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Perché non rivedere il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n 81/2008?

Perché non rivedere il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n 81/2008?
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Edilizia

04/04/2017

Visto che la situazione nei cantieri continua a essere quella che è, perché non lanciare una provocazione proponendo una serie di modifiche al Capo I, Titolo IV, DLgs 81/08 e creare così un tavolo di discussione tra gli addetti ai lavori? Di C.G. Catanoso


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Quasi ventuno anni fa, fu emanato il D. Lgs. n° 494/1996, riguardante il recepimento della direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come “direttiva cantieri”.

Ai tempi, solo pochi tra gli addetti ai lavori ritennero che il testo del provvedimento di recepimento, così come strutturato, necessitava di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai principi ed ai contenuti della direttiva cantieri.

 

Infatti, il D. Lgs. n° 494/1996 avrebbe dovuto avere, come obiettivo primario, quello di integrare la sicurezza fin dalla fase progettuale di un’opera e migliorare il sistema di gestione dei rischi interferenziali (così come richiesto dalla direttiva 92/57/CEE e ben rappresentato dai “considerando” della direttiva stessa), derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese e più lavoratori autonomi, affidandone la regia in fase progettuale al Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e poi, in fase esecutiva, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

 

Di certo non aveva come obiettivo quello di creare, come invece avvenuto in Italia, un ulteriore livello di controllo, da affidare in esclusiva al CSE, per prevenire i reati propri dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Il successivo D. Lgs. n° 528/1999 apportò alcune modifiche eliminando, tra l’altro sia l’obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza, sia rivedendo, ma solo in parte, gli obblighi del CSE.

 

Il successivo D.P.R. n° 222/2003, stabilì i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano Sostitutivo nonché definì la tipologia e le modalità di stima dei costi per la sicurezza.

Nel 2008, il legislatore, nel D. Lgs. n. 81/2008 (impropriamente denominato “Testo Unico Sicurezza”), dedicò l’intero Titolo IV ai cantieri temporanei o mobili apportando una serie di modifiche e integrazioni al precedente e specifico corpus normativo, con l’intento di migliorare l’efficacia dell’azione prevenzionale in questo particolare settore.

Infine, l’anno dopo, con il D. Lgs. n. 106/2009, accanto a significativi e importanti cambiamenti, resisi perlopiù necessari per correggere una serie di palesi errori e carenze del precedente D. Lgs. n° 81/2008, si perse, ancora una volta, l’occasione di apportare opportune modifiche per creare i presupposti affinché la sicurezza fosse realmente integrata nel progetto di un’opera e per fare chiarezza su alcuni punti nodali venuti alla luce nei precedenti tredici anni, continuando così a mantenere ancora insoluti alcuni importanti problemi applicativi nello specifico settore.

Oggi, dopo più di 20 anni, si continuano a scontare le conseguenze delle mancate soluzioni ai citati problemi con gli addetti ai lavori costretti a scontrarsi con interpretazioni variegate delle norme ma che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni sulla loro concreta applicabilità.

Per avere conferma di quanto affermato, basterebbe contare i contributi interpretativi, linee guida, ecc. sull’applicazione di quello che è oggi l’attuale Capo I del Titolo IV che sono stati pubblicati in Italia negli ultimi anni sull’argomento “sicurezza cantieri” sia dalla Commissione Interpelli che da associazioni d’imprese, enti di vigilanza, enti paritetici, ordini e collegi professionali, ecc..

Nonostante tutto ciò, ancora oggi, non sono definiti con chiarezza:

  • quale sia il campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, visti gli attuali contenuti dell’allegato X;
  • la necessità di integrare la sicurezza fin dalla concezione dell’opera;
  • come devono essere coinvolti gli altri attori del processo costruttivo neanche citati nella norma come il progettista e il direttore dei lavori per il committente;
  • i rapporti che devono sussistere tra i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ed i progettisti e direttori dei lavori;
  • il ruolo del CSP e del CSE;
  • il rapporto tra PSC e DUVRI in un appalto all’interno di un’azienda dove c’è un committente che è anche datore di lavoro;
  • i requisiti concreti, e non solo documentali, di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;
  • la gestione dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
  • ecc., ecc..

Del resto per avere conferma che la confusione, dopo 20 anni, regni ancora sovrana, basta farsi un giro sui principali forum e social professionali e leggere l’oggetto degli interventi e delle discussioni, per averne evidenza.

Questa poca chiarezza delle regole, aperta di conseguenza alle più variegate interpretazioni, porta gli addetti ai lavori come, il CSP e il CSE, a concentrarsi su aspetti formali con l’obiettivo di creare una gestione difensiva delle proprie funzioni, perdendo di vista gli aspetti sostanziali per un’efficace gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri.

A questo punto, perché non lanciare una provocazione, mettendo nero su bianco una serie di proposte di modifica che semplifichino e rendano più efficace l’attività degli addetti ai lavori, in modo da costituire una base di discussione tra gli addetti ai lavori?

 

Questa è l’idea che c’è dietro questo contributo che non ha la pretesa di colmare una impasse legislativa o le palesi carenze del legislatore riguardo la conoscenza sul campo dei problemi reali del settore ma ha solo l’obiettivo di creare i presupposti per aprire un tavolo di confronto tra gli addetti ai lavori.

 

Cominciamo dal campo di applicazione (in grassetto corsivo le modifiche proposte).

Qui, per chiarire la strana situazione venutasi a creare dopo il provvedimento di modifica del Capo I del Titolo IV che ne ha esteso l’applicazione anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche (D.I. 22 luglio 2014), quale ennesima prova che in Italia si legifera sotto spinte emozionali – emergenziali, è necessario rivedere la lettera g) del comma 2 dell’art. 88 modificandolo come segue:

 

<< Le disposizioni del presente capo non si applicano: .. omissis g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X;>>

Il successivo art.89 comma 1, riguardante le definizioni, necessita di modifiche per quanto riguarda la definizione di Responsabile dei Lavori (lett. c):

  • <<responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, il responsabile dei lavori, ove espressamente incaricato dal committente, è il responsabile del procedimento;>>

 

Come noto, la nomina del Responsabile dei Lavori non è un obbligo del committente ma una sua facoltà. Pertanto, anche nell’ambito degli appalti pubblici, il trasferimento di responsabilità penali non può avvenire con un automatismo funzionale ma deve dipendere da un atto di nomina/designazione e deve essere espressamente accettato dal nominato/designato che, in questo caso, non può che essere il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

Una modifica la merita anche la successiva lettera i) riguardante la definizione di impresa affidataria. Per evitare che ci siano imprese affidatarie che, pur prive di una benché minima organizzazione, acquisiscano e subappaltino la totalità dei lavori nell’ambito degli appalti privati, creando quelle pericolose catene di subappalti, è opportuno modificare la definizione di questa tipologia d’impresa:

 

  • << Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che realizza l’opera o parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro e che nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Omissis …….>>.

 

Poi, per l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) definita alla successiva lettera l), è necessario specificare che l’ITP deve fare riferimento allo specifico lavoro da affidare:

<< idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché dotazione e disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento all’esecuzione dei lavori da realizzare.>>.

E’ importante anche inserire tra le definizioni anche quelle di altre due figure professionali presenti nel processo costruttivo e cioè il Progettista (nelle sue varie declinazioni) e il Direttore dei Lavori per il Committente:

<<lettera m) Progettista: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale e incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, della progettazione dell’opera, sia essa complessiva o architettonica, strutturale, impiantistica.>>

 

<<lettera n) Direttore dei lavori: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale ed incaricato dal committente, nei casi previsti dalla normativa vigente, quale responsabile della direzione dei lavori.>>

Analogamente andrebbe definito, al fine di evitare confusione, cosa s’intende per costi della sicurezza e oneri della sicurezza.

<<lettera o) Costi della Sicurezza: i costi che derivano, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore per la progettazione secondo quanto previsto dal p. 4 dell’Allegato XV al presente decreto;>>.

<<lettera p) Oneri della sicurezza: oneri afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa riguardanti gli oneri a carico di ciascun datore di lavoro per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere.>>.

 

Passando al successivo articolo 90, la prima osservazione non può che farsi riguardo il comma 1 dove anche al committente privato, viene chiesto, nelle fasi di progettazione dell’opera, di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

  1. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  2. all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Il sig. Rossi, classico committente privato, quasi sempre, non ha le competenze per adempiere a questi obblighi ed il RL non è quasi mai da questi nominato al fine di contenere le spese. Poi non si può mantenere il “doppio binario” con i lavori pubblici dove il progettista è parte attiva vista la previsione dell’art. 91 comma 1-bis. Pertanto, in questa situazione, l’unico soggetto portatore di competenze tecniche specifiche è il progettista e, pertanto, questa figura va coinvolta fin dall’inizio così da poter almeno mettere la basi per l’integrazione della sicurezza fin dalla concezione dell’opera (potenzialmente anche nel caso in cui l’esecuzione dei lavori sia effettuata da un’unica impresa, visto che il comma 1 dell’art. 90 prescinde, per la sua applicazione, dalla nomina del CSP/CSE). Le scelte devono essere effettuate con la collaborazione del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e integrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

 

<<Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori e il progettista, nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al momento delle scelte progettuali ed organizzative, si attengono ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori e il progettista prevedono nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative di cui al p. 1.1.1 lett. a) dell’allegato XV al presente decreto, sono effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all’art. 100 del presente decreto.>>.

 

Il successivo comma 2 dell’art. 90 va modificato richiedendo espressamente al committente o al responsabile dei lavori, la verifica dell’avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo.

<<Comma 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, verifica l’avvenuta redazione dei documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).>>

 

Il successivo comma 3 dell’art. 90 riguarda la nomina del CSP; seguendo anche la fonte primaria e cioè la direttiva 92/57/CEE, per opere di notevole dimensione e/o complessità può risultare necessario procedere alla nomina di più coordinatori (la direttiva lo prevede espressamente – vedi art. 5). Provocatoriamente va anche ricordato che la citata direttiva ha imposto la nomina del CSP se in cantiere sono presentipiù imprese e non se in cantiere sono presenti più imprese anche non contemporaneamente, essendo questa una aggiunta del nostro legislatore. Infatti, pragmaticamente, il legislatore europeo aveva ritenuto che non ci fosse bisogno di alcun coordinamento se in cantiere non fossero state presenti, nello stesso tempo, almeno due imprese, in quanto sarebbero venute meno le interferenze tra di esse. Estremizzando, si pensi ad esempio, ad un’impresa che esegue, dopo aver stipulato un contratto d’appalto aperto, per conto di un’azienda multiutility, una serie di interventi di manutenzione sulla rete idrica in varie zone di un comune e ad un’altra impresa specializzata, in subappalto dalla prima, che esegue, solo dopo che sono terminati tutti i lavori di manutenzione eseguiti dalla prima impresa, i ripristini del manto stradale (cosa che può avvenire anche dopo settimane dal termine dei lavori della prima impresa). Oppure, sempre nel caso di un contratto d’appalto aperto dove l’affidataria invia su un cantiere solo il suo subappaltatore per eseguire i lavori. In questi casi, quale è il rischio d’interferenza tra le attività delle due imprese tale da necessitare la nomina dei coordinatori per essere governato? Ovviamente, per il personale operante, i rispettivi datori di lavoro sono sempre gravati dagli obblighi di tutela, ivi compreso quello di posizionare correttamente la segnaletica prevista dal Codice della Strada, avere personale formato nel rispetto di quanto previsto dal D. I. 4 marzo 2013, ecc., ecc..

 

<< Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d’ingegneria civile di cui all’allegato X, anche  non   contemporanea,   il  committente,  anche  nei  casi  di coincidenza  con  l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente   all’affidamento   dell’incarico  di  progettazione, in relazione alle dimensioni e complessità dell’opera, designa uno o più coordinatori per la progettazione che devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.>>

Analoga scelta per il successivo comma 4 riguardante la nomina del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dell’opera (CSE).

 

<<Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più̀ imprese esecutrici di lavori edili o d’ingegneria civile di cui all’allegato X, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, in relazione alle dimensioni e complessità dell’opera, prima dell’affidamento dei lavori designa uno o più coordinatori per l’esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.>>

Per rendere più difficili fenomeni elusivi riguardo la nomina del CSP e porre le basi affinché questi possa operare fin dalla fase progettuale, si può prevedere espressamente un apposito comma aggiuntivo:

 

<<Comma 4bis. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all’amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione. In assenza di tale comunicazione, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.>>.

 

Spesso, in fase di esecuzione, il CSE non è messo preventivamente al corrente di cambiamenti nel progetto e nelle modalità di esecuzione dell’opera. Pertanto è opportuno rafforzare l’importanza di un suo preventivo coinvolgimento prevedendo uno specifico rimando così da dargli modo di essere parte attiva anche in questa fase.

 

<<Comma 5bis. Il committente o il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori, in caso di varianti progettuali da effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l’esecuzione ai fini dell’adeguamento dei documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).>>

 

Il successivo articolo 91riguarda il CSP; nella direttiva 92/57/CEE si parla di “Compiti dei coordinatori” mentre è per il Committente, il Responsabile dei Lavori e i datori di lavoro che si parla di “Responsabilità” (artt. 5 e 7 della direttiva 92/57/CEE). Tenuto conto di questa differenza, di certo di non poco conto, va ricordato che ancora oggi, fatte salve poche eccezioni, la progettazione dell’opera è del tutto slegata dall’attività di coordinamento sicurezza in fase di progetto. La conseguenza è che il CSP entra in gioco quando ormai le scelte progettuali sono state già definite e il PSC e il fascicolo divengono degli elaborati di ben poca utilità in quanto privi delle scelte progettuali ed organizzative. Per evitare tale situazione si può prevedere al comma 1 dell’art. 91 un’ulteriore lettera:

 

<< art. 91 comma 1, lett. c). Nella fase di progettazione dell’opera il coordinatore per la progettazione promuove incontri di coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori e con il progettista al fine di dare attuazione agli obblighi di cui ai comma 1 e 2>>.

 

In merito poi a quanto previsto dall’art. 91 comma 2-bis a proposito della valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni bellici, appare poco sensato che tale compito sia attribuito al solo CSP. In genere, come avviene negli altri Paesi della UE, tale attività è gestita almeno a quattro mani con il progettista dell’opera, in quanto trattandosi di scelte progettuali, questa figura non può essere esclusa dal processo valutativo e decisionale. Pertanto, il comma 2-bis andrebbe modificato come segue:

 

<<Art. 92 comma 2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal progettista con la collaborazione del coordinatore per la progettazione. Quando il progettista coordinatore per la progettazioneintenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis…. Omissis>>

 

Per quanto riguarda l’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), rammentando che anche in questo caso nella direttiva 92/57/CEE si parla di “Compiti” e non di “Obblighi”, in Italia questa figura continua ad essere percepita come un controllore aggiunto o un ufficiale di polizia giudiziaria supplente, grazie a come sono stati previsti gli obblighi a suo carico. In Italia non si è capito o non si è voluto capire che il CSE è un tecnico che “progetta e dirige” la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro ed ai suoi dirigenti e preposti e non ha alcun titolo per controllare le maestranze ma soprattutto non può essere ritenuto responsabile per inadempienze ad obblighi di legge commesse da altri. Ancora oggi, nonostante la Cassazione Penale abbia cominciato a vedere sotto un’ottica ben diversa tale figura (a partire dal 2010 con numerose pronunce), l’approccio iniziale seguito da enti di vigilanza e magistratura, non è stato ancora smantellato. Per tale motivo, si reputa opportuno rivedere l’intero art. 92 riavvicinandosi a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE dove tale figura, come detto prima, è visto come un regista della sicurezza e non come un controllore aggiunto.

 

Innanzi tutto la lett. a) del comma 1 va modificata per allinearci a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE. La successiva lett. b) va completamente modificata perché i POS sono sempre più di uno; poi, al CSE può essere richiesta solo una verifica di conformità dei POS allo standard previsto dall’allegato XV perché l’obbligo di risultato in termini di idoneità del POS spetta al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Quindi, non è certo corretto pensare che il CSE assuma un profilo di responsabilità anche per i rischi specifici dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa esecutrice. La richiesta contenuta nella lettera d) va eliminata in quanto si ritiene sia un obbligo non pertinente all’attività del CSE e che riguarda, invece, le Parti Sociali.

Questa previsione va invece sostituita con un’altra (nuova lettera d)) che preveda per il CSE il compito di definire una programmazione periodica delle attività di coordinamento.

 

La successiva lettera e) del comma 1 dell’art. 92 va modificata rivedendo le modalità di rilevamento delle inosservanze riscontrate alle prescrizioni del PSC che devono essere “direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere” per ribadire che il CSE non può essere sempre chiamato a rispondere per “reati propri” commessi da altri soggetti in un qualunque momento temporale in cui lui non è presente in cantiere. Sempre nella stessa lett. e) è stata stralciata la previsione di comunicazione ad ASL/DTL del committente/RL in caso di sua mancata attivazione in quanto tra queste figure e il CSE c’è, alla base, un rapporto fiduciario e il CSE, come detto prima, non è un ufficiale di polizia giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio.

 

Infine, alla lett. f) si è specificato che la sospensione dei lavori deve scattare quando il pericolo grave ed imminente viene riscontrato dal CSE durante i sopralluoghi i cantiere.

 

<<Art. 92 – Compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) coordina l’applicazione, da parte delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100;

b) verifica la conformità dei piani operativi di sicurezza delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici ai contenuti dell’allegato XV e la congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 e:

1) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento   di   cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

2) redige, nei casi di cui all’art. 90 comma 5, il piano di sicurezza e coordinamento per la parte rimanente dell’opera da eseguire e predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;

3) valuta le proposte delle imprese dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

4) verifica che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione e, in base al cronoprogramma dei lavori in cui sono evidenziati i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, effettua i sopralluoghi in cantiere e le riunioni di coordinamento al fine di attuare i compiti previsti dal presente articolo;

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) contesta per iscritto, alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, le inosservanze direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere alle disposizioni del piano di cui all’articolo 100. Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi non si adeguano alle richieste del coordinatore per l’esecuzione propone al committente o al responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti o il loro allontanamento dal cantiere o la risoluzione dei contratti.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato durante i sopralluoghi in cantiere, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il successivo articolo 93 riguarda la “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”. Qui è opportuno effettuare una modifica al comma 1 specificando che il trasferimento delle responsabilità soggettive dal committente al RL deve avvenire con uno specifico atto.

<<art. 93 comma 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico espressamente conferito al responsabile dei lavori con specifico atto in cui sono indicati gli obblighi trasferiti>>

L’articolo 94 riguarda gli “Obblighi dei lavoratori autonomi”; qui si reputa opportuno evidenziare che anche i lavoratori autonomi si devono attenere a quanto previsto nel PSC.

<<Art. 94 comma 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e alle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100.>>

Per l’articolo 95 riguardante le “Misure generali di tutela” è necessario citare anche i dirigenti al comma 1 visto che tutti questi obblighi sono delegabili.

<<Art. 95 comma 1. I datori di lavoro e i dirigenti delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:….. omissis >>

 

Al successivo articolo 96Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, è necessario scorporare dal comma 1 gli obblighi delegabili.

<< I datori  di  lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici anche nel caso in  cui  nel  cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: … omissis..

e) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti, delle macerie e dei rifiuti in genere avvengano correttamente;>>

L’obbligo di redazione del POS, trattandosi di un obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro, diventa il comma 1-bis:

 

<<Art. 96 comma 1-bis. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il   piano   operativo   di   sicurezza   di   cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) i cui contenuti minimi sono definiti all’Allegato XV.>>

Il precedente comma 1-bis diventa il comma 1-ter e prevede quanto segue:

 

<< Art. 96 comma 1-ter. La previsione di cui al comma 1-bis non si applica alle mere forniture di materiali o di attrezzature o di servizi. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 commi 1 e 2.>>

Per il comma 2 è necessario ribadire che in un cantiere esiste un coordinamento a due livelli; il primo, di tipo operativo, a carico dell’impresa affidataria verso i propri subappaltatori; il secondo, di tipo macro-organizzativo, a carico del CSE. Pertanto il comma 2 si può modificare come segue:

 

<< Art. 96 comma 2. L’accettazione da parte di ciascun datore  di lavoro delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, la redazione del piano operativo di sicurezza e l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 95 e dall’art. 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) e comma 1-bis costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento   alle   disposizioni  di  cui  all’articolo 17  comma 1, lettera a),  all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5 e all’art. 29 comma 3>>

All’articolo 97Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa affidataria”, le modifiche proposte riguardano solo l’inserimento dei dirigenti, visto che si tratta di obblighi delegabili, accanto al datore di lavoro come soggetti destinatari degli obblighi.

All’articolo 98Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”, è necessario definire con maggior chiarezza il contesto lavorativo in cui deve essere maturata l’esperienza lavorativa. Pertanto, alle lettere a), b) e c) del comma 1, lasciando immutati i rispettivi periodi temporali (1, 2 o 3 anni di esperienza) per i soggetti in possesso di laurea magistrale, laurea o diploma, è opportuno aggiungere alla fine, nel caso della lettera), il seguente periodo:

 

<<…… nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative, per almeno un anno, nella progettazione o direzione lavori o nei cantieri per l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato I;>>.

Idem per le lettere b) e c).

Per quanto riguarda la Notifica preliminare dell’articolo 99, essendo questa solo uno strumento informativo per ASL e DTL ai fini della programmazione delle attività di vigilanza, non ha senso prevedere l’invio di un aggiornamento ogniqualvolta entra in cantiere una nuova impresa esecutrice oltre quelle già comunicate. Pertanto, è opportuno semplificare e prevedere l’aggiornamento delle notifica solo nei casi previsti da un nuovo comma 1-bis.

 

<< Art. 99 comma 1-bis. Gli aggiornamenti della notifica preliminare devono essere trasmessi all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti limitatamente ad eventuali modifiche riguardanti:

a) i punti 3, 5, 6 e 7 di cui all’allegato XII al presente decreto;

b) l’affidamento dei lavori o di parte di essi ad altre imprese affidatarie.>>

L’articolo 100 riguarda il Piano di Sicurezza e Coordinamento; qui si reputa opportuno modificare il comma 4.

 

<<Art. 100 comma 4. I datori di lavoro delle affidatarie e delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, ove eletti o designati, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e ne danno contestuale comunicazione al coordinatore per l’esecuzione.>>

 

Anche il comma 6-bis va modificato perché i SAL (Stati Avanzamento Lavori) li fa il direttore dei lavori per il committente e, pertanto, non può non essere coinvolto.

<<Art. 100 comma 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, e il direttore dei lavori, assicurano l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, si applica l’articolo 105, comma 14, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo>>

 

Passando agli allegati al Titolo IV, appare evidente che un primo intervento lo si debba fare sull’Allegato X, al fine di riavvicinarci a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE ed evitare un’estensione ingiustificata a lavori che non possono essere classificati come “lavori edili o d’ingegneria civile”.

<<Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89 comma 1, lettera a)

  1. Scavo e sterro.
  2. Costruzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
  3. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
  4. Equipaggiamento di opere realizzate e finalizzato al loro utilizzo
  5. Ristrutturazione e trasformazione di opere fisse, permanenti o temporanee, già esistenti in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
  6. Rinnovamento e riparazioni di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.
  7. Smantellamento e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.
  8. Conservazione e manutenzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.
  9. Opere stradali, ferroviarie, aeroportuali, idrauliche, marittime e idroelettriche
  10. Opere di bonifica e di sistemazione forestale solo per la parte che comporta lavori edili o d’ingegneria civile.

 

Nell’Allegato XIV, si reputa opportuno ridurre a 24 ore i contenuti del modulo giuridico e a 48 ore i contenuti del modulo tecnico, lasciare immutata a 16 ore la durata del modulo metodologico-organizzativo ed utilizzare le 8 ore ricavate portando il modulo della parte pratica da 24 a 32 ore.

 

Per quanto riguarda l’Allegato XVContenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, le modifiche proposte riguardano:

  • al p. 1.1.1 gli aggiornamenti legislativi relativi al nuovo D. Lgs. n° 50/2016;
  • al p. 2.1.2 lett. b) una maggiore esplicitazione di chi sono i soggetti con compiti di sicurezza:

<< 2.1.2 lett. b): l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del committente, del responsabile dei lavori, ove nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

  • al p. 2.2.1 lett. b1) inserendo altri fattori esterni che possono comportare rischi per il cantiere:

<< p. 2.2.1 lett. b1): a lavori stradali, autostradali, idraulici, aeroportuali, portuali e ferroviari al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico veicolare, navale, ferroviario e aereo circostante, >>.

  • al p. 2.2.2 inserendo altri elementi da analizzare in riferimento all’organizzazione del cantiere:

<< p.2.2.2 lett. h): le eventuali modalità di accesso dei visitatori, degli altri soggetti non esecutori di lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X e dei mezzi di fornitura dei materiali;>>.

  • al p. 2.2.3 inserendo altri elementi da analizzare in riferimento alle lavorazioni:

<< p.2.2.3 lett. n). al rischio nei lavori all’interno di spazi confinati o ambienti sospetti d’inquinamento>>

<< p. 2.2.3 lett. o) al rischio relativo alle particolari condizioni climatico-ambientali.

Per quanto riguarda il punto 3.2 “Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza”, si reputa opportuno modificare le lettere g) ed l) come segue:

  • <<p. 2.2.3 lett. g): l’individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi specifici connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • << p. 2.2.3 lett. l) l’elenco dei corsi d’informazione, addestramento e formazione forniti a ciascun lavoratore dell’impresa occupato in cantiere.

 

Per il successivo punto 4 “Stima dei costi della sicurezza al p. 4.1.1, oltre ad aggiornare i riferimenti con il nuovo D. Lgs. n° 50/2016, è opportuno aggiungere la seguente lettera h), viste le risposte ai recenti Interpelli al riguardo:

 

<<p. 4.1.1 lett. h): della manutenzione, pulizia e climatizzazione degli apprestamenti di cantieri quali gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione ed infermerie;>>

Nell’Allegato XVI “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”, si reputa opportuno modificare i riferimenti agli elementi (Capitolo II) da prendere in considerazione al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione all’opera e quelle ausiliarie:

 

<< Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

  1. accessi ai luoghi e ai posti di lavoro;
  2. protezione dei luoghi e dei posti di lavoro;
  3. ancoraggio delle protezioni collettive;
  4. ancoraggio delle protezioni individuali;
  5. impianti di alimentazione e di scarico;
  6. approvvigionamento e movimentazione materiali;
  7. approvvigionamento e movimentazione attrezzature di lavoro;
  8. sostanze e materiali pericolosi;
  9. interferenze e protezione dei terzi;
  10. tavole allegate

 

Infine, all’Allegato XVII riguardante la Idoneità Tecnico Professionale, è opportuno apportare una serie di modifiche al fine di evitare che ci siano imprese “scatole vuote” che, in concreto, pur essendo totalmente destrutturate, acquisiscono appalti privati di lavori e poi subappaltano tutto, spesso effettuando un vero e proprio dumping imprenditoriale, con le più che ovvie ricadute negative in termini di qualità dell’eseguito nonché in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 

<<Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale

1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese affidatarie e le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5,del presente decreto legislativo
  3. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo
  5. dichiarazione in merito al numero dei cantieri contemporaneamente attivi al momento della presentazione della documentazione di cui al presente punto 2 corredata del numero medio dei propri lavoratori impiegati in ciascun cantiere.

3. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appaltodel contratto d’opera stipulato
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

4. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 3.>>

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione



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Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
04/04/2017 (08:13:51)
Caro Carmelo,
concordo ogni punto, si parla tanto e spesso di modifiche all'assetto normativo dei cantieri, questa mi pare la strada migliore che andrebbe percorsa. A proposito dei "compiti" e non "obblighi" della direttiva madre, che idea ti sei fatto a proposito del quadro sanzionatorio a carico dei csp/cse, spesso tirati in ballo anche per inesistenti reati di puro pericolo?
Ti saluto con affetto.
Giorgio Gallo.
Rispondi Autore: Maria Alessandra Tomasi - likes: 0
04/04/2017 (17:57:32)
Bene Carmelo! Bella proposta e quanto mai opportuna.
Di primo acchito due note:
- proponi di inserire la lett. c) al comma 1 dell'art. 90... ma quest'azione di coordinamento in fase di progetto sono anni che come CSP cerchiamo di attuarla.
A mio parere è il progettista che ha in mano i tempi e i contenuti della progettazione che dovrebbe promuovere incontri di coordinamento .. con tanto di sanzione se non lo fa !
- e allo stesso riguardo sistemerei anche il punto b-bis del medesimo comma.. che chiede al coordinatore di coordinare le azioni di cui al comma 1 dell'art. 90.. ma con le medesime difficoltà concrete espresse al punto precedente, ed espresse anche da te, dove dici che in fase di progetto si fa tutto tranne che coinvolgere il CSP.
Se c'è da firmare qualche proposta di modifica o partecipare a qualche gruppo di elaborazione (..con finalità concrete) io sono disponibile, se può servire.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
04/04/2017 (18:13:52)
Come Maria Alessandra, anche io sono disponibile ove ci sia l'opportunità di partecipare a qualche tavolo tecnico.
Saluti a tutti
GG
Rispondi Autore: Rocco Vitalec/o AIFOS - likes: 0
04/04/2017 (21:45:55)
Caro Carmelo
la settimana scorsa a Firenze abbiamo fatto un bel convegno dopo 20 anni della ex 494.
Mugliari ti ha più volte citato ricordando il "Circolo di Sander" e l'azione dei primi anni di applicazione della Direttiva Cantieri.
Ho letto con attenzione ma, come è corretto, bisogna legger e rileggere.
Come AiFOS siamo disponibili per portare avanti tua idea e molte delle proposte utili e condivisibili.
Rispondi Autore: Ignazio Cavalluzzi - likes: 0
06/04/2017 (12:30:02)
La proposta è interessante e ben articolata. Circa il problema della "Idoneità tecnico professionale" (ITP), Si rileva che diversi committenti sono comuni cittadini che hanno difficoltà a ritenere una impresa tecnicamente e professionalmente idonea, quindi oltre la modifica proposta deall'ing. Catanoso che migliora la situazione attuale, mi chiedo se non fosse possibile fare di più. Mi spiego, sarebbe opportuno che fosse la Camera di commercio (CDC) alla quale è iscritta l'impresa a certificare l'ITP della stessa con una sorta di "Patente ITP" divisa in categorie, ad es. A, B, C, etc. nelle quali fosse esplicitata la tipologia e capacità operativa dell'impresa. Allegati alla patente i documenti già indicati nell'allegato XVII. Così al committente meno esperto non resterebbe altro che richiedere la Patente dell'impresa per verificare la corrispondenza con i lavori da effettuare, mentre la responsabilità della relativa ITP sarebbe della CDC che l'ha rilasciata. Non so se sia fattibile, ma semplificherebbe di molto la vita a tanti "Committenti" comuni. Grazie per l'attenzione e un sentito ringraziamento all'ing. Catanoso per gli ottimi e puntuali contributi che fornisce agli operatori del settore.
Rispondi Autore: Emanuela Dal Santo - likes: 0
08/04/2017 (17:46:38)
Grazie Carmelo per la provocazione e per il lavoro di revisione e proposta già fatto.
Assolutamente d'accordo sulla necessità di coinvolgere maggiormente il progettista (ma aggiungerei anche il direttore dei lavori); d'accordo anche su una qualche funzione di controllo della camera di commercio o di qualche altro ente (anche se non è cosa semplice, come non deve essere semplice la famosa patente a punti, dato che non ha ancora visto la luce - per quanto in molti dicano che esiste ed è bloccata da qualche parte). Disponibile al confronto e alla concreta collaborazione.

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