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Procedure di processo per il coordinatore per la progettazione

Procedure di processo per il coordinatore per la progettazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

29/10/2013

Un intervento presenta le linee operative per aiutare i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione a esercitare in modo efficace la propria attività. La genesi delle Procedure, le fasi dell’attività, le prime indicazioni e la redazione del PSC.

Pasian di Prato, 29 Ott – Nel mese di luglio PuntoSicuro ha presentato i risultati della collaborazione tra l’ASL della provincia di Monza e Brianza e diverse realtà (ordini, associazioni CPT, DPL, ...) nello stilare precise linee operative sulle regole essenziali di comportamento dei coordinatori della sicurezza nei cantieri edili. Collaborazione che ha portato a elaborare specifiche procedure di processo dell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE).
 
Successivamente nella regione Friuli Venezia Giulia tali procedure sono state riprese divenendo una piattaforma condivisa su cui valutare la compiuta e corretta operatività del coordinatore per la sicurezza, in progettazione ed esecuzione.
Sono stati discussi i contenuti delle procedure e alcuni gruppi di lavoro hanno collaborato non solo alla revisione ed adeguamento dei testi alle specifiche esigenze e peculiarità territoriali, ma hanno anche testato l'effettività di quanto proposto.
Dopo due anni di lavoro le modifiche si sono concretizzate in una nuova versione delle Procedure di Processo (maggio 2013), curate dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC) e presentate nel seminario organizzato da CISC “L'attività del coordinatore per la sicurezza: proposta di modalità di lavoro condivise per CSP e CSE”, seminario che si è tenuto il 5 giugno 2013 a Pasian di Prato in provincia di Udine.


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Anche in relazione all’auspicio del CISC che tali procedure trovino riconoscimento da parte degli organi di vigilanza e controllo diventando parametro di valutazione dell'operato dei tecnici, torniamo a parlare di procedure di processo per i coordinatori con riferimento all’intervento al seminario dell’Ing. Vittorio Bozzetto.
 
In “Procedura di processo per CSP” il relatore, dopo una presentazione di quanto indicato dalla normativa passata e attuale, ricorda che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) esprime la politica del committente impegnato a coordinare in progettazione ed esecuzione la sicurezza interferenziale del cantiere.
In particolare il PSC “essendo un’estensione della linea contrattuale tra Committente e Impresa, deve riportare in maniera chiara le modalità operative del coordinatore specificando le ‘azioni di coordinamento e controllo’ tra le imprese esecutrici; l’organizzazione, tra i Datori di lavoro, della cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”. 
Dopo aver riportato i “requisiti” per una corretta progettazione della sicurezza, il relatore riprende quanto contenuto nel comma 1 dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV.
(...)
 
E segnalando anche le condanne di coordinatori per inadeguato controllo delle prescrizioni di sicurezza in cantiere, viene citata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 92 dello stesso decreto:
 
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 “ove previsto” e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
(...)
 
In questi anni - indica la relazione - non si è riusciti nei fatti “a dare un ruolo ai Coordinatori”  e per questo motivo sono ancor più necessarie le Procedure di Processo.
E il documento “ Procedura di Processo - attività del CSPriporta infatti le modalità operative per esercitare in modo efficace l’attività di Coordinatore per la Progettazione.
 
Ricordiamo che – come indicato nella Procedura – il CSP “viene incaricato, dal committente o dal Responsabile dei lavori (se nominato) e deve essere in possesso dei requisiti” indicati dal D.Lgs. 81/2008. E l’incarico di coordinatore “deve essere affidato contestualmente all’incarico di progettazione; è pertanto obbligo del progettista informare il committente di emettere specifica nomina del coordinatore, contestualmente alla fase di inizio delle attività di progettazione. L’incarico deve essere disciplinato da apposito contratto redatto in forma scritta e datato”.
Dopo aver riportato le differenze relative a lavoro soggetto a Codice degli Appalti e lavoro privato, si sottolinea che la figura del CSP “assume un compito importante nella fase di elaborazione del progetto esecutivo in quanto deve fare applicare i principi generali di sicurezza, previsti dalla normativa esistente, nel momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, in modo tale da ridurre i rischi durante la fase esecutiva dell’opera sviluppando ampiamente, insieme al progettista, le misure generali di tutela previste all’art 15 D.Lgs. 81”.
 
Ricordiamo che il Coordinatore per la progettazione (CSP) deve strutturare e definire i contenuti del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti dell’opera, in conformità a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. La redazione del PSC e relativi allegati “dovranno essere frutto del coordinamento e dialogo con l’equipe di progettazione”.
 
La “Procedura di Processo” è divisa in fasi:
- FASE “0” – l’offerta, l’incarico;
- FASE “1” – le azioni preliminari;
- FASE “2” – le prime indicazioni;
- FASE “3” – la redazione del PSC e FA (Fascicolo dell’opera);
- FASE “4” – azioni conclusive.
 
Il relatore sottolinea che uno degli obiettivi delle Procedure è di “riuscire a collegare, anche economicamente, l’attività di redazione del PSC con l’attività del CSE. Più sforzi riusciamo a fare in progettazione minori saranno gli impegni in esecuzione. Dobbiamo vedere il PSC come uno strumento non solo di analisi ma anche e soprattutto di coordinamento”.
 
A seguito dell’incarico ricevuto “contestualmente con il progettista”, il CSP indice una riunione con il committente (COM) e il progettista (PROG) per discutere:
- “la programmazione dell’attività di progettazione;
- i contenuti del progetto;
- le fasi lavorative prevedibili;
- la durata prevedibile delle fasi individuate;
- la documentazione disponibile su tali argomenti”. 
 
Il relatore si sofferma poi su alcuni strumenti indispensabili per una corretta progettazione. Ad esempio con riferimento all’individuazione dei requisiti di sicurezza dell’opera, a cui necessariamente deve conseguire unsopralluogo.
 
Ricordiamo che, come indicato nel documento del CISC, con riferimento al caso di opera soggetta a D.Lgs. 163/06 s.m.i., come previsto all’art. 17 del D.P.R. 207/10 “il CSP redige, nell’ambito del progetto preliminare, le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza”. L’elaborato, “conformemente al grado di approfondimento progettuale, dovrà esplicitare almeno quanto segue:
- identificazione e descrizione dell’opera;
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento a: area di cantiere, organizzazione di cantiere, lavorazioni interferenti;
- scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in relazione ai rischi di cui sopra;
- stima sommaria dei costi della sicurezza.
Durante l’iter di redazione del documento il CSP si coordinerà con gli altri attori della progettazione secondo quanto definito nella prima riunione di progettazione”.
E redigere le prime indicazioni significa iniziare la redazione del PSC: le prime indicazioni “sono un prodromo del PSC”.
 
La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su diversi punti con riferimento sia al DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), sia al D.Lgs. 81/2008.
 
Tornando alla redazione del PSC si indica che il Piano “non è il frutto di scelte univoche del CSP ma nasce dalle sinergie di più contributi”.
Spesso - continua il relatore - “viviamo la consegna del PSC come un mero adempimento formale, mentre è un momento assolutamente decisivo delle nostre responsabilità”. Senza dimenticare che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008.
 
Rimandando il lettore al contenuto della “ Procedura di Processo - attività del CSP” – che contiene anche una lista di controllo per la redazione del PSC e FA – concludiamo con alcune considerazioni del relatore riguardo alla Procedura:
- “la Procedura non ci insegna a fare dei Piani migliori;
- la Procedura ci sostiene nell’applicazione delle corrette metodologie di redazione dei Piani;
- la Procedura non può costituire un alibi per eventuali errori di progettazione;
- ma la fattiva adozione della Procedura non può essere trascurata da chi ci controlla siano essi Committenti o Organi di Controllo;
- alla fine l’adozione della Procedura sarà un segno riconoscimento, un marchio di adozione, una ulteriore qualifica”.
 
Ricordiamo infine ai nostri lettori che recentemente il D.Lgs. 81/2008 è stato in parte modificato dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013, ad esempio con riferimento alla possibilità per i cantieri temporanei o mobili di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera. 
 
 
 “ Procedura di processo per CSP”, intervento dell’Ing. Vittorio Bozzetto al seminario CISC “L'attività del coordinatore per la sicurezza: proposta di modalità di lavoro condivise per CSP e CSE” (formato PDF, 1.3 MB).
 
Procedura di Processo - attività del CSP”, Rev. maggio 2013, documento del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (formato PDF, 434 kB).
 
 
RTM
 


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Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
29/10/2013 (08:34:10)
Le procedure di cui sopra appaiono molto simili a quelle proposte dall'ASL della provincia di Varese qualche anno fa, è normale che si converga su una gestione dei processi simili, mio parere che trovato un modello che funziona (va testato) gli altri vengano tagliati, i doppioni non servono.
Detto questo la Fase 0 inizia con il committente che "cerca sul mercato" un progettista ed un CSP. E' una supposizione che inficia l'iter. Che cerchi il progettista è certo, sul fatto che sappia cosa sia e a cosa serve un CSP nutro forti e costanti dubbi. E' curioso che a questi lavori partecipino gli ordini e nessuno di questi preveda una semplice tabella che dimostri l'immediata informazione da parte del professionista al proprio cliente (il committente) sulla sua posizione di garanzia nei confronti della tutela della salute e sicurezza nel "suo" luogo di lavoro, il "suo" cantiere. Di solito sento dire che c'è già il regolamento deontologico...una tabella con due colonne e 3 righe intendo non un trattato. Il processo proposto parte dall'ipotesi che il committente sappia che DEVE nominare un CSP, nella realtà così non è. Salta la prevenzione (contestualità degli incarichi) prevista dalla 92/57/CE. Il professionista progettista può anche dire al committente che può nominare un suo "sostituto" il responsabile dei lavori, può ricoprire il ruolo anche il progettista stesso, ma accade raramente. Attendersi risposte in questa pagina pare non sia previsto.
Nota: l'adozione dei modelli semplificati di POS e PSC solo dopo che il MLPS incaricato li abbia prodotti...i tempi sono scaduti, sono abituato.
Cordialità
Rispondi Autore: roberto bettinelli - likes: 0
29/10/2013 (09:53:47)
Purtoppo è solo teoria. la realtà è tutta un altra cosa. per i committenti, la quasi totalità, la sicurezza è solo un costo di cui farebbero volentieri a meno. Non gli importa nulla della salute dei lavori, l'unico loro obiettivo è spendere il meno possibile e tu coordinatore se accetti l'incarico devi assumerti elevate responsabilità per due lire. Ho l'impressione che norme e procedure siano completamente sbagliate, anzi no l'unico loro obiettivo è dare la possibilità ad un giudicie di colpevolizzare un povero professionista!
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
29/10/2013 (10:25:19)
«Le leggi italiane in materia di sicurezza sul lavoro sono ottime, le migliori del mondo, il problema sta nella loro applicazione».Raffaele Guariniello.


Una sicurezza di carta insomma, così come tutte le nostre leggi che amano più la filosofia che il pragmatismo, e che restano solo ad uso e consumo delle aule giudiziarie...Le arti e mestieri sono ormai sparite insieme alle imprese, chi applicherà tutte queste procedure?

Restiamo ancora fiduciosi dell'applicazione dell'art.104 bis e nel frattempo proseguo con la ricerca e il miglioramento di modelli semplificati per una sicurezza sostanziale.
Rispondi Autore: Carmelo G. Catanoso - likes: 0
01/11/2013 (18:54:43)
Quello che dice Guariniello ...... forse ...... sarà vero per altri settori ma non certo per la sicurezza nei cantieri che con il D. Lgs. n° 494/1996 ha toccato il fondo grazie a questo provvedimento di recepimento disgraziato che non ha compreso nulla degli obiettivi che intendeva porsi il legislatore europeo che ha solo mirato a trovare un caprio espiatorio credibile come il CSE ed alla conseguente riduzione del carico procapite di risarcimenti assicurativi a carico delle compagnie di assicurazione delle imprese di costruzione coinvolte.

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