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Quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori?

Quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

28/01/2016

Informazioni sui diritti e obblighi dei lavoratori con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro. Gli obblighi e i diritti personali, patrimoniali, sindacali e alla sicurezza. Gli obblighi normati dagli articolo 20 e 21 del D.Lgs. 81/2008.

Roma, 28 Gen – L’articolo 2 del  D.Lgs. 81/2008 definisce il “lavoratore” come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. E, sempre nell’articolo 2, sono indicate le altre figure (socio lavoratore di cooperativa o di società, soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi,...) equiparabili al lavoratore così definito.

Al di là della definizione della normativa quali sono tuttavia i diritti e gli obblighi dei lavoratori?

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Per rispondere a questa domanda possiamo sfogliare la guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, ...).
 
Dopo aver riportato la definizione di lavoratore, il documento ricorda i quattro principali gruppi di diritti che spettano al lavoratore.
 
Il primo gruppo affrontato è il diritto alla sicurezza:
Infatti i lavoratori hanno il diritto:
- “di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze”.
E anche di essere sottoposti a visite mediche personali “qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali”.
 
Il documento si sofferma poi anche su altri tre gruppi di diritti:
- diritti patrimoniali: “sono quelli che riguardano gli aspetti economici della retribuzione e del trattamento di fine rapporto”. La retribuzione è un diritto inscindibile dall’attività lavorativa prestata. Essa deve avvenire secondo predeterminate scadenze ed inderogabilmente. Il salario dev’essere proporzionale al lavoro svolto, sufficiente da garantire la sussistenza al lavoratore ed alla sua famiglia, ed uguale tra uomini e donne”;
- diritti personali: “riguardano l’integrità fisica e la salute.  Il datore di lavoro deve infatti garantire un ambiente sicuro e periodicamente controllato. Spettano al lavoratore periodi di riposo, quotidiano, settimanale e festivo. È essenziale che il lavoratore sia adibito a mansioni per le quali ha sufficienti competenze, in modo tale che non corra rischi per inesperienza. Il lavoratore ha inoltre il diritto di conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, servizio militare, gravidanza e puerperio. È garantita al lavoratore l’assoluta liberà d’opinione, la possibilità di adempiere a funzioni pubbliche, attività ricreative ed assistenziali”;
- diritti sindacali: “ogni lavoratore può, se lo ritiene opportuno, esercitare l’attività sindacale e parteciparvi sul luogo di lavoro. Può scioperare ed affiggere in locali aziendali qualsivoglia manifesto per lo svolgimento dell’attività sindacale. Tra questi diritti rientra certamente quello di nominare un rappresentate per la sicurezza”.
 
Il documento si sofferma ampiamente sulla normativa e sulle regole relative alle elezioni dei rappresentati dei lavoratori, sia con riferimento alle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori, sia alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori. Vengono poi presentati nel dettaglio i compiti e i diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
 
Veniamo ora agli obblighi dei lavoratori che, in questo caso, possono essere classificati in cinque distinti gruppi:
- prestare la propria attività lavorativa: “il lavoratore è tenuto ad adempiere unicamente a quanto sia previsto nel suo contratto individuale, mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte lo saranno a discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti non sono tollerabili rivalse da parte del datore di lavoro. Se esse dovessero verificarsi, il lavoratore dipendente può tranquillamente rivolgersi alle autorità competenti. Inoltre va precisato che l’attività lavorativa può essere svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione economica, ossia che disponga a seguito dell’attività un giusto corrispettivo in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal contratto, nel sito ove l’attività per sua natura debba essere esplicata”;
- obbligo di diligenza: “consiste in tutte le dovute accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere per contratto adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori saranno le responsabilità dell’attività richiesta dall’impresa e maggiore sarà il peso della diligenza. Si pensi per esempio ad un dottore, una mancanza di attenzione compiuta da esso causerebbe gravi danni al paziente. Si comprende bene in tal caso quanto sia importante quest’obbligo contrattuale”;
- obbligo d’obbedienza: “consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro o chi ne fa le veci. È importante osservare le direttive date ed esplicarne nel modo migliore possibile”;
- obbligo di fedeltà: “si tratta di un dovere che si perpetua per un tempo ragionevole anche a seguito della conclusione della dipendenza per l’attività lavorativa. Consiste sostanzialmente nel dover tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi.  Si parla in tal caso di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza”;
- obblighi di sicurezza: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In aggiunta, è prescritto espressamente ai lavoratori di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro”.
 
Concludiamo riportando il contenuto di una scheda di sintesi del documento relativa agli obblighi del lavoratore con riferimento esclusivo all’articolo 20 e 21 del D.Lgs. 81/2008:   
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro - Art. 20, comma 1;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Art. 20, comma 2, let. a);
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale - Art. 20, comma 2, let. b);
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza - Art. 20, comma 2, let. c);
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione - Art. 20, comma 2, let. d);
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Art. 20, comma 2, let. e);
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - Art. 20, comma 2, let. f); 
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori - Art. 20, comma 2, let. g);
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro -
 Art. 20, comma 2, let. h);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente - Art. 20, comma 2, let. i);
- i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro26. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto - Art. 20, comma 3;
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08 - Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi), comma 1, let. a);
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08 - Art. 21, comma 1, let. b);
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto - Art. 21, comma 1, let. c).
 
 
 
Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF, 12.51 MB).
 
 
 
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