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Interpello: le visite esterne per l'idoneità psicofisica sono retribuite?

Interpello: le visite esterne per l'idoneità psicofisica sono retribuite?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

14/10/2014

Le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro? E devono comunque essere retribuite come ore di lavoro? La risposta al quesito della Commissione per gli interpelli.

Roma, 14 Ott – Non è la prima volta che Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – interviene su temi inerenti la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
Si è soffermata ad esempio con l’ Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013 sulla necessità della visita medica preventiva dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, o con l’ Interpello n. 1/2013 del 2 maggio 2013 per rispondere sull’eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.
 
Tuttavia la Commissione Interpelli è tornata a parlare di  sorveglianza sanitaria con il parere fornito il 6 ottobre 2014 nell’Interpello n. 18/2014 per rispondere ad un semplice quesito: le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro? E devono comunque essere retribuite come ore di lavoro?

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Vediamo nel dettaglio il quesito.
 
A inoltrare l’stanza d’interpello è stata l' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB) che ha chiesto il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’USB chiede di sapere:
- “se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio;
- se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.
 
In merito all’istanza si osserva che la sorveglianza sanitaria “rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi”. E, tra l’altro, come previsto dall'art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari “rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza”.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Ci si sofferma in particolare sul “contenuto tassativo e la ‘ratio’ dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore”.
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
(...)
 
I vari riferimenti della normativa sulla sicurezza “non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica”.
 
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
(...)
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
 
In particolare - continua il parere della Commissione Interpelli – “se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro”.
E comunque non si può ignorare quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che “espressamente prevede” ‘Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori’.
 
Ciò posto, la Commissione ritiene “che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: KO tecnico - likes: 0
14/10/2014 (10:33:02)
Davvero un sacco di tempo da perdere e far perdere da parte di chi propone interpelli.
C'è una buona notizia: ha smesso di piovere. Zena e Parma potranno respirare.
Rispondi Autore: Tiziana Carlini - likes: 0
13/02/2019 (22:53:23)
Buonasera volevo un informazione ,lavoro in un supermercato e il direttore mi ha chiesto di effettuare una visita medica fuori dall'orario di lavoro in un altro supermercato volevo sapere come viene calcolato come 1 ora di lavoro ordinario o 1 ora di straordinario grazie

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