enti Pubblici, ad es. di Commissioni mediche pubbliche ai sensi dall’art. 5, comma 3, della legge 300/70”. 

 

Si ricorda poi che l’articolo 211 (Sorveglianza sanitaria), sempre del D.Lgs. 81/2008, indica che la sorveglianza sanitaria ‘viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente’. E ‘nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari’.

 

Dunque sulla base delle visite mediche abbiamo due gruppi distinti:

- “Lavoratori che non presentano specifiche condizioni fisiologiche/patologiche che comportano ‘particolare sensibilità al rischio’;

- Lavoratori con ‘particolare sensibilità al rischio’”. 

 

La relazione si sofferma anche sul contenuto della sorveglianza sanitaria (SS):

- “aspetto particolarmente problematico;

- ‘protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati’ (art.25, b), e ‘secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice Etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)’ (art. 39, comma 1);

- non esistono, né sono al momento ipotizzabili, dei possibili indicatori biologici di esposizione/dose ai CEM, né sono stati sviluppati indicatori di effetto biologico precoce (a differenza da vari agenti tossici industriali)”. 

E in assenza di indicatori di esposizione/effetto precoce, sono possibili, ad esempio, “visite mediche preventive e periodiche essenzialmente mirate:

- alla evidenziazione di possibili effetti sia diretti che indiretti;

- alla individuazione e gestione dei lavoratori con condizioni di particolare sensibilità al rischio”.

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che riporta anche uno schema sull’effettuazione della SS dei lavoratori esposti a NIR, riportiamo infine i problemi aperti secondo il relatore:

- “assenza attuale di possibili indicatori di esposizione/effetto;

- incompletezza conoscenze specie per: definizione delle condizioni che comportano una particolare sensibilità al rischio e possibili soglie; rischi da elevate esposizioni/sovraesposizioni (sulle cui possibili conseguenze a lungo termine restano ampie lacune) e le modalità per una loro più corretta gestione;

- assenza di protocolli condivisi relativi ai contenuti di una SS dei lavoratori esposti a CEM realmente efficace”.

Nelle conclusioni della relazione si sottolinea poi anche il fondamentale ruolo della informazione/ formazione. 

 

 

 

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici: indicazioni operative”, a cura di Fabriziomaria Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” (formato PDF, 729 kB).

 

 

Tiziano Menduto



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