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Thyssenkrupp: depositate le motivazioni della sentenza

Thyssenkrupp: depositate le motivazioni della sentenza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

29/09/2014

Depositate il 18 settembre le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato le condanne con rinvio per una loro rideterminazione. L’impossibilità di aumentare le pene, la questione del dolo e la posizione del RSPP.

 
Roma, 29 Sett – Erano attese, non solo per motivare quanto già indicato dalla Corte di Cassazione sull’ annullamento delle condanne Thyssenkrupp con rinvio per una loro rideterminazione, ma specialmente per fornire quei contenuti giuridici che saranno poi il riferimento anche per future sentenze e non solo in materia di sicurezza sul lavoro.
Stiamo parlando delle motivazioni della sentenza n. 38343 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, depositata qualche giorno fa, il 18 settembre 2014. Ben 211 pagine che intervengono in modo molto approfondito su vari temi, non solo sullo specifico del caso “Thyssenkrupp”, dell’ incidente del 6 dicembre 2007, ma anche su varie problematiche giuridiche, ad esempio sul rapporto tra colpa cosciente e dolo eventuale.
 
Lasciando ad altri collaboratori di PuntoSicuro una disamina più dettagliata e giurisprudenziale delle novità scaturite dalle motivazioni depositate, vediamo innanzitutto di coglierne a caldo alcuni aspetti rilevanti.
Sono ad esempio di estremo interesse alcuni temi trattati nelle motivazioni: le posizioni di garanzia alla luce del D.Lgs. 81/2008, le responsabilità dell'RSPP, l'ambito di applicazione dell'art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele antinfortunistiche), la ricognizione dei principi che regolano la causalità nei reati colposi, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e il tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Che la sentenza sia anche un momento di valutazione e affermazione di questioni di diritto lo si può anche evincere dal suo corposo indice che riportiamo in conclusione di questa presentazione della sentenza.
 


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Una disamina giornalistica non può solo soffermarsi sui principi giuridici, ma coglie anche un dato più prosaico: la conferma di quanto si era detto all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione riguardo alla possibile diminuzione delle pene nel prossimo dibattimento della Corte d’Assise d’Appello.
Se ne era parlato anche all’interno di una nostra intervista al sostituto procuratore Raffaele Guariniello, che aveva accennato ad una richiesta di aumento della pena. Ma su questo la sentenza della Cassazione è chiara e scrive che le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate.
Riprendiamo brevemente un passaggio della Cassazione: “A ciò è da aggiungere che i reati di incendio colposo ed omicidio colposo sono certamente tra loro in concorso formale. Infatti i due eventi sono espressione dei medesimi fatti, della medesima catena causale. L'evento morte è immediatamente successivo all'anello incendio; e discende in tutto e per tutto dai medesimi accadimenti e dalla medesime condotte. In conseguenza, le pene per i due illeciti dovranno essere determinate ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen. Per ciò che attiene alla nuova determinazione delle sanzioni, come si è visto, le direttive di principio, categoriali, prospettate nell'impugnazione del Procuratore Generale sono infondate. Il giudice di merito dovrà rimodulare le pene tenendo conto da un lato dell'esclusione della già menzionata aggravante; e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti, alla stregua di quanto sopra esposto. Considerate l'esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore generale afferente alle pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate”.
 
Riguardo poi alla questione di diritto del passaggio da omicidio volontario a omicidio colposo, e al rapporto tra dolo eventuale a colpa cosciente, la Corte scrive che “le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. (...) Al riguardo è possibile porre alcune radicali enunciazioni critiche. In primo luogo trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile. Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento: qui è il nucleo sacramentale dell'istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa ad esso assimilabile va rinvenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata. Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa ad essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo”.
 
E arrivando al caso specifico della Thyssenkrupp la Corte sostiene che l’amministratore delegato Harald Espenhahn non può essere condannato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, ma per omicidio colposo. È la sentenza a scrivere che “la pronunzia reca, poi, due errori logici. Il primo attiene alla connessione tra la personalità dell'amministratore delegato e gli eventi infausti. Si descrive la figura di un professionista dotato di elevate qualità professionali e si ipotizza che un bieco calcolo di risparmio di risorse lo abbia consapevolmente condotto ad accettare la concreta possibilità di eventi catastrofici. Il Collegio intende qui ribadire l'importanza di considerare la personalità dell'imputato, soprattutto nelle situazioni di rischio lecito. L'esigenza di una penetrante lettura della temperie interiore deve avere la meglio su preoccupazioni di maniera, spesso ripetute acriticamente, che paventano un diritto penale d'autore. E in effetti proprio la considerazione della personalità costituisce il più radicale ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria. Il fatto è che la holding aveva avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco. Espenhahn era un importante dirigente, cui era stato affidato un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a quello disastroso del 2006 cui si è sopra fatto cenno”.
 
E la sentenza, sempre a proposito della derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente, operata già nel processo d’Appello, scrive che “la sentenza è pure intrinsecamente debole quando sottovaluta, svilisce la circostanza che prima delle sue visite a Torino, lo stabilimento veniva "tirato a lucido" ad iniziativa del direttore Salerno. Infatti non vi è dubbio che tale accorgimento inducesse l'amministratore ad una percezione inesatta della reale situazione. Certo, Espenhahn disponeva anche di altre informazioni sullo stabilimento, ma non è logico trascurare l'impatto comunicativo che derivava dalla diretta osservazione dei luoghi. Tale dato serve a sorreggere l'apprezzamento della Corte d'appello che, come si è visto, ha basato la sua argomentazione proprio sul ritenuto, anche se gravemente erroneo, convincimento che le condizioni dell'impianto fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall'intervento degli operatori. A ciò è da aggiungere che la sentenza impugnata tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale. Esso, si afferma, implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento. Ed inoltre l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Si tratta, come si vede, di un'enunciazione aderente ai principi sopra esposti; e che costituisce la corretta chiave di lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: quella della colpa cosciente”.
 
Rimandando ad occhi più competenti in ambito giurisprudenziale l’analisi dettagliata della sentenza e, specialmente, delle sue conseguenze per il futuro, concludiamo riportando qualche elemento a proposito delle responsabilità e della posizione di garanzia dell’RSPP.
 
A questo proposito la sentenza indica per l’RSPP imputato che “tale ruolo contribuisce in modo prioritario a fondare la sua responsabilità concorrente nei reati. Si è visto, infatti, che in tale veste predispose i documenti di valutazione del rischio che trascurarono il pericolo di flash fire e le pertinenti istruzioni ai lavoratori. La difesa contesta che egli avesse un ruolo di garante in tale qualità, ma la pronunzia rammenta la consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo questa figura qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro è il frutto dell'omissione colposa di un suo compito professionale”.
 
La sentenza prende in esame il ruolo del RSPP nel sistema prevenzionistico che, “insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha rilevanti compiti, che consistono nell'individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'art. 28. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali soggetti non sono destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica”.
 
E dunque, infine, da quanto sopra enunciato si evince la sicura riferibilità del ruolo di garante in capo all’R.S.P.P. dello stabilimento di Torino “e l'obbligo conseguente di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza. Tale condotta doverosa non è stata tenuta dall'imputato”.
 
Concludiamo, come promesso, riportando l’indice della sentenza sia in relazione al fatto che alle questioni di diritto:
 
Fatto
1. Il fatto.
2. Le imputazioni.
3. La prima sentenza.
4. La pronunzia d'appello.
5. I ricorsi.
6. Il ricorso del Procuratore generale.
7. Il ricorso di TKAST nella veste di responsabile civile.
8. Il ricorso di TKAST avverso la condanna per la responsabilità dell'ente.
9. Il ricorso di Espenhahn.
10. Il ricorso di Moroni.
11. Il ricorso di Cafueri.
12. I motivi aggiunti di Cafueri.
13. Il ricorso di Priegnitz e Pucci
14. Il ricorso di Salerno.
15. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
 
Diritto
1. La questione della mancata traduzione degli atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca.
2. La questione della mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano.
3. Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, ndr) e l'obbligo giuridico di realizzare l'impianto automatico di spegnimento.
4. L'infondatezza delle censure difensive.
5. L'art. 437 cod. pen. e le condotte individuali.
6. L'art. 437 cod. pen. e le aggravanti.
7. L'art. 437 cod. pen. e le problematiche causali.
8. Il problema causale nell'ambito delle aggravanti di cui all'art. 437 cod. pen.
9. La causalità.
10. La causalità nei reati omissivi impropri ed il ragionamento predittivo.
11. L'indagine causale in ordine agli effetti aggravanti di cui al capoverso dell'art. 437.
12. Le posizioni di garanzia.
13. Il garante come gestore di un rischio.
14. Nascita e conformazione della posizione di garanzia.
15. L'istituto della delega.
16. Le posizioni di garanzia nel presente processo.
17. La posizione dell'amministratore delegato.
18. Le posizioni di Priegnitz e Pucci.
19. La posizione di Moroni.
20. La posizione di Salerno.
21. La posizione di Cafueri ed il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
22. Le condotte colpose e la loro connessione causale con gli eventi.
23. Le condotte colpose dei singoli imputati.
24. La prevedibilità degli eventi.
25. Prevedibilità, descrizione dell'evento, previsione in concreto.
26. Causalità e causalità della colpa.
27. Causalità e causalità della colpa nei reati commissivi mediante omissione.
28. Causalità e colpa nel caso in esame.
29. La cooperazione colposa.
30. La cooperazione colposa nel presente giudizio.
31. Dolo eventuale o colpa cosciente. La prima sentenza.
32. La sentenza d'appello.
33. Il dolo eventuale.
34. Il dolo. La definizione legislativa e le questioni generali.
35. La struttura del dolo. Rappresentazione e volontà.
36. La teoria della rappresentazione.
37. La teoria della volizione.
38. Le categorie del dolo.
39. Il dolo intenzionale.
40. Il dolo diretto.
41. Il dolo eventuale e la colpa cosciente.
42. Il dolo eventuale e la teoria della rappresentazione.
43. Il dolo eventuale e la teoria della volizione.
44. La giurisprudenza su dolo.
45. La giurisprudenza sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
46. Il dolo eventuale e le attività lecite di base. La speranza tra dolo e colpa. Lo storico caso Oneda.
47. Le relazioni sessuali ed il contagio del virus HIV.
48. La guida spericolata o in stato di ubriachezza tra dolo e colpa.
49. L'assenza di "movente".
50 Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente.
51. Gli indizi o indicatori del dolo eventuale.
52. Le sentenze di merito alla luce dei principi.
53. II rapporto tra gli artt. 437 e 449 (Delitti colposi, ndr) cod. pen. nel ricorso del P.G.
54. II concorso formale tra gli artt. 437 e 589 (Omicidio colposo, ndr) cod. pen.
55. I criteri di determinazione delle pene prospettati nel ricorso del P.G.
56. La legittimazione della parte civile Medicina democratica.
57. Gli altri motivi.
58. La sintesi della sentenza ed il compito del giudice del rinvio.
59. La responsabilità da reato dell'ente. La sentenza d'appello.
60. La natura della responsabilità dell'ente.
61. La giurisprudenza in proposito.
62. Le questioni di legittimità costituzionale.
63. II criterio d'imputazione oggettiva.
64. La confisca del profitto.
65. Le altre questioni.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 


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