Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Autogrù: le verifiche e la sicurezza degli apparecchi di sollevamento

Autogrù: le verifiche e la sicurezza degli apparecchi di sollevamento

Un nuovo documento Inail presenta precise istruzioni per la prima verifica periodica delle autogrù. La periodicità delle verifiche periodiche, il campo di applicazione e l’evoluzione della normativa tecnica.

 

Roma, 11 Giu – Sappiamo che l’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 (TU) prescrive che le attrezzature di lavoro, elencate nell’allegato VII del TU, devono essere sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. E l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche.

 

È proprio partendo da queste considerazioni che riprende la pubblicazione, da parte del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, di documenti che non solo presentano le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica ma offrono anche utili indirizzi operativi per la verifica dell’efficienza di varie attrezzature di lavoro.


Pubblicità
Gru mobili
Formazione teorico-pratica per gli utilizzatori di Gru mobili - Allegato VII - Accordo del 22 febbraio 2012
 

Infatti dopo le pubblicazioni sulle verifiche delle gru su autocarro e degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, l’Inail ha recentemente reso disponibile il documento “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sergio Zurrida (Inail, Unità operativa territoriale di Sassari), Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici).

 

Le verifiche periodiche delle autogrù

Nel documento Inail sulle autogrù si sottolinea che il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 prevede “che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.

E si indica che tale allegato per le attrezzature di sollevamento “prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego”. Ad esempio in settori quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, “la frequenza di verifica aumenta”.

 

In relazione alle attrezzature di sollevamento di tipo mobile riportiamo dal documento l’indicazione delle periodicità prescritte:

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: verifica annuale;
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifica biennale;
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifica annuale.

 

Il documento ricorda poi che se gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, “rientravano già nel precedente regime di verifica” - ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’articolo 194 del d.p.r. 547/1955 – la Circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012 “ha chiarito che queste attrezzature di sollevamento, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”. E dunque, come già ricordato nel documento sulle gru su autocarro, in caso di “apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, non ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”. Mentre per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile marcati CE il datore di lavoro, “qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola”. Si ricorda anche che gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012, “pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora Ispesl”, “rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del documento riguardo ai vari adempimenti richiesti dalla normativa, ci soffermiamo sul campo di applicazione del nuovo documento Inail e sull’evoluzione normativa riguardo alle autogrù.

 

Campo di applicazione ed evoluzione normativa

Ricordando che nel DM 11 aprile 2011 le gru mobili sono identificate con il termine autogrù, segnaliamo che il nuovo documento Inail tratta nello specifico “le autogrù così come definite nella norma di tipo C specifica per questa tipologia di macchine, la EN 13000, ovvero gru mobile: gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico, senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità [UNI EN 13000:2014]”.

E si segnala che nelle autogrù, che “possono funzionare su pneumatici, cingoli o mezzi mobili” (in posizioni fisse possono essere sostenute da stabilizzatori o altri accessori), la sovrastruttura “può essere di tipo girevole a 360°, limitatamente girevole, o non girevole”. E tali macchine “possono essere equipaggiate con bracci telescopici, con bracci articolati, con bracci a traliccio, o con una loro combinazione, progettati in modo da poter essere rapidamente abbassati”.

 

Riportiamo dal documento alcune tipologie di autogrù (nel documento sono presenti anche disegni di autogrù con braccio telescopico e falchetto, autogrù con falchetto mobile, autogrù con braccio a traliccio, autogrù a cingoli, autogrù con contrappeso aggiuntivo e autogrù portuali):

 

Esempi di autogrù

 

Il documento presenta poi i principali riferimenti normativi e, specialmente, la loro evoluzione nel tempo.

 

Si segnala che la norma specifica per questa tipologia di macchine è, infatti, la EN 13000 – “Cranes – Mobil cranes”, ma vi sono diverse versioni della norma, a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2007:

  • EN 13000:2004: pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il 08/05/2007, recepita dall’UNI con norma UNI EN 13000:2006 e cessata il 29/12/2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE, in corrispondenza della quale tutte le norme precedentemente armonizzate sono decadute automaticamente);
  • EN 13000:2010: pubblicata in GUUE il 26/05/2010, recepita dall’UNI con norma UNI EN 13000:2010 e cessata il 13/02/2015;
  • EN 13000:2010+A1:2014: pubblicata in GUUE il 13/02/2015, recepita dall’UNI con norma UNI EN 13000:2014 e attualmente in vigore.

 

Concludiamo segnalando che nel documento sono presentate, oltre che le indicazioni per la compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e la redazione del verbale di verifica, le differenze tra le tre versioni della norma EN 13000 con riferimento ai seguenti punti:

  • posto di comando,
  • comandi e dispositivi di comando,
  • dispositivi di limitazione e indicazione,
  • limitatori e indicatori obbligatori.

 

L’indice del documento:

 

1. Introduzione

 

2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile

 

3. Richiesta di prima verifica periodica

 

4. Campo d’applicazione: autogrù

4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

4.2 Scheda tecnica autogrù

4.3 Verbale di prima verifica periodica autogrù

 

Appendice – Liste di controllo

Appendice – Documentazione

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sergio Zurrida (Inail, Unità operativa territoriale di Sassari), Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 2.76 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi di sollevamento mobili - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica”.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!