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Lo stress lavoro-correlato è un rischio specifico improprio

Lo stress lavoro-correlato è un rischio specifico improprio
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

29/03/2018

L’indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali da stress e l’estensione del “rischio assicurato”. Dalla tutela legata ai rischi insiti nella prestazione lavorativa specifica a quella dai rischi delle attività preliminari e collegate.

Una recente sentenza (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 marzo 2018 n.5066) ha sancito che lo stress da lavoro è un “rischio specifico improprio”, ossia “non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa” e, di conseguenza, che le malattie professionali da esso generate sono - ove ne ricorrono i presupposti - oggetto di tutela da parte del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Come ricordato dalla Cassazione in questa pronuncia, nella categoria dei “rischi specifici impropri”, tutelati dal D.P.R.1124/1965, oltre allo stress lavoro-correlato rientrano anche gli infortuni in itinere, il rischio ambientale, le pause fisiologiche, gli atti di locomozione interna, le attività sindacali, le attività di prevenzione, il fumo passivo da sigaretta etc..

Tutti questi rischi “impropri”, che esamineremo di seguito, sono accomunati fondamentalmente dal fatto di essere collegati ad eventi (ad es. il muoversi nello spazio, il mangiare etc.) che sono comuni alla generalità degli esseri umani e non sono collegati specificamente allo svolgimento dell’attività lavorativa “in senso stretto”; tuttavia essi sono posti in essere dal lavoratore in virtù del contratto di lavoro e quindi del rapporto di lavoro.

E in questa categoria, sulla base di questa recente sentenza, rientra anche lo stress lavoro-correlato.

 

Vediamo ora brevemente il caso trattato dalla pronuncia e poi analizziamo la distinzione tra rischio specifico proprio e improprio, per poi riepilogare gli eventi che rientrano nella categoria di rischio specifico improprio e, infine, trarre le conclusioni sulle implicazioni che tutto ciò ha rispetto allo stress lavoro-correlato.

 

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Il caso: la sentenza n. 5066 del 5 marzo 2018

In questa sentenza 5 marzo 2018 n.5066, la Cassazione ribalta la precedente decisione della Corte d’Appello che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice A.P. - dipendente di una importante e nota s.p.a. esercente attività editoriale - la quale chiedeva la condanna dell’Inail al pagamento della rendita per inabilità permanente in relazione allamalattia professionale da lei contratta a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario e consistente in un grave disturbo dell’adattamento con ansia e depressione.”

 

La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso di A.P. sostenendo che “tale malattia non sarebbe stata indennizzabile dall’Inail perché non rientrava nell’ambito del rischio assicurato ex articolo 3 T.U. 1124 del 1965” in quanto “correlata a scelte di organizzazione del lavoro in ambito aziendale che non sono considerate rischio assicurato dal TU e che non risultavano suscettibili di incidere sulla determinazione del premio dell’assicurazione obbligatoria, che come in qualsiasi contratto di assicurazione, copriva, per evidenti esigenze di corrispettività, soltanto i rischi considerati”.

 

Secondo la ricorrente, invece, la sentenza della Corte d’Appello aveva violato l’art.2087 c.c., gli articoli 3 e 211 del D.P.R. 1124/65, l’articolo 10 c.4 del D.Lgs.38/2000 nonché l’art.28 del D.Lgs.81/2008, l’Accordo Quadro Europeo dell’8/10/2004 sullo stress lavoro-correlato e l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008.

 

Come già anticipato, la Cassazione dà ragione alla ricorrente riconoscendo il suo diritto alla rendita per inabilità permanente e fa così il punto sul concetto di “rischio tutelato” in base all’art.1 del TU delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

La Corte sancisce che, “secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa: come questa Corte ha affermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali) ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro” [1].

 

Il concetto di “rischio specifico proprio” e l’elaborazione della categoria del “rischio specifico improprio”

Per poter comprendere appieno il concetto di rischio specifico improprio, occorre prima inquadrare la “genesi” del concetto di rischio specifico “proprio”, che è storicamente connesso a quello di “macchina”.

Infatti, “la centralità della macchina tra le attività protette […] è dovuta alle ragioni stesse della tutela infortunistica, sorta per lenire i danni del macchinismo derivante dalla rivoluzione industriale, e conserva la sua attualità, sicché si può tuttora assumere a dogma il principio: ove c’è una macchina, lì c’è l’obbligo assicurativo”.

 

In particolare, “per macchina deve intendersi qualsiasi meccanismo che utilizzi una energia, di qualsiasi genere, per ottenere maggior rendimento con minor sforzo […], dalle forme più semplici, rudimentali e primitive a quelle più complesse e perfezionate.”

E “mentre alle origini l’attenzione era focalizzata sugli aspetti più squisitamente “meccanici”, inerenti alla capacità di moltiplicazione dello sforzo muscolare, oggi l’evoluzione nella tecnologia delle macchine, e l’ingresso di nuove generazioni di esse, dovuto specie all’impiego dell’energia elettrica, comporta il superamento della nozione empirica di macchina intesa come mezzo di intensificazione o di sostituzione moltiplicativa del solo lavoro manuale degli operai”.

Più in generale, dunque, “quanto previsto dall’art.1, comma 1, prima parte, del t.u.1124 è quello che la giurisprudenza definisce rischio specifico proprio”.

 

Quindi, “l’enorme diffusione delle macchine elettriche, se ha comportato l’estensione della copertura assicurativa praticamente a tutte le attività lavorative, perché non c’è ormai processo produttivo che non si avvalga di un computer, non ha però mutato concettualmente il rischio assicurato, che rimane individuato in quello proprio della macchina, nella specie elettrica.

La mutazione genetica si è avuta con i passaggi successivi, iniziando dall’elaborazione della categoria del c.d. rischio specifico improprio, ed in particolare delle pause fisiologiche e degli atti di locomozione interna.”

 

Più specificatamente, “è stato definito rischio specifico improprio, rientrante nella tutela infortunistica, quello che, sebbene non sia insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, riguardi situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione. In tale definizione rientra l’uso improprio di macchine ed attrezzi […], e tutto ciò che, pur non inerente all’atto materiale del lavoro specifico, è accessorio e connesso con l’attività lavorativa, anche in modo indiretto”. (A. De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, 2011, pp.104-106; 113).

 

Abbiamo citato alcune “situazioni” che rientrano nella categoria di rischio specifico improprio (es. infortuni in itinere, pause fisiologiche, atti di locomozione interna, attività sindacali etc.).

Ricostruiamo ora gli elementi che compongono questa categoria in maniera più completa (pur senza pretese di esaustività).

 

Esempi di “rischio specifico improprio”: il fumo passivo, l’infortunio in itinere, le attività di prevenzione, il rischio ambientale, gli atti di locomozione interna, le attività sindacali

Nella sentenza in commento del marzo di quest’anno, la Cassazione fornisce numerosi esempi di “rischio specifico improprio”.

 

La Corte in questa pronuncia ci ricorda che:

 

  • La protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente” (sentenza n.3227/2011).
  • A livello normativo, con riferimento all’infortunio in itinere, l’art.12 del D.Lgs.38/2000  “esclude in realtà qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016)”.
  • Una “ulteriore estensione dell’ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a delimitare tanto oggettivamente le attività protette dall’assicurazione (lo spazio entro il quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina); quanto ad individuare i soggetti che sono tutelati nell’ambito dell’attività lavorativa (tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescindere dalla “manualità” della mansione ed a prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa macchina); in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela (con riferimento al rischio ambientale, Corte Cost. 4.7.74 n.206; 9.7.1977 n.114); in tal senso questa Corte si è espressa a Sez. Unite con la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela assicurativa “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine” essendo appunto la pericolosità data dall’ambiente di lavoro”.

 

Aggiungiamo poi altri esempi di rischio specifico improprio (cui fa cenno anche la sentenza in commento):

 

  • Le pause fisiologiche: col tempo la giurisprudenza ha apprestato tutela agli “infortuni avvenuti nelle brevi soste dell’attività lavorativa per consumare il pasto o per altri bisogni fisiologici, allargando la nozione di rischio assicurato anche alle necessità della vita immediatamente connesse al lavoro oggetto di tutela, anche al di fuori del nesso topografico” (A. De Matteis, op.cit., p.114).
  • L’attività di prevenzione quale attività propedeutica all’attività lavorativa in senso stretto (Cass.25 febbraio 2004 n.3765). Si tratta dell’attività di prevenzione dei rischi connaturati all’attività lavorativa (ad es. i danni derivanti da un vaccino assunto dagli operatori sanitari per lo svolgimento della propria attività etc..).
  • Gli atti di locomozione interna: es. caduta di un lavoratore dalle scale nello spostamento da un ufficio all’altro o da un piano o edificio all’altro per motivi lavorativi; caduta sul pavimento del bagno etc..
  • L’attività sindacale: distinguendo tra le varie modalità in cui essa può essere esplicata.

 

Fa da sfondo inoltre a tutte queste considerazioni - e viene ricordato dalla Cassazione - il fatto che in base all’art.10 c.4 Legge 2000 n.38 “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

 

Le implicazioni dell’inquadramento del rischio da stress lavoro-correlato quale rischio specifico improprio 

In conclusione - sottolinea la Cassazione nella sentenza in commento - “l’approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta ad affermare che, nell’ambito del sistema del TU, sono indennizzabilitutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l’art.28, comma 1 del tu. 81/2008).”

 

Tale approccio trova la sua ragion d’essere nel “fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell’art.38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell’art.38 non ha per oggetto l’eventualità che l’infortunio si verifichi, ma l’infortunio in sé; ed è questo e non la prima l’evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l’“oggetto della tutela dell’art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela”(sentenza n.100 del 2.3.1991)”.

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 5066 del 5 marzo 2018 - Stress lavorativo e rendita per inabilità permanente. Il cd. rischio specifico improprio.

 


[1] Cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002, , Cass. 5354/2002.

 



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Rispondi Autore: Rocco Gambino - likes: 0
31/05/2019 (16:43:15)
Lavoro nel settore della ristorazione e da circa un mese soffro di disturbi di ansia che mi impediscono di svolgere la mia mansione sul posto di lavoro.
O
L' ansia o non so cosa mi provoca dolori muscolari vorrei sapere se rientra nella malattia professionalr e come funziona

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