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Vademecum della sicurezza: i diritti e i doveri dei lavoratori

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori

17/04/2013

Disponibile in rete un manuale per l’informazione e la formazione dei lavoratori: la struttura e l’indice del vademecum della sicurezza. Focus sui diritti e sui doveri dei lavoratori secondo la normativa vigente.

Roma, 17 Apr – L' Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) - un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo – ha elaborato e pubblicato sul suo sito un vademecum della sicurezza.
Partendo dalla considerazione che l’ infortunio sul lavoro non rappresenta “solo” un tragico evento, ma anche un gravissimo danno per la famiglia dell’infortunato, per l’impresa e per la società e che “un ambiente sicuro e sano contribuisce in modo decisivo alla qualità del lavoro”, il vademecum si configura come un compendio ragionato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fornisce indicazioni relative al  Decreto legislativo 81/2008, informazioni su tutti gli attori della sicurezza che il decreto individua (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, …) e informazioni utili per interpretare correttamente le numerose norme che regolano il sistema sicurezza.
Insomma un documento valido e di facile consultazione per gli Enti Bilaterali Territoriali, per i lavoratori e per tutti i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli ed hanno responsabilità nell’ambito della sicurezza.
 
Il “Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo” raccoglie con un “linguaggio adeguato ad una cultura non specialistica” il perimetro della “problematica dell’igiene e della sicurezza sul posto di lavoro” con riferimento alla legislazione presupposta dal decreto legislativo 81/2008 e agli aggiornamenti successivi. Nel nuovo aggiornamento del Vademecum sono state inserite diverse schede seguendo l’ordine delle varie tematiche sviluppate nel Testo Unico in modo da facilitare eventuali approfondimenti.

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Ci soffermiamo su uno dei temi trattati nel vademecum che interessa i lavoratori di tutti i settori: i diritti e doveri dei lavoratori.
 
Il lavoratore è infatti chiamato dalla normativa vigente ad un suo ruolo specifico. Ad esempio ha il “diritto di essere informato sui rischi che corre, deve esigere che la sua sicurezza e la sua salute siano tutelate con i mezzi più opportuni ed efficaci dal datore di lavoro; ma ha il dovere di non sottrarsi all’informazione. È tenuto ad agire in prima persona per la sicurezza. Assume il ruolo di protagonista nella difesa della propria salute e di quella dei propri colleghi”.
 
Si ricorda in particolare che l’ambiente turistico è quello “più condiviso e frequentato dai clienti. Questo aggiunge ai comportamenti dei lavoratori sia una dimensione etica (bisogna tener conto anche dei clienti, della loro vita, della loro salute), sia una dimensione commerciale e di immagine”.
 
Questi alcuni dei doveri dei lavoratori riportati nel vademecum:
- “si sottopone ai programmi di formazione e informazione;
- ha cura delle attrezzature con cui lavora;
- osserva le disposizioni in materia di protezione collettiva e individuale;
- utilizza correttamente gli strumenti che possono rappresentare un rischio;
- ha cura dei dispositivi di protezione individuale e li utilizza regolarmente e correttamente;
- non rimuove né modifica senza autorizzazione gli apparati di sicurezza, di segnalazione e di controllo”.
Inoltre il lavoratore “assume una posizione attiva nei confronti del rischio:
- segnala le anomalie (problemi, difetti, ecc.) dell’attrezzatura di lavoro e dei dispositivi di sicurezza;
- segnala le condizioni di pericolo non previste di cui viene a conoscenza;
- in caso di urgenza, se ha ricevuto l’apposita formazione, interviene in prima persona per eliminare o ridurre le condizioni di pericolo grave e immediato, nel rispetto delle procedure e senza mettere a repentaglio la propria incolumità”.
Senza dimenticare che il lavoratore “agisce con prudenza e spirito di collaborazione:
- non compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza;
- si sottopone alle visite sanitarie previste;
- contribuisce ad adempiere gli obblighi imposti dalle autorità o comunque necessari per la tutela della sicurezza e della salute”.
Nel vademecum - che vi invitiamo a leggere integralmente - è presente una raccolta ancora più dettagliata dei doveri del lavoratore con particolare riferimento al dovere di osservare le norme, di utilizzare correttamente i DPI, di agire solo in base alle proprie competenze, di segnalare difetti e inefficienze, di sottoporsi ai controlli sanitari, di rispettare divieti e prescrizioni, di essere informato, formato e addestrato.
 
Veniamo ora ai diritti, che in molti casi rappresentano alcuni dei doveri del datore di lavoro.
 
Il documento precisa che:
- “in caso di pericolo grave, immediato e imprevedibile, se il lavoratore abbandona il posto di lavoro (o la zona pericolosa) o, nel rispetto delle procedure e istruzioni operative ricevute, nell’impossibilità di contattare un superiore, prende autonomamente delle misure atte a evitare o circoscrivere le conseguenze del pericolo, non può per questo subire sanzioni o conseguenze dannose;
- il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata formazione sulla sicurezza e la salute, in riferimento al proprio luogo di lavoro e alla propria mansione: al momento dell’assunzione; quando viene trasferito o cambia mansioni; quando vengono introdotte nuove attrezzature nel ciclo di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi. Inoltre, riceve una formazione specifica se viene chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità in uno qualsiasi dei servizi di sicurezza;
- il lavoratore ha il diritto di essere informato: sui rischi (sia su quelli connessi in generale all’attività dell’azienda sia su quelli che corre lui personalmente), sulle misure di protezione e prevenzione, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sul servizio di prevenzione e protezione, sul medico competente, sugli addetti che hanno la responsabilità di provvedere ai vari adempimenti legati alla sicurezza;
- i lavoratori hanno il diritto di eleggere il rappresentante per la sicurezza”.
 
Ci soffermiamo, per concludere, sul dettaglio di alcuni dei diritti riportati sul vademecum:
-diritto alla verifica delle misure di prevenzione e protezione: “si esercita per mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: al momento della valutazione dei rischi, all’atto della stesura del documento di prevenzione e protezione, in fase di attuazione delle misure. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è l’occasione ufficiale per far conoscere il proprio punto di vista”;
-diritto ai dispositivi di protezione individuale: “vanno adottati se tutte le altre misure attuate sono risultate insufficienti a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Devono essere a norma, conformi alle esigenze, regolarmente mantenuti e igienizzati, tempestivamente riparati. Si deve essere informati, formati e addestrati al loro uso corretto (obbligatoriamente per i DPI dell’udito)”;
-diritto alla sorveglianza sanitaria: “per accertare preventivamente controindicazioni alla mansione. Sono dettate norme particolareggiate per la movimentazione manuale di carichi, gli addetti ai videoterminali e a lavori che comportano il contatto con agenti cancerogeni o biologici. Visite mediche completate con esami specialistici. Il lavoratore può richiederle per problemi connessi con i rischi del lavoro”;
-diritto alla sicurezza in caso di emergenza: “diritto a un efficiente servizio antincendio, all’assistenza medica di emergenza, a un collaudato programma di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato. I lavoratori designati non possono rifiutarsi se non per giustificati e seri motivi. Devono essere disponibili sul luogo di lavoro una adeguata cartellonistica di sicurezza e segnalatori in perfetto stato di funzionamento”.
 
L’indice del vademecum:
 
Premessa
Scheda chiave 
La legislazione del settore 
Enti e istituti 
Il datore di lavoro
Dirigenti e preposti
Il medico competente
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
I lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I documenti della sicurezza 
Informazione e formazione 
Ambienti di lavoro 
I fattori microclimatici 
Zone di passaggio e uscite di sicurezza 
Scale e parapetti 
Accatastamento di materiali 
Macchine e attrezzatura di lavoro 
Ergonomia 
I dispositivi di protezione individuale
Indumenti da lavoro 
Impianti elettrici 
Lavori in appalto 
La segnaletica di sicurezza 
Movimentazione dei carichi
I videoterminali 
Il rumore 
Le radiazioni 
Agenti chimici 
Etichettatura e schede di sicurezza 
Agenti biologici 
Lavoro minorile e lavoro femminile 
Sostanze ad alta temperatura o pressione 
Rischi professionali speciali 
Gestione dell’emergenza 
Sistemi di allarme 
Gli estintori 
Il primo soccorso 
Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso 
Ferite ed emorragie 
Fratture, lussazioni, distorsioni 
Ustioni 
Gli indirizzi utili 
Il lavoro al mare 
Il lavoro in montagna
Soci fondatori dell’EBNT 
 
   
 
Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo”, documento aggiornato a cura di A.G.S.G. s.r.l., l’autore dell’aggiornamento è l’Ing. Carmine Moretti con la collaborazione di Parmenio Stroppa e Sara Vasta (formato PDF, 2.09 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
17/04/2013 (09:31:58)
...ma è possibile ogni volta che apro il sito ce ne sia una nuova? ma come fanno ad inventaresene tante e tutte così inattuabili o superflue. in fondo non sono normative ma iniziative personali che vanno ad alimentare un mondo surreale di caos puro. nessuno si chiede come la cina, prima industria manifatturiera al mondo, stia acquisendo il debito pubblico degli occidentali ed i territori dell'africa per puro sfruttamento delle ricche risorse. ad esempio sempre in cina, i carcerati vengono fatti lavorare 14 ore al giorno e retribuiti con il solo rancio; ma secondo voi che ne pensano delle idee apparse sul sito? tutta questa improbabile normativa sulla carta, impedisce il vero sviluppo ed agevola la manifattura orientale che ne è priva...
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca - likes: 0
17/04/2013 (11:39:59)
Sono d'accordo con cippa lippa, si sta esagerando, le aziende sono stufe vogliono solo lavoro cosa che attualmente manca.....
Rispondi Autore: ROBERTO FARCHICA - likes: 0
20/04/2013 (14:17:22)
IN CINA LE RESPONSABILITA' DEGLI IMPRENDITORI QUANDO ECCEDONO LA DECENZA SONO DEMANDATE AL BOIA O AL PLOTONE D'ESECUZIONE: SEMPLICE NO? IN ITALIA QUANDO CADE UN LAVORATORE DA UN IMPALCATO LA COLPA E' SUA. GRAZIE MA DI CIPPATE NE HO BASTA.
Rispondi Autore: Pasquale Antana - likes: 0
20/04/2013 (15:32:57)
ma cosa c'entra l'impalcato con il turismo? Cippa Lippa ha ragione. Basta carta che nessuno controlla, difendiamo i lavoratori difendendo il lavoro con più ispettori e meno enti.
Rispondi Autore: ROBERTO FARCHICA - likes: 0
20/04/2013 (16:31:10)
Chissà perché prendersela con la "letteratura" o certificazioni cartacee o meglio con le conoscenze. Spero che l'imperativo fare in fretta e bene fino a questo momento non abbia sortito effetti benefici (e non per mancanza di controlli, che vanno bene se vivessimo in un paese normale. Mi fate capire il perché nonostante 70 anni di legislazione tra la più avanzata l'indice degli infortuni lievi e mortali, nonché le malattie professionali è alto. a mio parere (togliendoci le fette di salame dagli occhi) facciamo uno scatto di onestà intellettuale. Altrimenti rimane il chiacchiericcio. Teoria e Pratica fanno le buone prassi (scritte)
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
22/04/2013 (09:44:34)
...gentile dott. farchica purtroppo siamo agli estremi, ovvero in cina non vi è rispetto per i connazionali e qui vi è troppa costosa carta che paradossalmente, taglia i costi sulla sicurezza per l'imprenditore. cioè si pagano i costosi consulenti/coordinatori e non si comprano attrezzature o dpi adeguati per risparmiare. ad esempio non è mai passata la proposta di fare la "patente a punti" dei consulenti/coordinatori, se sbagliano più volte, pagano con la sospensione anche temporanea dall'albo e dall'esercizio del proprio lavoro; troppo semplice?
Rispondi Autore: ROBERTO FARCHICA - likes: 0
22/04/2013 (11:40:33)
Gent.mo Cippa Lippa, non voglio sfuggire a quello che accade in Cina e ALTROVE mi sembra ke stiano peggio se non alla stessa stregua in tutte le aree. Restando tra i nostri confini, quello che noto è che a male appena si soddisfano gli "adempimenti" e a nulla è valso l'autocertificazione e alcuni interventi provvidi della Magistratura, degli spreasal, ma nemmeno dagli enti bilaterali a cominciare dai cpt. Per molti imprenditori, pagata la valutazione dei rischi, o pos o qualsiasi altro documento, tutto si fermaqui, nemmeno la discussione sul DOCUMENTO (EX Art. 11 del morto 626)è gradito fare. Per incentivare l'imprenditoria si sono messi in campo finanziamenti in conto capitale e/o interessi dalle Ass imprenditoriali, dalle istituzioni (REGIONI Province INAIL e quant'altro),addirittura si sono fin anziati progetti (carta!) cheavessero come finalità la gestione della sicurezza-qualità. Il risultato è sotto gli occhi di tutti- Occorre spostare l'attenzione su altri versanti, così non può andare avanti e assoggettarsi al ricatto che necessariamente bisogna pensare a "lavorare" e non distoglierci dalla finalità del profitto.. etc. in ultima analisi occorre dare corpo allo spirito della COSTITUZIONE, e alle Direttive Europee) necessariamente altra CARTA????,
9
Rispondi Autore: Popa irina Vasilica - likes: 0
13/10/2022 (21:51:33)
E necessario

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