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Gli obblighi di sicurezza di lavoratori autonomi e imprese familiari

I chiarimenti del Ministero del lavoro circa gli obblighi di sicurezza in caso di lavoratori retribuiti con “buoni lavoro”, il DVR per i lavoratori autonomi e gli obblighi per le imprese familiari.

 
Pubblichiamo i chiarimenti del Ministero del lavoro circa gli obblighi di sicurezza in caso di lavoratori retribuiti con “buoni lavoro”, il DVR per i lavoratori autonomi e gli obblighi per le imprese familiari, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
 
I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.
 

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Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con “buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?
Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).
Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.
Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.
Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.
 
Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008?
A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bisdel codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’ impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.
 
 
Ministero del lavoro - FAQ - Lavoratori autonomi, impresa familiare e obblighi di sicurezza (formato PDF, 19 kB).
 
 
Fonte:Ministero del Lavoro.


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Mauro Verzeletti - likes: 0
11/02/2013 (11:49:12)
Ciò significa che se un DL assume per 4 ore uno studente e lo retribuisce tramite i Voucher INPS, dovrebbe erogare 8/12/16 ore di formazione come stabilito dagli accordi stato regione; naturalmente retribuite, poiché necessariamente in orario di lavoro.
Siamo all'assurdo.
Autore: Roberto Bruno
08/03/2019 (10:16:46)
Non siam o all'assurdo, siamo al riconoscimento completo del diritto alla salute: se il suo lavoratore occasionale opera per sole 4 ore è ancora più esposto al rischio, non avendo la possibilità di apprendere in maniera continuativa. Risulta quindi necessaria (oltre ad essere obbligatoria…) la formazione sui rischi specifici
Rispondi Autore: Giusi Speranza - likes: 0
31/05/2013 (16:54:59)
per una s.n.c costituita da 3 fratelli(di cui 1 legale rappresentante) ma con i 3 fratelli impiegati e stipendiati nella stessa ditta, è obbligatorio redigere il DVR standardizzato?
Rispondi Autore: Gianni Cuoghi - likes: 0
08/10/2013 (17:41:08)
Ho una ditta individuale e ho preso dei voucher per far fare un lavoretto di un mese ad uno studente universitario.
Successivamente non mi avrò più bisogno. Per questo ho capito che dovrei:
1 redigere il DVR
2 fare il corso sulla valutazione rischi
3 fare il corso pronto soccorso
4 fare il corso antincendio.
Ovviamente ore perse e soldi persi.
E' vero tutto cio'?
Grazie.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
22/05/2014 (20:19:35)
Son capitato qui per caso e come sempre noto il perché l'Italia é allo sbando con queste scocchezze di leggi per far corsi che servono ad arricchire quei pseudo Docenti che NON hanno mai lavorato davvero, dove sputano solo procedure anti infortunistiche che non hanno nessuna praticità perché redatte da tecnici che di lavorare se ne guardano bene. Dove hai corsi si fanno le penichelle e vengono dati attestati stampati su PC. Andate a lavorare sul serio e capite cos'è l'antinfortunistica
Rispondi Autore: Sabrina Vallino - likes: 0
25/05/2015 (17:46:55)
Richiesta: In una struttura sanitaria operante si deve intervenire su una scala (che non può essere chiusa per normativa antincendio) per lavori di consolidamento strutturale. Le lavorazioni tra piano e piano avvengono senza chiusura dell'area ma mettendo due uomini a sorveglianza che nessuno passi dalla scala. I due uomini che vigilano sulle rampe oggetto d'intervento possono essere pagati con voucher dal committente dei lavori? quali documenti vanno richiesti ai fini del D.Lgs. 81/2008?
Rispondi Autore: vladimir de la cruz - likes: 0
20/11/2015 (21:18:49)
ho aperto la p.IVA con il regimen dei minimi e mi hanno invitato a gareggiare un appalto.sono artigiano e svolgo servizi di pulizie e lavoro per 5 ore settimanale.la cosa che no me viene chiaro e che mi chiedono di avere una dichiarazione dei rischi e obbligo della sicurezza. la mia domanda è lavoro da solo, non ho un dipendente e in più devo dare questi requisiti. cosa devo fare!? aiutatemi!
Rispondi Autore: Marzia Castiglioni - likes: 0
20/01/2017 (16:15:20)
Lavoratore autonomo (professionista con partita iva) che si avvale nella sua clinica veterinaria di collaboratori a loro volta lavoratori autonomi con partita IVA (in numero inferiore a 5). E' obbligato a fare i corsi di primo soccorso e su sicurezza antincendio?
Rispondi Autore: Gianni Delle GRazie - likes: 0
16/02/2017 (08:18:49)
Buongiorno,
Ho una ditta individuale Codice: 43.39.01 - attivita' non specializzate di lavori edili (muratori), senza dipendenti ma con un collaboratore familiare che saltuariamente viene ad imparare il lavoro. Quali sono i miei obblighi in tema di sicurezza in merito a Dvr, corso Rspp, antincendio, primo soccorso, formazione lavoratore e nomina medico competente?

Vi ringrazio in anticipo
Rispondi Autore: Michael - likes: 0
27/05/2021 (15:56:43)
Se non ho dipendenti ma collaborazioni a partita iva io devo redigere il dvr ?

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