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Interpello: chi può erogare formazione in modalità e-learning?

Interpello: chi può erogare formazione in modalità e-learning?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

09/10/2018

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sui soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e – learning. I soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Roma, 9 Ott – Non è sicuramente la prima volta che la Commissione Interpelli, la Commissione prevista dall’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, interviene sull’importante tema della formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che, come sappiamo, è complicato anche dalla necessità di tener conto, oltre che di quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008, anche dei tanti Accordi Stato-Regioni pubblicati in questi anni.

 

Ricordiamo brevemente alcuni dei più recenti interpelli sul tema formazione/informazione:

  • Interpello n. 4/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 – quesito relativo all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi;
  • Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017 pubblicato il 16 gennaio 2018 - quesito sull’informazione dei lavoratori;
  • Interpello n. 17/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla formazione del personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi;
  • Interpello n. 19/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico;
  • Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP in modalità e-learning.

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Il nuovo interpello in materia di formazione

In particolare alcune richieste alla Commissione Interpelli hanno affrontato le novità dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e, specialmente, l’interconnessione con i precedenti Accordi Stato-Regioni in materia di formazione.

 

È il caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( CNR) che ha chiesto un parere in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning”. Alla luce dell’Accordo-Stato Regioni del 2016 e delle modifiche operate nei precedenti accordi, il datore di lavoro può erogare formazione ai lavoratori in e-learning?   

 

Per rispondere è stato pubblicato l’Interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018”.

 

E nell’interpello - al di là dell’interpretazioni logiche della normativa da parte della Commissione - abbiamo, in questo caso, anche un’ulteriore conferma di quanto era stato ad oggi indicato solo nelle premesse dell’Accordo Stato Regioni del 2016: la sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori con l’allegato II del nuovo Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning.

 

Le domande dell’interpellante

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’istanza di interpello, indica che ‘l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I’.

Inoltre, continua il CNR, ‘l’ accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo’.

E tale Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”.

 

Ricordando poi che l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011la frase citata – continua l’interpellante - sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…».

 

Viene, dunque, richiesto il parere di questa Commissione “in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 ‘esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…’. 

 

A titolo di promemoria ricordiamo quanto contenuto nel citato punto 2 dell’Allegato A dell’Accordo del 7 luglio 2016:

 

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

 

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Ministero della salute;

- Ministero dello sviluppo economico;

- Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;

- Formez;

- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

(…)

 

La risposta della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli premette che al riguardo “occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata ‘durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente ‘la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina’. 

 

Sulla base di quanto stabilito nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, la Commissione Interpelli ritiene, dunque, che “i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II”.

 

Allegato che, come abbiamo visto e in risposta a quanto richiesto dal CNR, non comprende i datori di lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018, pubblicato il 01 ottobre 2018 con risposta al quesito del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Prot. n. 17946 – oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Rispondi Autore: Giovanni Maniscalco - likes: 0
10/10/2018 (18:34:24)
Da una prima lettura sembrerebbe che l'interpello riguardasse i corsi in modalità e-learning. A questo punto mi sorge una domanda: e per i corsi in modalità frontale, vale lo stesso principio o i datori di lavoro possono essere individuati come soggetti formatori?

Grazie

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