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Il nuovo codice degli appalti pubblici e la sicurezza sul lavoro

Il nuovo codice degli appalti pubblici e la sicurezza sul lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

23/11/2016

Un intervento si sofferma sulle novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro nel nuovo codice degli appalti pubblici, il Decreto legislativo 50/2016. Le omissioni in materia di sicurezza, il RUP e la bozza delle future linee guida.


Bari, 23 Nov – Come ricordato anche nella recente intervista a Fantini, Varesi e Giovannone sulle novità del nuovo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il tema degli appalti deve essere rilevante in qualunque strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali. Ed è dunque importante aumentare la conoscenza degli aspetti innovativi di questo nuovo decreto ‘sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’.



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Per approfondire la conoscenza del D.Lgvo 50/2016 presentiamo una relazione, a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies, al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” che si è tenuto a Bari il 12 settembre 2016.

 

Nella relazione dal titolo “Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro” l’Ing. Paradies sottolinea che con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che “pure ha ridisegnato in modo profondo l’intera materia dei ‘Contratti’ Pubblici, non è stata modificata, né poteva esserlo, la struttura o le previsioni” del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgvo 81/2008 - TUSL), ma sono state “introdotte norme di coordinamento fra le previsioni del TUSL e quelle del ‘Codice’ tenuto conto:

- delle specificità delle diverse figure previste nelle due normative” ad esempio con riferimento alla figura del committente, del responsabile dei lavori e del responsabile unico del procedimento;

- “degli obblighi di ‘Trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità ecc.’ previste dalla contrattualistica pubblica;

- delle variegate modalità di scelta del contraente e di affidamento e gestione del contratto”.

 

E non bisogna dimenticare – continua il relatore - che “né il 163/2006 prima, né il D.Lgvo 50/2016 ora, hanno modificato il principio stabilito” all’articolo 26, comma 7 del D.Lgvo 81/2008 secondo il quale ‘per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto”. Dunque in caso di difformità di disciplina “le disposizioni del Codice prevalgono su quelle del D.Lgvo 81/2008” e dove nulla è previsto nel D.Lgvo 50/2016 “trovano applicazione le norme del TUSL”.

 

La relazione, che ricorda poi l’apertura al “riconoscimento di forme di premialità a favore di Operatori Economici che abbiano investito in ‘Salute e sicurezza sul Lavoro’ ed in modo specifico in sistemi di gestione ‘certificati’, riporta un esame dettagliato dei riferimenti alla Salute e Sicurezza sul Lavoro: “in tutto il Codice, su 220 articoli, e 25 Allegati ci sono circa 35 commi che fanno riferimento alla materia della SSL”.

 

Prima di riportare alcuni dei richiami e prescrizioni citate nella relazione, riprendiamo un commento più generale del relatore ai principi generali contenuti nei primi articoli del decreto.

 

S indica che il D.Lgvo 50/2016 “purtroppo continua a peccare di omissione nei confronti della Sicurezza”. Infatti “nei primi articoli nei quali si definiscono l’oggetto e l’ambito di competenza del Codice, l’unico riferimento alla ‘Sicurezza’ è quello relativo all’affidamento dei lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti titolari di titoli abilitativi”. E infatti previsto nella parte finale del comma 2 dell’articolo 1 che ‘oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza’.

E la relazione indica che questa è una “previsione non nuova perché già prevista all’art. 32 comma 1 lettera g del D.Lg.vo 163/2006 con la sola modifica del termine ‘oneri’ con ‘costi’”. Una differenza non di poco conto se si considera che “nel D.Lg.vo 50/2016 non è definito né il significato di ‘ costi della sicurezza’ né quello di ‘oneri della sicurezza’. Dobbiamo per forza fare riferimento alla definizione di ‘costi della sicurezza’ all’art. 100 ed all’allegato XV punto 4 del D.Lg.vo 81/2008”. E non troviamo “nessuna definizione” per “ oneri della sicurezza”.

Il relatore indica poi che un’altra occasione persa è “l’art. 4 c.1. che nell’indicare i principi relativi all’affidamento dei ‘Contratti pubblici esclusi’ individua ‘: …… rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica’”. Tutti “valori comprensibili e condivisibili”, ma manca un riferimento alla “Salute e sicurezza sul lavoro”.

 

Il relatore si sofferma, sempre riguardo al D. Lgvo 50/2016, sull’individuazione di committente, responsabile dei lavori e responsabile unico del procedimento (RUP).

 

Si indica che se una “figura chiave” in materia di sicurezza (Titolo IV TUSL) è quella del “Committente”, questa figura “nell’ambito del Codice non compare neanche una volta se non per definire il ‘Profilo del committente’ ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, ed in qualche altro punto relativo allo svincolo di garanzie di cui all’art. 103. (commi 5, 8 , ecc.)”.

 

Inoltre all’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 vengono definiti ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento (‘svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti’)”. Tuttavia tra i molteplici compiti del RUP “non vengono però esplicitati quelli relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro. È pur vero che per quanto già detto è in vigore la previsione dell’art. 89” (lettera c, comma 1) del D.Lgvo 81/2008.

 

Inoltre unico riferimento al Responsabile dei Lavori è, sempre nell’art. 31, “l’indicazione riportata nel comma 13 ‘… è vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati’”. Si ricorda poi che (comma 5) ‘L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8’.

 

Il relatore indica che queste Linee Guida – “unitamente ai circa 50 atti o decreti attuativi” - sono “in fase di emanazione” e riporta indicazioni tratte dalla bozza “inviata al Consiglio di Stato, alla Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica ed alla Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati”.

 

Rimandando ad una lettura integrale della relazione, che riporta molte indicazioni sulle possibili novità di queste linee guida, si segnala che la bozza al punto 2 (Compiti del RUP) indica (2.1) che ‘fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia’ . Sono poi riportate anche altre indicazioni della bozza sui compiti del responsabile unico del procedimento. Ad esempio la bozza indica che - punto e) 2.2 – il RUP ‘assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività’.

 

Concludiamo che l’intervento, su cui ci soffermeremo ancora in un prossimo articolo, affronta anche altri aspetti del D.Lgvo 50/2016: livelli di progettazione, idoneità tecnico-professionale, fase esecutiva, premialità, costi della sicurezza, offerte anomale, …

 

 

Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro”, relazione a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 960 kB).

 

Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro”, presentazione a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 859 kB).

 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

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Rispondi Autore: Simone Bianchi - likes: 0
23/11/2016 (11:49:25)
Come d'abitudine rimane la disgiunzione tra la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e gli altri aspetti del lavoro. Parliamo di "Cultura della sicurezza", continuiamo a parlarne - senza stancarci - perchè ad oggi l'obiettivo è assai lontano!

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