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Cantieri: committente, direttore e responsabile dei lavori

Cantieri: committente, direttore e responsabile dei lavori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

10/12/2015

Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sulle definizioni e sul ruolo nei cantieri del committente dei lavori edili, del responsabile dei lavori e del direttore dei lavori.

 
Roma, 10 Dic – L'individuazione dei vari soggetti nelle attività in cantiere è un momento importante nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro: ad ogni soggetto sono attribuiti precisi adempimenti e obblighi con responsabilità sanzionabili in via amministrativa, penale e civile.
In particolare, nella logica della responsabilità e, quindi, delle competenze determinanti obblighi e adempimenti, “i soggetti possono essere ricondotti a tre fattispecie:
dominus: committente e/o responsabile dei lavori (RL);
supporti e ausili: progettista, direttore dei lavori (DL), coordinatori della sicurezza (CSP e CSE);
esecutori: impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi”.
E sono da considerare, inoltre, “soggetti interessati” gli “organismi deputati al controllo e alla vigilanza e quelli organizzatori dei corsi in materia di sicurezza”.

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A presentare in questo modo alcuni importanti attori della sicurezza nei cantieri è un documento Inail dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, una pubblicazione che si rivolge a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008 e che propone schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi.
 
Riguardo ai soggetti descritti sopra, il documento - elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – si sofferma in particolare su committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la progettazione (CSP), coordinatori per l'esecuzione (CSE), imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
 
Ad esempio riguardo alla figura del committente viene ricordata innanzitutto la definizione del Testo Unico: ‘il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto’. Tale definizione “pone inevitabilmente questioni inerenti il rapporto sussistente con l'appalto”.
In particolare si indica che è con l'introduzione del D.Lgs. 494/1996 che “il committente assurse a figura centrale nei processi di sicurezza in quanto titolare del potere decisionale e di spesa. Particolare accento, peraltro, è stato da sempre posto in merito alla questione della corretta identificazione del committente, che deve essere, sostanziale e non formale, anche per evitare rischi di indebite speculazioni (es.: sottoscrizione di contratti d'appalto da parte di prestanome di comodo, ecc.)”.
 
In merito all’ultima parte della definizione “il fatto che il legislatore abbia precisato che per le opere pubbliche il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, porta a ritenere che nel committente di opere private tale potere possa mancare”.
 
In ogni caso “una prima caratteristica della definizione di committente è l'apparente scollegamento dal committente in senso civilistico, e cioè di quelle desumibile dal codice civile. Infatti sotto il profilo contrattuale obbligazionario è ritenuto committente colui che incarica o conferisce a un'altra parte (contraente) un'obbligazione (avente per oggetto una prestazione patrimoniale). Con il contratto il committente diventa, a sua volta, obbligato al pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione commissionata”.
 
Ed è evidente – continua il documento – che “il committente civilistico può essere persona diversa dal soggetto nell'interesse del quale l'opera viene eseguita, intendendo per interesse il beneficiario dell'opera e non il titolare di un qualche diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) o altro diritto (conduttore, superficiario, affittuario, ecc.). Probabilmente la locuzione ‘per conto del quale’ utilizzata dal legislatore andrebbe precisata, viste le responsabilità penali previste per questa figura, ciò al fine di determinare con maggiore semplicità la figura del committente (vedi casi di edifici aventi più proprietari che gestiscono appalti separati)”.
 
E, concludono a questo proposito gli autori del documento, se “il fine è quello di individuare nel committente il soggetto a cui compete l'obbligo di ‘pretendere’ il requisito di sicurezza nei lavori relative alle opere edilizie (e che determinano la formazione di un cantiere edile), forse
sarebbe sufficiente definirlo come ‘persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto, anche in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso’.
 
Veniamo invece al responsabile dei lavori.
 
A proposito di questa figura si ricorda la nuova definizione del responsabile dei lavori dovuta al D.Lgs. 106/2009:  ‘soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti
ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento’.
La nuova definizione ha dunque “risolto la questione generatasi circa l'obbligatorietà di nominare tale figura che, per alcuni, sembrava dover coincidere con il progettista, per la fase di progettazione, e con il direttore dei lavori, per la fase di esecuzione”.
Ricordiamo, per chiarezza, che se il committente non ricorre alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà – come indicato in un articolo dell’avvocato Dubini – “in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Tornando al documento dell’Inail ci soffermiamo brevemente, per concludere, su alcune indicazioni relative a direttore dei lavori e responsabile dei lavori: le figure, e le conseguenti responsabilità, “vanno in ogni caso tenute ben distinte”.
 
Intanto si ricorda che nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 98, questi due soggetti hanno facoltà di svolgere le funzioni sia di CSP (coordinatore per la progettazione) che di CSE (coordinatore per l'esecuzione).
 
Inoltre in relazione alla possibilità di confondere la figura del direttore dei lavori con quella del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, rimandiamo agli approfondimenti di un articolo di PuntoSicuro sul tema e concludiamo con le parole del documento che riporta le conclusioni di una sentenza della Corte di Cassazione.
Riguardo al direttore dei lavori si indica infatti che, “per giurisprudenza costante, è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”( Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2014, n. 3717- Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio quando gli viene affidato con clausola contrattuale il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si inserisce in concreto nei lavori stessi).
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 12.43 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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RTM
 
 
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