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Edilizia: l’importanza dei parapetti nelle attività sulle coperture

Edilizia: l’importanza dei parapetti nelle attività sulle coperture
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

30/03/2018

Indicazioni sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni che possono avvenire nel transito e nelle attività sulle coperture. Focus sui parapetti di sommità e sui parapetti provvisori e permanenti.

Roma, 30 Mar – Come più volte ricordato nei tanti articoli della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, o nelle “ Storie di infortunio” del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, sono numerosi gli infortuni gravi e mortali per caduta dall’alto che ancora avvengono nell’accesso, nel transito e nelle attività sulle coperture degli edifici.
 

Ed è per favorirne la prevenzione che oggi ci soffermiamo su due delle misure preventive e protettive che si possono mettere in atto in relazione al transito e all’esecuzione dei lavori sulle coperture: i parapetti di sommità e i parapetti provvisori e permanenti.

 

I parapetti di sommità

Per parlarne facciamo riferimento al quaderno di ricerca dell’ InailEsecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”, a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail), che riguardo ai parapetti di sommità (i parapetti dell’ultimo impalcato del ponteggio, fissati a due montanti di sommità) si sofferma innanzitutto sul contenuto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 2010.

 

Si ricorda che ad oggi “non esistono elementi di ponteggio o schemi tipo autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e “tutto viene demandato ai progettisti delle singole realizzazioni”. Inoltre le autorizzazioni rilasciate in Italia per la costruzione e l’impiego dei ponteggi “non prevedono l’utilizzo degli stessi come dispositivi di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, nel senso che nella relazione tecnica a corredo della autorizzazione non vi è indicazione di questo utilizzo, né in termini di geometria, né in termini di carichi”. In questo senso un ponteggio autorizzato “può essere utilizzato solo per lavorare su di esso e non come protezione per svolgere attività sulla copertura dell’edificio per il quale il ponteggio è stato allestito”.

Tuttavia a seguito di numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica e “visto di fatto l’uso di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture”, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito, con l’emissione della, già citata, circolare 29/2010.

La circolare, come ricordato anche nel documento Inail “ I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”, stabilisce che “è possibile l’impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto dell’articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura”. 

Inoltre – continua il Quaderno - ai sensi dell’art. 131, “dovendo il ponteggio deve essere realizzato con elementi contenuti nello stesso libretto o con l’aggiunta di elementi a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°20 del 23/05/2003 – ‘uso promiscuo’), anche il parapetto di sommità deve essere realizzato allo stesso modo”. 

 

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E riguardo alla condizione necessaria (valutazione rischi e progetto specifico) a cui si fa riferimento nella circolare 29/2010, si sottolinea che la scelta del ponteggio come dispositivo di protezione collettiva (DPC) “deve essere motivata”. Il ponteggio risulta adeguato quando, attraverso tale impiego, “si elimina o si riduce a livello accettabile il rischio di caduta dall’alto del lavoratore” e la valutazione dei rischi è adeguata quando “permette l'individuazione dei requisiti prestazionali del ponteggio utilizzato come DPC (trattenere la eventuale caduta del lavoratore dalla copertura) che sono da verificare in sede progettuale”.

 

I parapetti temporanei e provvisori

Rimandiamo alla lettura integrale del Quaderno, che riporta ulteriori indicazioni sulla valutazione dei rischi e sullo “specifico progetto”, e veniamo invece a parlare di parapetti temporanei e provvisori.

 

Si ricorda che i parapetti “sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto” e che sono costituiti “da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio, ecc)”.

 

Inoltre si indica che un parapetto normale è un parapetto che “soddisfa le seguenti condizioni (d.lgs. 81/08 All. IV 1.7.2.1):

  1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
  2. abbia un’altezza utile di almeno un metro;
  3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
  4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione”.

Si segnala poi che il parapetto normale con arresto al piede è ‘un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri’ (d.lgs. 81/08 All. IV 1.7.2.2).

 

Riguardo poi al parapetto provvisorio, costituito da un montante, un corrente principale, un corrente intermedio e una tavola fermapiede, il Quaderno segnala che le indicazioni che fornisce il D.Lgs. 81/2008 “spesso non sono sufficienti al fabbricante per la costruzione ed al datore di lavoro per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi”. E in questi casi “può essere utile riferirsi alla UNI EN 13374:2013 che è la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per parapetti provvisori. Essa spesso costituisce l’unico riferimento, anche se non cogente, per poter effettuare la scelta e l’utilizzo”.

In particolare la norma specifica i requisiti che i parapetti provvisori “debbono possedere per assicurare la loro funzione (arresto della caduta del lavoratore) tra i quali la necessità di assorbimento dell’energia derivante dall’impatto del lavoratore contro la protezione” e “non si applica alle protezioni laterali dei ponteggi costruiti secondo la UNI EN 12811 e ai trabattelli di cui alla UNI EN 1004”. Nel quaderno si riportano altri dettagli relativi alle tipologie, alla metodologia di costruzione e al posizionamento dei parapetti provvisori.

 

Alcuni riferimenti ai parapetti permanenti

Si indica che come per i parapetti provvisori “anche per i permanenti le indicazioni che il d.lgs. 81/08 fornisce spesso non sono sufficienti al fabbricante per la costruzione ed al datore di lavoro per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi”. E a differenza dei parapetti provvisori “non esiste neanche una norma che ne specifichi i requisiti ed i metodi di prova. Spetta dunque al fabbricante stabilire quali siano”.

 

In ogni caso, sottolinea l’autore del documento, “appare chiaro che, vista la destinazione d’uso, i requisiti prestazionali debbano essere uguali o superiori a quelli previsti per i parapetti provvisori, certamente non inferiori. Per le nuove costruzioni il riferimento cogente è costituito dalle norme tecniche per le costruzioni ( D.M. 14 Gennaio 2008) che contengono i valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici tra cui le coperture. I carichi previsti in esse sono superiori rispetto a quelli contenuti nella UNI EN 13374:2013”.

 

E se i requisiti geometrici devono soddisfare il D.Lgs. 81/2008, “si possono prendere a riferimento, tuttavia, quelli più restrittivi contenuti nella UNI EN 13374:2013 che prevedono una differenziazione della geometria in base alla inclinazione della copertura, concetto comunque valido sia che si tratti di parapetti provvisori che permanenti”.

 

Ricordiamo, infine, che il Quaderno, che riporta anche diversi disegni esplicativi, si sofferma su altre misure preventive e protettive riguardanti il transito e l’esecuzione dei lavori: reti di sicurezza, ancoraggi e sistemi di ancoraggio, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, “ Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”, a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail), Quaderno di ricerca numero 15, ottobre 2017 (formato PDF, 5.73 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Esecuzione in sicurezza di lavori in copertura. Le misure di prevenzione”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 – Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.



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