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La Cassazione sul nolo a caldo di una attrezzatura

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/05/2012

Il titolare dell’impresa che noleggia macchinari e mette a disposizione anche il manovratore non assume nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi ai luoghi di lavoro. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Viene posto al vaglio della Corte di Cassazione in questa sentenza la individuazione delle eventuali responsabilità a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice durante l’uso di un macchinario fornito con noleggio a caldo.  In tal caso, sostiene la suprema Corte, il titolare dell’impresa che noleggia macchinari e mette a disposizione anche il manovratore dello stesso non assume nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi agli ambienti di lavoro.  Gli obblighi protettivi, infatti, riguardano specificatamente il manovratore il quale, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione e cioè al funzionamento della macchina.


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L’evento infortunistico e le imputazioni.
Il G.I.P. del Tribunale ha dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo il manovratore di una gru tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere cagionata la morte di un operaio mentre manovrava a terra una piattaforma "ragno" di una gru semovente sulla quale agiva l’operaio stesso. La piattaforma mobile, infatti, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il lavoratore che si trovava a bordo della navetta era precipitato al suolo. La macchina, oggetto dell’infortunio, era stata noleggiata da un’impresa su incarico dall’Università degli Studi con la formula del noleggio a caldo e cioè del mezzo fornito del manovratore che nella circostanza era il fratello del titolare dell’impresa stessa.
 
La Corte di Appello ha confermata la sentenza resa dal primo giudice ponendo in evidenza che le modalità di stabilizzazione della piattaforma, poste in essere in concreto, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina e ciò in quanto il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l'arco dei 360, mentre nel caso particolare era stato accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato caratterizzato da ingente presenza di pietrisco. Era inoltre emerso che gli stabilizzatori si trovavano su due tavole sovrapposte di circa 5 centimetri di spessore e che dette tavolette avevano ceduto provocando il ribaltamento della navetta.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni del ricorrente.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di non essere in una posizione di garanzia rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio in quanto tra lui e l’operaio stesso non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione per cui nessun profilo di colpa risultava ascrivibile a lui in relazione all' utilizzo della gru. Il ricorrente ha evidenziato inoltre di avere dimostrato in giudizio di avere adeguate conoscenze tecniche circa l'utilizzo della gru, di avere inoltre correttamente posizionata la piattaforma secondo le indicazioni del manuale d'uso e, per verificare l'idoneità delle operazioni di posizionamento, di avere altresì effettuato pure un collaudo che aveva sortito esito positivo.
 
L’imputato ha quindi ribadito di avere posizionato la piattaforma avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi e che la rottura delle predette tavole fosse stata la conseguenza del ribaltamento del mezzo e non la causa dell'evento così come ritenuto dai giudici. Secondo il ricorrente ancora, nel caso particolare, doveva trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 45 c. p. atteso che il ribaltamento del mezzo si era verificato per fattori imprevisti ed imprevedibili e lo stesso, con riguardo alla dinamica causale del sinistro, aveva prospettata una ricostruzione alternativa rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata ponendo in evidenza altresì che nel caso in esame non erano neppure entrati  in funzione gli specifici dispostivi di sicurezza del macchinario.
 
Le decisioni della suprema Corte.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, quanto già evidenziato dalla Corte di Appello e cioè la individuazione di un profilo di colpa a carico del manovratore il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale dove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. Giustamente la Corte territoriale, ha sostenuto la Sez. IV, ha rilevata l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo allargamento degli stabilizzatori e che dagli accertamenti effettuati sul posto era emerso che il carico gravava asimmetricamente sugli stabilizzatori di sinistra per cui il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva ceduto.
 
Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari”, ha quindi sostenuto la suprema Corte “e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina”. La Sez. IV, sottolineando che l’imputato durante le operazioni manovrava da terra a mezzo di telecomando la navetta situata all'estremità del braccio telescopico sulla quale si trovava l'operaio, ha quindi concluso affermando che  “in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina”.
 
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Albert Ballardini - likes: 0
07/05/2012 (11:54:42)
volevo dire che c'è qualcosa di strano nelle fasi precedenti il ricorso in cassazione: Non si è accorto nessuno che la piattaforma ragno era manovrata dall'operatore a terra, e ciò normalmente non è previsto dal libretto d'uso e manutenzione se non in casi di emergenza? C'è addirittura un lucchetto/chiave sui comandi a terra, che si toglie in tal caso. Quindi sarebbe stato a mio avviso colpevole in ogni caso. A maggior ragione se è il proprietario della macchina (doveva essere anche lui nel cestello gli è andata bene!!!)

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