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Indicazioni e criticità del decreto sui lavoratori stagionali

Autore: Pietro Ferrari

Categoria: Agricoltura

19/04/2013

Un’analisi del decreto di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali occupati in agricoltura per non più di cinquanta giornate lavorative annue. A cura di Pietro Ferrari.

Brescia, 19 Apr – Con soli cinque anni (meno tre mesi) di ritardo, è stato emanato il previsto decreto di semplificazione degli adempimenti relativi all' informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali occupati in agricoltura per non più di cinquanta giornate lavorative annue.
Avevamo già deplorato l'inciviltà sostanziale di tale omissione. In essa individuando una violazione del principio costituzionale e comunitario della uniformità delle tutele.
Tuttavia, ora il decreto c'è; e con esso vale confrontarsi [1].
 
Come risaputo, l'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, disponeva che il Ministero del lavoro, di concerto con quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, provvedesse - entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08- ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali del settore agricolo. Semplificazioni da applicarsi “limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative [annue]”.

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Il decreto interministeriale appena richiamato, è intervenuto in data 27 marzo 2013.
 
Nel suo art. 1 (Campo di applicazione), il legislatore delegato, al comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano “limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”; dichiarazione anch'essa, in vero, buon esempio di genericità.
Il comma 2, pur senza alcuna delega da parte dell'art. 3, comma 13, D.Lgs. 81/08, estende l'applicazione del decreto “anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 70 e seguenti [fino al 74 compreso] del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.” [2].
Sono, questi, i lavoratori - ex art. 70, comma 1, D.Lgs. 276/03 -  che rendono una prestazione lavorativa, anche per più committenti, la quale non superi complessivamente il compenso di 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Sbaglierò, ma un legislatore attento, avrebbe specificato il riferimento al comma 2 dell'art. 70; essendo quello il comma che decide l'applicazione delle disposizioni (generali) del comma 1 al settore agricolo.
Sulla sconcertante predisposizione del legislatore a scrivere norme raffazzonate, basti ricordare che il testo originario dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 276/03, recitava al proposito: 
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.”
 
Successivi interventi legislativi, avevano così modificato il comma 2:
 
“2. Le attività lavorative di cui al comma 1, etc....attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo (!) committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.”
 
con l'ovvia e inevitabile conseguenza di ampliare ad libitum la possibilità di prestazione presso diversi committenti, alla sola condizione di non superare, per ciascuna prestazione, il limite di 5.000 euro su base annua.
 
Questa meravigliosa capacità di formulazione delle leggi, verrà successivamente messa in discussione. Talché, oggi, troviamo il comma 2 ragionevolmente corretto (nel comma 1, secondo l'ultima formulazione):
“1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare,  ...Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro,..”
 
 
L'art. 2 del decreto del 27 marzo 2013 tratta invece delle “Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria”; ed io, mi si scusi, a questo punto mi perdo.
 
Fatto salvo - dice il comma 1 - l'obbligo della sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, per le altre (dunque, è da supporre, non soggette all'obbligo) “gli adempimenti in materia di controllo sanitario [?] si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, ...,mediante visita preventiva [si dimentica di scrivere: “in fase preassuntiva”], da effettuarsi dal [magari: “da parte”] del medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
 
Dunque, un datore di lavoro che utilizzi un lavoratore stagionale/occasionale per fargli svolgere  “lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali” e che non comportino rischi specifici tali da giustificare la sorveglianza sanitaria, dovrà comunque contrattualizzare un medico competente per lo svolgimento delle visite; o (per fortuna?) rivolgersi all'ASL.
 
Questo pasticcio, per chi lo ricorda, è un portato del D.Lgs. 106/09, nella parte in cui interveniva a modifica dell'art. 41 del D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81, introducendo col comma 2-bis la possibilità, su scelta del datore di lavoro, delle visite mediche preassuntive “svolte... dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.”.
Ma se comunque il legislatore delegato voleva davvero procedere ad una efficace semplificazione (travalicando le peraltro striminzite indicazioni dell'avviso comune del 16 settembre 2011), avrebbe dovuto, a mio modesto parere, affidare davvero il compito delle visite alle sole ASL, prevedendo il corrispondente  sostegno alle stesse.
 
Il comma 2 decide che :
“La visita medica preventiva.. ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
 
Si noterà come si proceda, qui, ad una straordinaria valorizzazione dell'implicito. Spiriti più semplici, quale il mio, avrebbero magari aggiunto un “sempre che in ciascuna di esse non sia prevista l'adibizione a lavorazioni che comportino esposizione a rischi specifici in relazione ai quali debba essere garantita la sorveglianza sanitaria; oppure, assai più semplicemente: “sempre che in ciascuna di esse non sia prevista l'esposizione ai rischi di cui al comma 1”.
 
Nel comma 5, il richiamo alla possibilità per gli enti bilaterali (?) e gli organismi paritetici  di operare “convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva [..compare, finalmente, il secondo qualificativo]” , apre uno spazio che il legislatore delegato non si è sentito evidentemente in grado di aprire da solo.
Anche per ciò, a mio avviso, è da ritenersi che le visite contemplate in tali convenzioni siano da porsi a carico dell'organismo paritetico (seppur nell'ambito pratico della canalizzazione bilaterale).
 
Meno chiara - e forse contraddittoria; e probabilmente con profili di illegittimità [3] - è la previsione successiva di “convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici” da parte degli OOPP.  Tali visite convenzionate sarebbero da collocarsi all'interno dell'obbligo di “effettuare la sorveglianza sanitaria”.
Assolutamente criptica infine, rispetto alle mie povere capacità cognitive, la conclusione:
“.. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.”
 
L'art. 3 (Semplificazioni in materia di informazione e formazione) stabilisce che “Gli adempimenti relativi.. si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali [?] e dagli organismi paritetici  del settore agricolo e della cooperazione.”
 
Per i lavoratori stranieri con difficoltà di comprensione della lingua, tali documenti dovranno essere garantiti nella lingua madre.
In tale ipotesi, è mia convinzione che la documentazione informativa e formativa debba esser resa disponibile, anche con modalità informatiche, dall'ASL e/o dall'organismo paritetico. O, meglio, dall'impegno congiunto di ASL e organismo paritetico,
 
Da non trascurare, nella prospettiva di costituzione e di legittimità degli organismi paritetici di settore, è il riconoscimento da parte del decreto interministeriale delle organizzazioni sindacali e datoriali  maggiormente rappresentative.
 
Il D.I. stabilisce infatti nel considerato:
“CONSIDERATO   l'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale”
Per parte sindacale, esse sono rappresentate da FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, firmatarie dell'avviso comune “recante indicazioni per l'attuazione dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81”.
 
 
 
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia



[1] Decreto interministeriale del 27 marzo 2012 (in G.U. n. 86 del 12 aprile 2012) concernente le disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali e occasionali del settore agricolo.
[2]Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".
[3] mentre infatti l'art. 10 del D.Lgs. 81/08 chiama -tra altri- le ASL e gli organismi paritetici, “anche mediante convenzioni” a compiti di assistenza in materia di SSL, l'art. 18 obbliga il datore di lavoro a “nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”. Sorveglianza sanitaria i cui oneri sono “a cura e spese del datore di lavoro” (art. 41, comma 4).


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Rispondi Autore: Giò R. - likes: 0
19/04/2013 (08:29:29)
Dr. Ferrari, condivido in buona parte le sue considerazioni, ma anch'io resto perplesso su talune posizioni, tra l'altro rimarcate da lei specie sul suo pensiero di far fare le visite mediche in questione alla sola ASL escludendo i Medici Competenti ( privati ) che a mio avviso svolgono il ruolo con molta più osservanza e diligenza delle strutture pubbliche tipo ASL . Penso che le ( fortunato ) non si è mai recato in tale strutture per verificarne la vera efficienza , la tempistica ed i costi . Perché patteggiare tanto da una parte vista la sua posizione di sindacalista ? Si percepisce l'assoldamento psicologico di parte ( non mi riferisco monetario ) e voi sindacalisti ogni volta che ne avete la possibilità ci date dentro ora contro i medici competenti ( soggetti privati ) ieri altra sua collega sui controlli da dare esclusivamente ai soli ispettori ASP e non agli ispettori del ministero lavoro .... e ne avrei tante altre .... onestamente ne vorrei capire le ragioni di tanto fervore partigiano. Non me ne voglia e buona giornata
Rispondi Autore: Piero Montaldo - likes: 0
19/04/2013 (08:32:34)
Interessante ed utili le considerazioni del Sig. Ferrari, ma forse sarebbe il caso che il Ministero rivedesse il decreto in oggetto, non basta la buona volontà interpretativa per poterlo applicare. (più le norme sono semplici più sono applicabili e soprattutto più sono applicate)
Ultima considerazione sul problema di reperibilità e riconoscimento degli "enti bilaterali e organismi paritetici" Servirebbe un elenco almeno regionale di quelli riconosciuti che diano garanzie di serietà ed ufficialità.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
19/04/2013 (08:59:24)
...un'altra goccia nel mare della controversa legislazione italiana...
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca - likes: 0
19/04/2013 (09:27:56)
Il decreto in oggetto nette il limite di 50 giornate l'anno; ma le giornate minime effettuate dai lavoratori stagionali in agricoltura sono 51, per quell'uno (secondo me)siamo fuori dal decreto.
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
19/04/2013 (09:51:57)
Gentile e attento Giò R.
non c'è ragione per volergliene, posto che lei sollecita correttamente una utile discussione.
E' vero, io avrei preferito che il legislatore (il quale sa ben forzare, quando intende farlo) avesse indirizzato verso un interessamento privilegiato dei dipartimenti di prevenzione delle ASL per quanto attiene alle visite preassuntive collocate all'interno della sorveglianza sanitaria.
Ho già avuto modo di considerare come la norma che giustifica tali visite -l'introdotto comma 2-bis dell'art. 41- sia una norma complessivamente da deplorare. In modo forse apodittico, ne avevo -tra altri- paventato il rischio di un utilizzo “eugenetico” (di selezione della stirpe lavorativa); cosa che, in alcuni casi, il mio ufficio sta verificando.
Il mio ragionamento, nelle intenzioni, era teso a “sollevare” i (piccoli) datori di lavoro, offrendo loro un sostegno. Non dimentichi che, laddove presente, il sistema paritetico è finanziato con i soldi loro e dei lavoratori.
Le assicuro che non ho pregiudizi generali nei confronti dei medici competenti (ma sì ho una casistica problematica..) riconoscendo il loro impegno e le loro obiettive difficoltà.
Tenga anche conto che nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/08, noi sindacalisti territoriali siamo presenti oltre che negli organismi paritetici anche nella Commissione (regionale e provinciale) ex art. 7, coordinata dalla ASL.
Non è dunque un problema di “parteggiare” o di “assoldamento psicologico” (io personalmente parteggio solo per la difesa della sicurezza e della salute dei lavoratori). E' invece, all'interno di questo quadro di sistema, quello di costruire modelli e sinergie sempre più efficaci per la tutela.
In questo quadro, le assicuro che il mio modesto impegno personale non trascura l'obiettivo di un maggiore e migliore coinvolgimento dei medici competenti. Così come delle altre figure della prevenzione aziendale.
cordialmente, ferrari

Rispondi Autore: Giò R. - likes: 0
19/04/2013 (10:52:38)
Grazie per la risposta signor P. Ferrari . Un affettuoso suggerimento ... si parli un po' meno delle ASP ( tranne qualche eccellenza )dove in Italia, ognuno di esse va per conto proprio e parliamo di più dei medici C. e Ispettori del lavoro ( formichine laboriose e meno in posa sui midia ) che in fondo rispetto le ASP, , risultano meglio formati e professionali sul campo ( ripeto tranne poche eccellenze ) . La ringrazio ancora Sr. Ferrari sono anch'io un sindacalista attivo nel mio ruolo ( UIL )
Rispondi Autore: giuseppe miceli - likes: 0
19/04/2013 (11:56:38)
leggendo e rileggendo il decreto mi pare che sia stato introdotto un obbligo di visita medica finora non contemplato dalla vigente normativa. Cioè che il lavoratore stagionale, anche se non è esposto ad alcun rischio per la salute deve ,in quanto tale, essere sottoposto a visita! e a quale fine? Finora a mio parere il principio legislativo era che la sorveglianza sanitaria è possibile farla solo con un medico competente e limitatamente a lavoratori esposti a fattori di rischio che possono avere rilievo sul suo stato di salute! perché questa eccezione per i lavoratori stagionali?
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
19/04/2013 (16:03:50)
Il titolo dell'art. 2 del decreto in oggetto è "Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria" per cui se si fosse introdotta la possibilità di fare visite quando l'obbligo non sussiste, verrebbe a cadere lo scopo del decreto stesso. Ritengo, pertanto, che ci troviamo di fronte all'ennesima interpretazione letterale di una frase o un articolo scritto in modo infelice. Semplicemente, ritengo che si volesse determinare in 2 anni la validità del certificato di idoneità senza necessità di ripetere la visita in caso di cambio azienda; in ogni caso, la mia interpretazione personale resta tale. Peraltro, il comma 1 evidenzia che si tratta di una scelta del Datore di Lavoro e, se fossi al suo posto, non sarei sereno ad assumere uno stagionale senza averlo visitato con il rischio di essere chiamato in causa in caso di malattia professionale che potrebbe avere contratto altrove.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Vincenzo ing. Cinieri - likes: 0
19/04/2013 (17:33:59)
Condivido sul fatto che non si è ottenuta alcuna semplificazione, anzi ...... (genericità delle attività lavorative, obbligo o non obbligo della sorveglianza sanitaria, etc.)
Ma come si può pensare che una semplice consegna di opuscoli (appositi documenti certificati) risolta seriamente il problema della formazione, perchè dobbiamo poi colpire il povero datore di lavoro in quanto non ha accertato che la formazione sia stata effettiva e non sulla carta come lo è ancora oggi?.
Ancora un grazie ai MINISTRI (ben tre) che hanno sottoscritto il decreto in questione.

Mi dispiace sapere che anche un sindacalista pensa di risolvere il problema della formazione mettendo a disposizione la documentazione on-line. (di carta ne abbiamo fin troppa, ricordatevi che l'italia ..... è "analfabeta" in materia di sicurezza: questo è il vero problema della sicurezza).

Cordiali saluti
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
19/04/2013 (20:09:48)
Ing. Cinieri,
la prego di considerare che non sono io che penso di risolvere la formazione mettendo a disposizione un po'di "carta" in più.
E tuttavia, una volta che il decreto ha stabilito questa modalità, io trovo non negativo che i servizi di prevenzione delle ASL e/o gli organismi paritetici possano rendere disponibile materiale informativo e formativo il più possibile efficace.
Se lei trova la pazienza e la volontà di contattarmi, gliene posso fornire qualche (a mio avviso) buon esempio.
cordialmente, ferrari
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
22/04/2013 (11:47:25)
...sebbene tenuto conto che il cpta sia un'organismo privato, è buona cosa che di concerto con le asl, venga fornito materiale illustrativo e modulistica predisposta per pos, pimus ed altri adempimenti. diciamo che tali iniziative non sono viste di buon occhio dai professionisti i quali temono di perdere un pò di lavoro. non è raro il caso di alcuni professionisti che hanno acquisito gratuitamente, specie all'inizio con 626 e 494, l'anzidetta modulistica per poi rimaneggiarla e rivenderla alle aziende...
Rispondi Autore: Enrico Pivetti - likes: 0
22/07/2013 (11:34:34)
siamo in luglio, gli stagionali dell'agricoltura hanno già iniziato ma io non vedo ancora nessun documento da parte degli enti bilaterali.
Rispondi Autore: alessandro ferri - likes: 0
02/04/2014 (16:01:47)
salve, volevo chiedere se al momento sono stati pubblicati dei documenti approvati per assolvere la formazione per i lavoratori stagionali.

grazie in anticipo
Rispondi Autore: Antonio Rusciano - likes: 0
12/01/2016 (09:56:51)
Spero che qualcuno risponda al mio quesito.
Nell’anno solare 1 lavoratore lavora presso un’azienda “A” agricola per più di 50 giorni.
Successivamente lavora presso un’altra azienda “B”per altri 20 giorni.
Domanda:
Se il medico competente delle due aziende è lo stesso, e il lavoratore svolge nelle aziende la stessa mansione, il M.C. deve redigere 2 cartelle sanitarie diverse ?

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