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Medici e valutazione: strumenti per una idonea collaborazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

20/08/2012

Indicazioni per permettere al medico competente di assolvere con correttezza l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi. Una procedura adeguata per un’idonea collaborazione nelle aziende piccole e grandi. Il contributo sanitario.

 
 
Torino, 20 Ago – PuntoSicuro ha dato comunicazione delle recenti condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi con riferimento all’obbligo sancito dal Decreto legislativo 81/2008. E ha presentato alcuni documenti di indirizzo che possono facilitare l’idonea collaborazione e partecipazione al processo valutativo aziendale.
 
Al tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi è dedicata una comunicazione, relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato” (Torino, 16-19 novembre 2011), pubblicata sul primo supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 

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In " La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda – a cura di Ernesto Ramistella, Azelio De Santa, Pier Franco Canalis (Medico del Lavoro Competente) e Alfonso Cristaudo (Direttore U.O. Complessa Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) – si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo (comma 1, lettera a, dell’articolo 25), con relativa sanzione, per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Tuttavia la norma ha stabilito “una precisa funzione, senza specificare le concrete modalità, i contenuti minimi e le procedure attraverso le quali il medico competente possa assolvere tale obbligo”.
L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire “indicazioni che permettano al medico di assolvere con correttezza l’obbligo, cercando un equilibrio tra il dettato normativo e le risorse a sua disposizione”.
 
Il documento indica che per le piccole e medie imprese, alcune attività svolte in azienda possono essere in grado di “determinare l’effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente:
-sopralluogo negli ambienti di lavoro: il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con  il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
-registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali: parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell’allegato 3°, nella parte dell’anamnesi lavorativa;
-programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione del rischio e del suo continuo aggiornamento;
-indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità, indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario per i vari rischi lavorativi, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
-effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche espressamente prevista dall’art 29 comma 3);
-elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l’analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall’art. 35);
-incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la predisposizione e l’aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi, valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate”.
 
Questa comunicazione  – che vi invitiamo a visionare interamente – riporta poi le indicazioni relative ad altri criteri oggettivi che possano “permettere l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di collaborazione alla valutazione del rischio, soprattutto nelle piccole e medie imprese”. E ricorda che esistono poi “elementi documentali che possono essere utilizzati per verificare, in sede ispettiva e di vigilanza, l’avvenuta collaborazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi aziendale” (nella comunicazione è riportato un elenco esemplificativo di tali documenti). 
Nelle aziende con più dipendenti e meglio organizzate, la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi – continuano gli autori – “dovrebbe essere effettuata fin dall’inizio, dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi all’analisi delle informazioni raccolte e alla elaborazione delle conclusioni raggiunte”. E il “risultato di tale collaborazione dovrebbe culminare nella predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per la salute ove sia contenuta una puntuale definizione degli indicatori e dei momenti di rischio di tipo sanitario che si riscontrano nel corso dell’attività produttiva della determinata azienda o unità operativa”.
 
Una procedura adeguata per ottemperare chiaramente all’obbligo di legge stabilito dal comma 1 dell’articolo 25 del Decreto legislativo 81/2008, si può dunque sintetizzare in questo modo:   
- “nelle piccole e medie imprese è sufficiente, “per ottemperare l’obbligo, l’invio del protocollo sanitario (con l’indicazione dei relativi fattori di rischio e normativa di riferimento)” e assolvere ad una serie di attività descritte, ad esempio quelle appena descritte e altre contenute nella comunicazione;  
- “in aziende più grandi, senza che ciò sia da considerarsi obbligatorio e a giudizio dello stesso medico competente, può altresì essere opportuno redigere uno specifico ‘contributo sanitario’ al documento di valutazione dei rischi, da stilare al momento della nomina presso l’azienda o l’unità produttiva e, successivamente, ogni qualvolta intervengano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro etc. (co. 3 art. 29)”.
In particolare questo contributo dovrebbe articolarsi nelle tre fasi successive:
- “lavoro preparatorio, consistente nella raccolta di tutte le informazioni disponibili sull’azienda in esame (registro infortuni, schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, e ogni altra informazione ritenuta utile da richiedere al datore di lavoro e/o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
-esame analitico del ciclo produttivo, dell’attività lavorativa concreta e di tutti gli ambienti di lavoro, tramite sopralluogo diretto e colloqui con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-documento finale di sintesi, con la stesura del protocollo sanitario e del ‘contributo sanitario’ alla valutazione dei rischi (da allegare alla autocertificazione o al documento di valutazione dei rischi vero e proprio)”.
Tale contributo può comporsi di dieci sezioni che sono descritte dettagliatamente nella comunicazione (indicazione dei rischi lavorativi; valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti; valutazione del rischio stress lavoro-correlato; analisi sulla problematica alcol e lavoro; collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso; analisi dell’andamento infortunistico; collaborazione all’attuazione di programmi di informazione; collaborazione alla attuazione di programmi di promozione della salute; stesura del piano sanitario; misure di prevenzione e protezione necessarie).
 
Anche le modalità di trasmissione del contributo dovranno variare, come descritto nella comunicazione, a seconda che ci si trovi di fronte a piccole o grandi aziende.
 
Gli autori concludono che collaborare al processo di valutazione dei rischi con queste modalità, “permetterà al medico competente di riappropriarsi di quella parte che è propedeutica, in alcuni casi, alla stessa stesura del documento di valutazione, parte che solo lui, con la sua professionalità, competenza e soprattutto con le sue conoscenze specifiche può trattare in modo appropriato”.
 
Ricordiamo, infine, che nella comunicazione è presente un modello di modulo da allegare alla autocertificazione (nei casi previsti dalla legge).
 
 
" La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda” – a cura di Ernesto Ramistella, Azelio De Santa, Pier Franco Canalis (Medico del Lavoro Competente) e Alfonso Cristaudo (Direttore U.O. Complessa Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana), comunicazione pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, - supplemento al n.3 - luglio/settembre 2011 (formato PDF, 926 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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