Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Thyssenkrupp: le pene sono da rideterminare

Thyssenkrupp: le pene sono da rideterminare
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

29/04/2014

La sentenza della Corte di Cassazione sull’incendio alla Thyssenkrupp del 6 dicembre 2007 sottolinea le responsabilità, ma annulla le condanne con rinvio per una loro rideterminazione e conferma la derubricazione da omicidio volontario a omicidio colposo.

Roma, 29 Apr – Nella notte del 24 aprile 2014 è arrivata l’attesa sentenza della Corte di Cassazione che a Sezioni unite ha riconosciuto la colpevolezza di tutti i sei imputati per gli incidenti seguiti all’incendio della Thyssenkrupp di Torino ma ha annullato le condanne con rinvio ad un nuovo dibattimento per ridefinire le pene.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Prima di arrivare al dettaglio della sentenza della Cassazione  è bene fare una breve sintesi di quanto accaduto in questi anni in relazione all’incidente di Torino del 6 dicembre 2007.
 
Per l’incendio che provoca ben sette morti tra gli operai, il dibattimento si apre il 15 gennaio del 2009.
Quasi cento udienze, nuovi protocolli di indagine in materia di infortuni sul lavoro, un’attenzione mediatica inusuale, l'eccezionalità dei reati contestati ai sei imputati chiamati a rispondere del rogo: tutti elementi che fin da subito mostrano quanto tali vicende giudiziarie siano destinate ad avere innumerevoli conseguenze sui futuri processi per incidenti sul lavoro.
 
La sentenza di primo grado arriva il 15 aprile 2011. Una sentenza storica: viene condannato l'amministratore delegato Harald Espenhahn a 16 anni e mezzo di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale (e altri dirigenti a pene dai 10 ai 13 anni di carcere).
 
Si passa al secondo grado di giudizio.
Il processo d’appello parte il 28 novembre 2012 e la sentenza arriva il 28 febbraio 2013. La Corte d’Assise d’appello di Torino indica che gli imputati agirono “nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati” e arriva alla derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente, con conseguenti riduzioni di pena. Ad esempio per Harald Espenhahn, da 16 anni e mezzo di carcere si passa a 10 anni.
Un ribaltamento parziale della sentenza di primo grado che tuttavia, come sottolineato ai nostri microfoni da Raffaele Guariniello - coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino – accoglie l’impianto accusatorio allestito dal pool, “condanna tutti gli imputati, condanna la società come ente in base alla responsabilità amministrativa, mette in luce la riconducibilità di questa tragedia alle scelte strategiche di fondo, cioè alla politica della sicurezza dell’azienda. Quindi costituisce un grande ammonimento per tutte le imprese”.
 
Si arriva infine al ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello, richiesto con diverse motivazioni da entrambi le parti, e alla sentenza del 24 aprile 2014.
 
Malgrado il procuratore generale Carlo Destro avesse chiesto la conferma delle pene inflitte in appello per omicidio colposo (dieci anni di carcere per Harald Espenhahn, dai nove ai sette anni per i dirigenti Gerald Priegnitz e Marco Pucci, il direttore dello stabilimento Raffaele Salerno, il responsabile dell’area tecnica Daniele Moroni e l’ RSPP Cosimo Cafueri), le Sezioni Unite penali della Cassazione annullano le condanne con rinvio per rideterminare le pene.
Ci vorrà dunque un nuovo processo d’Appello per stabilire gli anni di condanna per i dirigenti della Thyssenkrupp poiché alcuni reati minori sono stati riconfigurati.
 
La sentenza conferma la responsabilità dei sei imputati per omicidio colposo - escludendo tuttavia definitivamente le ipotesi di omicidio volontario – e annulla una parte della sentenza di appello relativa a una circostanza aggravante.
Restano poi invariati i risarcimenti riconosciuti alle vittime e le sanzioni per la responsabilità amministrativa della Thyssenkrupp che in base al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001  “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” era già stata condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, nonché all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi, al divieto di pubblicizzare i prodotti sempre per sei mesi, alla confisca di 800mila euro.
 
Nella ricostruzione dei fatti - letta dal giudice relatore Rocco Blaiotta - le responsabilità sono chiare.
Si ricorda “l’inefficienza e l'inidoneità dei meccanismi di emergenza dello stabilimento a svolgere le loro funzioni”, si indica che “la situazione dell'impianto era di grave degrado, la pulizia non era accurata mentre è importante che in strutture di questo tipo sia rimossa la presenza di materiale infiammabile”. E non si nasconde che dopo l’incidente “gli ispettori della Asl rilevarono ben 116 violazioni” relative alla sicurezza e che quando gli operai tentarono di intervenire sulle fiamme “il primo estintore risultò non funzionante, venne poi srotolata una manichetta antincendi ma l'apparato di spegnimento non funzionò per la mancanza di pressione”, che “anche l'operazione di allarme risultò farraginosa e impossibile” e “i mezzi di soccorso ebbero difficoltà a entrare nello stabilimento”. Senza dimenticare poi che i lavoratori “non avevano ricevuto alcuna formazione professionale per mettersi in salvo dal rischio del flash fire in una struttura in cui gli incendi erano quotidiani”.
 
Se la sentenza della Cassazione conferma le pesanti colpe degli imputati e riconosce l'aggravante della previsione dell'evento, della colpa cosciente, tuttavia rende più difficile per il futuro, nei processi in materia di sicurezza, il riconoscimento dell’ omicidio volontario con dolo.
 
A commento della sentenza il procuratore Raffaele Guariniello sottolinea che, malgrado le indagini del suo pool fossero già chiuse in soli tre mesi, dopo sei anni e mezzo non si ha ancora una sentenza definitiva sul caso Thyssenkrupp. E conclude che “la giustizia deve essere più rapida altrimenti non appare adeguata. Chi di dovere, nel Governo, nel Parlamento e in ogni altra sede competente, ne prenda coscienza”.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: GG - likes: 0
29/04/2014 (11:04:58)
Ho sempre pensato, fin dall'inizio, che attribuire un reato di omicidio volontario per reati di evento legati alla sicurezza del lavoro è assolutamente assurdo e pretestuoso, qui ha giocato molto l'ambito emozionale e la ribalta mediatica che, seppur a ragione, dimentica che esiste una distinzione netta tra il "ti volevo ammazzare" ed il "non lo volevo ma ti ho ammazzato lo stesso". Senza entrare nel merito della consistenza delle pene nei due casi, non essendo materia mia, è ovvio e addirittura lapalissiano che comunque una differenza sostanziale c'è!
GG
Rispondi Autore: Andrea Ariani - likes: 0
04/05/2014 (10:55:54)
è invece uno schifo che tre gradi di giudizio non siano riusciti a consegnare un verdetto in un processo dove è PALESE chi ha le colpe e chi deve pagare.
Per GG: le ricordo che in primo grado era stato dato il DOLO EVENTUALE, che ha una sfumatura diversa dall'omicidio volontario. Si vada a rivedere la definizione e scoprirà che, dai fatti di cui si è a conoscenza, tale pena era lapalissiana.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
07/05/2014 (14:32:17)
Dissento, ed inizio col dire che si condanna non per la "pena che ci si merita" ma per il reato commesso e quindi in relazione alla legge violata.
Che la cassazione abbia ribaltato la questione è questo che era (per me) lapalissiano, infatti la invito ad andarsi a leggere l'art.43 del codice penale

IL DELITTO E' COLPOSO, O CONTRO L'INTENZIONE, QUANDO L'EVENTO, ANCHE SE PREVEDUTO, NON È VOLUTO DALL'AGENTE E SI VERIFICA A CAUSA DI NEGLIGENZA O IMPRUDENZA O IMPERIZIA, OVVERO PER INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE.

Io non credo che ci sia da aggiungere altro. Poi, sia chiaro, rispetto le opinioni diverse.

GG

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!