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COVID-19: quali sono le linee di indirizzo nella Regione Toscana?

COVID-19: quali sono le linee di indirizzo nella Regione Toscana?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

15/04/2020

La Regione Toscana in relazione all’emergenza COVID-19 ha pubblicato le linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Le indicazioni per il datore di lavoro e indicazioni procedurali per negozi e supermercati.

 

Firenze, 15 Apr – Dopo le varie linee di indirizzo regionali presentate nelle scorse settimane, ad quelle della Regione Veneto e della Regione Marche, anche la Regione Toscana ha prodotto le sue linee di indirizzo per la gestione dell’emergenza COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari.

 

Il documento regionale, dal titolo “COVID-19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, formula linee d’indirizzo per i datori di lavoro “condivise con i servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane”.

Si indica che tali indirizzi sono forniti “in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell’ambito di un’attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall’effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale”.

 

Nel documento si richiama in toto anche quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020, e dal Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla “ Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” del 20 marzo 2020, che “contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio”.

 

Si precisa che i contatti a rischio, come indicati nel documento, “sono quelli per i quali è mantenuta una distanza inferiore a 1 metro, per un tempo superiore a 15 minuti.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Le indicazioni di natura operativa per il datore di lavoro

Il documento regionale riporta per il datore di lavoro alcune indicazioni di natura operativa, “eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive”.

 

Innanzitutto fornisce una raccomandazione riguardo all’eventuale sospensione delle attività.

Si indica che al fine di limitare la diffusione del virus, “contenendo gli spostamenti giornalieri delle persone e la compresenza sul luogo di lavoro, si raccomanda di sospendere per un periodo coerente con le disposizioni nazionali in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria, per quanto possibile, l’attività dei reparti la cui produzione possa essere temporaneamente rimandata in quanto non essenziale e di non immediata rilevanza sociale o pubblica per il funzionamento complessivo dell’azienda, e di limitare l’attività di quei reparti che producono beni e prodotti la cui vendita e diffusione è attualmente sospesa o ridotta”.

 

 

Dopo aver fornito alcune indicazioni sulla necessaria informazione ai lavoratori, le linee di indirizzo presentano alcune indicazioni procedurali generali:

  • “Secondo quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda che le figure professionali impiegatizie, che possono svolgere lavoro a distanza, attraverso l’utilizzo dello smart working, siano messe nelle condizioni di svolgere l’attività presso il proprio domicilio.
  • Deve essere garantita la distanza di almeno un metro – adottare a riferimento 1.5–2 m considerando la valutazione speditiva - tra i lavoratori in tutto il ciclo di lavoro e all’interno degli uffici (in questi prevedere anche la necessaria ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti di lavoro), o in alternativa la dotazione di mascherine di tipo chirurgico. Se si utilizzano mascherine di tipo chirurgico, si raccomanda che queste siano indossate da tutti i presenti (compresi quelli che operano nello stesso ambiente, anche se generalmente a distanze maggiori di un metro) e non sporadicamente da qualcuno. Le due azioni, tuttavia, non possono essere considerate equivalenti: occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre distanze adeguate ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto. Negli ambienti di lavoro unici, di particolare estensione, si raccomanda di separare gli ambienti di lavoro, anche con separazioni di tipo fisico, in modo da evitare occasioni di contatto tra gruppi di lavoro diversi, in particolare tra lavoratori dotati di mascherina e lavoratori privi di mascherina, garantendo la necessaria ventilazione, senza ricircolo, e ricambio d’aria.
  • Relativamente agli autisti dei mezzi di trasporto per il rifornimento di eventuali magazzini, questi per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno un metro.
  • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
  • Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
  • L’orario di lavoro deve essere organizzato al fine di limitare la compresenza dei lavoratori e comunque con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, evitando il “contatto” fra gruppi diversi.
  • Devono essere limitati gli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro e contingentato l’accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.
  • Soste per riposo o mensa, utilizzo degli spogliatoi, aree comuni: prevedere sempre il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, limitare gli accessi in funzione del mantenimento delle distanze anche attraverso opportuna turnazione delle pause, degli ingressi e dei turni di lavoro.
  • Per cooperative, ditte o società in appalto e interinali – lavoratori temporanei, discontinui, autonomi od in somministrazione – oltre ad includere questo personale nelle procedure inerenti le misure di tutela riportate - introdurre nuovo personale solo se strettamente necessario e dopo una idonea formazione, informazione ed addestramento.
  • Separare nettamente le attività di magazzino tra le zone di contatto con l’esterno (ricevimento e spedizione) e le altre parti, evitando il più possibile lo scambio di personale.
  • Nel caso in cui esista una sala d’attesa per esterni, disporre i sedili in modo che non sia consentito di sedersi vicini, ma sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro.
  • Ogni mezzo o strumento non deve essere usato da persone diverse durante il turno, se non dopo sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all’altro. Prima di prenderlo o di riporlo, disinfettare le parti che abbiano avuto contatto con parti del corpo di lavoratori o lavoratrici.
  • Gli automezzi utilizzati per gli spostamenti per motivi di lavoro, dovranno essere sanificati secondo modalità e periodicità individuate dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA), in funzione dell’uso specifico”. 

 

Le indicazioni procedurali per negozi e supermercati

Il documento riporta poi ulteriori indicazioni procedurali per negozi e supermercati:

  • “Contingentare l’ingresso nel negozio in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, se autonoma nello svolgimento della spesa.
  • Per quanto possibile, posizionare pannelli in plexiglas di separazione tra i lavoratori e l’utenza. E’ preferibile inoltre tenere aperta una cassa sì e una no.
  • Posizionare dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente presso la zona di prelievo carrelli e presso la zona di prelievo dei dispositivi di registrazione in autonomia della spesa, e appositi cartelli che raccomandino all’utenza di pulire le mani e le zone di contatto con le mani prima di iniziare la spesa.
  • Valutare la possibilità di distribuzione di mascherine chirurgiche o equivalenti all’ingresso nonché di guanti monouso, avendo cura di posizionare in maniera ben visibile le istruzioni circa il loro corretto utilizzo.
  • Chiudere gli sportelli di comunicazione con il pubblico inerenti concorsi a premi o sconti fedeltà”. 

 

Le mascherine chirurgiche e i lavoratori con patologie

Concludiamo la presentazione del documento della Regione Toscana riportando alcune indicazioni relative alle mascherine e ai lavoratori con patologie.

 

Le linee di indirizzo premettono che occorre “principalmente garantire che i soggetti osservino sempre distanze adeguate ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto”. E relativamente alle mascherine “si richiama:

  • quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”;
  • quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 19 Marzo 2020 in ordine all'utilizzo delle mascherine TNT 3 veli Toscana 1, in assenza di mascherine chirurgiche marcate CE”.

 

Riguardo, infine, ai lavoratori con patologie si indica che secondo quanto previsto dal “ Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020, il medico competente “segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, che li rendono particolarmente esposti alla possibilità di contagio. Il datore di lavoro provvede a quanto necessario alla loro tutela, nel rispetto della privacy”.

Si richiama poi anche “quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, e eventuali chiarimenti che dovessero essere forniti a tale proposito nei prossimi giorni, tenuto conto delle numerose richieste inviate a INPS da associazioni sindacali e associazioni di cittadini”.

 

Concludiamo ricordando che relativamente all’attività del medico competente il documento toscano si richiama a quanto già disciplinato dalla Delibera n. 318 del 09 marzo 2020.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Toscana, “ COVID-19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, vers. 27 marzo 2020 (formato PDF, 109 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

Regione Toscana - Delibera n.318 del 09-03-2020 - COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (11:18:22)
Niente di nuovo Potevano sforzarsi un po' di più.
Rispondi Autore: Fabrizio Niccolai - likes: 0
15/04/2020 (12:39:48)
In data 13.04.2020 è uscita la nuova Ordinanza n. 33 del Presidente della Regione Toscana, che modifica in modo sostanziale quanto stabilito nella prima oggetto dell'odierno commento. In particolare viene elevata da 1 m a 1,80 m la distanza interpersonale tra lavoratori e clienti

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