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Interpello: l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

Interpello: l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

08/11/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale. Per questi medici è obbligatoria la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 del Testo Unico?


Roma, 8 Nov – Alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, sono pervenuti in questi anni, dopo l’istituzione nel 2011, diversi quesiti sull’applicabilità del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) in relazione a casi particolari non chiaramente normati.

 

E anche nel recente interpello che presentiamo oggi si risponde ad un quesito sull’applicazione del Testo Unico, in particolare degli articoli che fanno riferimento alla sorveglianza sanitaria, ad una categoria particolare di lavoratori come i medici di continuità assistenziale.

 

Ricordiamo che la continuità dell’assistenza medica ai cittadini, quando non lavora il proprio medico di famiglia, è infatti assicurata dal servizio di continuità assistenziale (l’ex Guardia medica). Un servizio che garantisce l’assistenza di base per situazioni che rivestono, come ricordato sul sito del Ministero della Salute, “carattere di non differibilità, cioè per quei problemi sanitari per i quali non si può aspettare fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra di libera scelta”.


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Per questi medici è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo quanto indicato nell’articolo 41 del Testo Unico?

 

Per rispondere a questa domanda la Commissione Interpelli ha pubblicato l’Interpello n. 15/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale”.  

 

Presentiamo il quesito inviato alla Commissione.

 

L’Interpello indica che la Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito agli “obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale”. La Regione Lazio ha chiesto di sapere ‘se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria’.

 

In particolare nella richiesta formulata si afferma che ‘... Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria’.

 

Prima di formulare il proprio parere la Commissione precisa alcuni aspetti normativi.

 

Innanzitutto si indica che la sorveglianza sanitaria è “normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25”.

Ricordiamo il contenuto del comma 2 dell’articolo 20:

 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

(…)

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

 

Tuttavia per “valutare la sussistenza dell’applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l’obbligo di sottoporsi (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo”.

 

Si ricorda, a questo proposito, che il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) ‘definisce il lavoratore come ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...’. Lo stesso decreto, all’art. 21, individua le disposizioni relative ai ‘... lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile ...’: disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che ‘... si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...’.

 

E – continua l’Interpello - la giurisprudenza ormai consolidata in materia “ha evidenziato come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”.

 

E dunque la Commissione indica che, in questo caso, per esprimere un parere sarebbe pertanto necessario esaminare le “fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro”. E si segnala che la Commissione Interpelli, come indicato nell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, può dare risposte esclusivamente a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e “non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende”.

 

Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce tuttavia alcune indicazioni con riferimento anche alle risposte fornite con un precedente interpello, l’ Interpello n. 5/2016 del 12 maggio 2016 che rispondeva ad un quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

 

Si indica infatti, con riferimento a quanto già indicato nell’ interpello n. 5/2016, che “per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa ‘nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro’ rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008”.

 

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 15/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della Regione Lazio – Prot. n. 19859 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
08/11/2016 (15:04:58)
Ci risiamo. Come già avvenuto per i due interpelli 19/2016, anche in questo caso ci sono due interpelli col numero 15 del 2016: l'interpello 15 del 20/5/2016 (attività stagionali) e l'interpello 15 del 25/10/2016 (medici di continuità assistenziale). Ma è possibile che l'istituto degli interpelli non sia capace di avere una numerazione progressiva univoca?

Brunello Camparada.

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