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Sul comportamento anomalo del lavoratore in occasione di infortunio

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/12/2012

Il datore di lavoro non è responsabile per un infortunio occorso al lavoratore se lo stesso è stato determinato da una situazione di pericolo legata ad un comportamento del lavoratore “anomalo” rispetto all’usuale procedimento lavorativo. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Non sempre il lavoratore è estraneo alle responsabilità di un infortunio che gli è occorso e non sempre tali responsabilità sono addebitabili al suo datore di lavoro. Con riferimento al principio ormai consolidato in base al quale, in materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità nel caso di un infortunio ascrivibile ad imperizia, negligenza ed imprudenza  del lavoratore, se lo stesso ha omesso di adottare le idonee misure preventive e protettive, ma lo è invece se il fatto è legato ad una abnormità commessa dal lavoratore medesimo, la Corte di Cassazione ha avuto modo in questa sentenza di mettere in evidenza uno di questi comportamenti ritenuto di per sé sufficiente a determinare l’accaduto. Il caso riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto durante la fornitura di calcestruzzo in un cantiere edile nel corso del quale il manovratore di una autopompa è rimasto folgorato a causa del contatto dell’attrezzatura stessa con una linea elettrica posta nelle immediate vicinanze. Sia il committente, sia l’appaltatore che il fornitore del calcestruzzo, datore di lavoro dell’infortunato, sono stati ritenuti nella circostanza estranei all’accaduto in quanto la scelta del posto di operazione dell’autopompa era stata fatta di iniziativa del lavoratore e contro le indicazioni fornitegli dagli organizzatori del cantiere motivo per cui il suo comportamento è stato ritenuto dai giudici “atipico” rispetto all’usuale procedimento lavorativo.
 
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario.
I fratelli di un lavoratore dipendente di una azienda hanno fatto ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale per un infortunio accaduto al proprio congiunto, verificatosi in conseguenza della violazione delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, ritenendo che responsabili dell’accaduto fossero sia i committenti dei lavori che si stavano effettuando nella villetta presso cui era avvenuto l'incidente, che l'appaltatore ed il fornitore del materiale in quanto tutti questi avevano concorso nella causa del sinistro disattendendo in particolare l'obbligo di non far eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri e omettendo di predisporre misure di sicurezza atte ad evitare il contatto accidentale con le linee elettriche e di esigere dai dipendenti la loro osservanza. I congiunti chiedevano pertanto al giudice che fosse accertata la loro responsabilità solidale e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni.

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Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'incidente si fosse verificato per responsabilità esclusiva del lavoratore il quale, disattendendo le specifiche direttive ricevute e adoperando modalità diverse da quelle in precedenza adottate per rifornire il cantiere di calcestruzzo, aveva posizionato l'autopompa non già sulla strada, ovvero in luogo distante dalla linea elettrica già nota agli operai, ma in prossimità di questa, che correva a nord della villetta in costruzione, sì da determinare il contatto del braccio mobile dell'autopompa con tale linea e la scarica elettrica da cui egli era rimasto folgorato.
 
La decisione del Tribunale è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello che nel rigettare il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore ha ribadito che in effetti era risultato che l'infortunio si era verificato per il comportamento imprevedibile e abnorme del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo in precedenza seguito ed alle direttive ricevute.
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Contro la sentenza della Corte di Appello gli eredi dell’infortunato hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Gli stessi hanno lamentato innanzitutto che la Corte d'appello aveva esclusa la responsabilità, anche a titolo di concorso, del datore di lavoro, pure in presenza di una violazione del preciso dovere di sorveglianza e controllo dell'attività del dipendente in occasione dell'infortunio lavorativo. Hanno sostenuto quindi che dell’infortunio occorso al lavoratore dovevano essere ritenuti anche responsabili sia il committente che l'appaltatore in quanto erano tenuti a segnalare la presenza della linea elettrica sul luogo di lavoro, cosa che non hanno fatto, nonché a verificare la distanza dalla stessa dell’autopompa utilizzata dal lavoratore per il trasporto di calcestruzzo che, in base all’articolo 11 del D.P.R. n. 164 del 1956, doveva essere almeno cinque metri.
 
Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo ‘tipico’ e alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”.
 
Nel caso particolare, ha quindi osservato la Corte di Cassazione, “i giudici di merito hanno accertato che, in presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente al momento dell'infortunio e consistente nella elusione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, tale elusione era dovuta all'iniziativa del lavoratore, la cui condotta, peraltro, si era rivelata del tutto ‘atipica’ rispetto al procedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere, essendo emerso, in particolare, che il lavoratore già nei giorni precedenti si era recato con il datore di lavoro presso il cantiere per effettuare un sopralluogo ed era stato impegnato, insieme allo stesso datore di lavoro e ad altro operaio, per la medesima incombenza della fornitura del calcestruzzo mediante un'autopompa, ma in tali occasioni l'operazione era stata espletata collocando la macchina su un lato diverso del cantiere, a distanza di sicurezza dalla linea dell'alta tensione "che già era stata notata nei giorni precedenti".
 
Tale circostanza, puntualmente accertata in sede di merito”, ha quindi proseguito la Sezione Lavoro, “vale ad escludere la responsabilità datoriale, atteso che la ‘atipicità’ di un procedimento lavorativo pericoloso, nel quale l'operatore, per maggiore libertà di movimento, manovri la macchina dopo avere disatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamente seguita e conforme alle direttive impartite, impedisce la configurazione della colpa dell'imprenditore, tanto più se, come accertato nel caso in esame, l'operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo meccanico, si sia rivelata pure incauta nell'espletamento della singola manovra essendo emerso che il lavoratore aveva fatto roteare il braccio dell'autopompa in maniera eccessiva, senza necessità, sino ad urtare i conduttori della linea elettrica”.
 
La Corte di Cassazione ha quindi concluso ponendo in evidenza che il lavoratore preposto alle operazioni in corso al momento dell’infortunio era “un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti: circostanza, questa, che il giudice di merito ha puntualmente riscontrato, avendo accertato che l’infortunato era un lavoratore esperto ed era stato addetto a lungo a simili macchine nelle sue esperienze di lavoro”.
 
 
 


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