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Infortunio a scuola: responsabilità del dirigente scolastico e del RSSP

Infortunio a scuola: responsabilità del dirigente scolastico e del RSSP
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

03/10/2019

Uno studente in un liceo cade in un lucernario precipitando per oltre 7 metri. Quali sono le responsabilità di dirigente scolastico e RSPP? Il commento e i principi di diritto della sentenza della Cassazione n. 37766 del 12 settembre 2019.

 

Quando l’infortunio dell’alunno è dovuto a una carenza dell’edificio, anche il Preside è responsabile penalmente. Sul dirigente scolastico, infatti, grava l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura. E sul responsabile del Servizio Prevenzione e protezione grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma con le leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici.

 

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza della Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766: infatti anche se il «Preside» della scuola non è proprietario dell’immobile e non ha poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell’edificio, che tra l'altro è di solito proprietà dell'ente comunale o provinciale, comunque viene considerato ex lege “datore di lavoro”. Come tale, il dirigente sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e, dati i suoi limiti, sarà esente da responsabilità penali e civili se segnalerà alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.

 

Alla base di questa decisione c’è il presupposto dettato dal D. Lgs. n. 81/2008: il dirigente scolastico è considerato un “datore di lavoro”, anche se con alcune dovute peculiarità.

 

Difatti, non essendo proprietario dell’edificio non ha potere di spesa o decisionali per quanto concerne la messa in sicurezza della Scuola.

 

Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il Preside ha potere di gestione dell’Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.

 

Quindi, in caso d’infortunio dell’alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il dirigente scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il Rspp è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza (in violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).


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Il Dirigente scolastico, dunque, ha il dovere d’informare e segnalare le fonti di pericolo alle autorità competenti, che sono il Comune e la Provincia. Tale segnalazione deve essere tempestiva e sarà responsabile dei danni se dalla sua inerzia derivano dei danni agli alunni o al personale docente. In ciò affiancato dal Rspp.

 

Se chi di dovere non interviene in tempi brevi, il Preside è tenuto a prendere tutte le misure necessarie a scongiurare gli infortuni, nell’ipotesi più grave sospendere le lezioni e tutte le attività scolastiche.

 

La sentenza che si commenta riguarda un fatto accaduto nell'estate del 2011 in un liceo di Sapri: un grave incidente occorso a un ragazzo che, qualche giorno dopo aver terminato le prove di maturità, si era recato a scuola per assistere all'esame orale di un compagno.

La Suprema Corte ha confermato la condanna - a un mese di reclusione (condizionalmente sospesa) e al pagamento di una provvisionale a titolo di anticipazione del risarcimento dei danni dovuto per effetto dell'illecito penale - di una dirigente scolastica e dell'ingegnere responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica.

 

Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dei due imputati della Corte d'appello di Potenza, che aveva ritenuto i due imputati responsabili dell'infortunio.

 

Per i giudici la preside "avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato" - come "l'insicurezza del solaio in questione", cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del dibattimento hanno appurato che "le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione".

Secondo la Corte si preferì una "soluzione artigianale" insufficiente però a eliminare il pericolo.

 

Testualmente la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi che seguono.

 

«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all’investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)» (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13)”.

 

«Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa» (così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v., già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Maniscalco, Rv. 233017; Sez. 3, n. 19634 del 04/03/2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.

 

Nondimeno, non può trascurarsi che «In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione» (Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940).

 

«In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod.pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria)» (Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altri; già in precedenza, v. Sez. 4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv. 181105; nello stesso senso, successivamente, tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008, Caturano e altro; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque; Sez. Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano).

 

Leggendo i seguenti casi presi in esame dalla Corte di Cassazione la tipologia di rischio che porta all’evento incidentale che incardina il procedimento penale varia da caso a caso e riguarda la sicurezza elettrica, il rischio di esplosione, quello di caduta o altri ancora. La previsione normativa che pone l’obbligo di valutare tutti i rischi richiede quindi una preparazione tecnica molto ampia da parte di chi supporta il datore di lavoro come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In tal senso il legislatore non solo impone al datore di lavoro la costituzione di un servizio di prevenzione e protezione e la nomina, nella maggior parte dei casi, del medico competente, ma mette in evidenza che qualora la complessità dell’attività richieda ulteriori capacità tecniche, il datore di lavoro è obbligato ad avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle necessarie conoscenze professionali, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

 

È dunque chiaro che l’unico limite alla valutazione del rischio è rappresentato dalla prevedibilità dell’evento. Tale concetto include tutto ciò che rientra nelle esperienze di settore,ma il campo è molto vasto e abbraccia le scienze ingegneristiche, naturali, sociali, ecc. ed è in continua evoluzione.

 

Parlando di prevedibilità di un evento, si deve ricordare il prezioso insegnamento che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul disastro di Stava, nella Sentenza 6 dicembre 1990 n. 4793 scriveva: "ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione".

 

In relazione al rapporto tra il ruolo di RSPP e il concetto di prevedibilità è lapidaria la Sentenza n. 25647 dell’11 giugno 2013 della IV Sezione della Corte di Cassazione:

“La prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta. Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro”.

È chiaro che l’assunzione del ruolo di RSPP non rappresenta un compito semplice, ne privo di responsabilità. La semplice assunzione del ruolo vincola all’assolvimento diligente e col massimo di perizia professionale di tutti i compiti indicati dall’articolo 33 del D.Lgs 81/08.

 

Tanto la dottrina che la giurisprudenza (si veda Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 18568 del 24 aprile 2013) riconoscono ad esempio la cd. colpa per assunzione, ravvisabile allorquando si cagiona un evento dannoso per aver assunto un compito che non si è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento.

 

La Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n. 20051 conferma la condanna della dirigente scolastica di un Istituto scolastico statale, comprensivo del plesso scolastico scuola elementare …, per aver “omesso di provvedere, in qualità di datore di lavoro, […] affinché il cancello a due ante dell’istituto, cancello in evidente stato di degrado, potesse essere utilizzato in piena sicurezza”, oltre che del reato di “lesioni colpose lievi in danno di uno studente di otto anni, e di un genitore di un altro studente della scuola, lesioni procurate in conseguenza della improvvisa caduta dell’anta sinistra del cancello di cui si è detto”.

 

L’RSPP era stato assolto in primo grado dall’accusa di avere, “omesso di individuare il rischio connesso allo stato di ammaloramento del cancello a due ante […] e di prevedere, tra gli interventi da effettuare, la manutenzione del predetto cancello e, in particolare, la sostituzione dei cardini, visibilmente corrosi”, oltre che dal reato di “lesioni colpose”.

La Corte d’Appello ha invece poi riconosciuto l’RSPP responsabile, ai soli effetti civili, del fatto illecito di lesioni colpose e lo ha condannato a risarcire, in solido con l’imputata, il danno.

 

Con riferimento all’RSPP, la sentenza ricorda che “l’imputato, nel segnalare nel suo scritto del 15 ottobre 2008 (documento di valutazione dei rischi) vaghi problemi alla ‘recinzione esterna dell’edificio’, evidentemente comprensiva di muri, cancelli, ringhiere e quant’altro, recinzione esterna descritta come connotata da ‘diffuso ammaloramento’, peraltro visibile ad occhio nudo, con particolare riferimento proprio al cardine inferiore sinistro (quello che aveva ceduto), non poteva certo specificamente riferirsi al cancello in questione, anche perché l’imputato, volendo riferirsi ad un altro cancello dell’immobile, sito in un altro punto, lo aveva in altra parte del documento specificamente individuato. Inoltre, che la verifica sulla stabilità del cancello in questione era stata superficialmente svolta dall’RSPP soltanto mediante l’impiego, in un’occasione, di un cacciavite, a mo’ di ‘sonda’, su di un ferro del cancello, con una tecnica, cioè, all’evidenza, troppo grossolanamente approssimativa per potere avere una qualche validità tecnica ed una qualche affidabilità dal punto di vista predittivo”.

 

La Cassazione infine sottolinea “l’importanza del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” cui la legge affida il compito di coadiuvare il “datore di lavoro normalmente a digiuno (come peraltro nel caso di specie) di conoscenze tecniche”.

 

Infatti “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.”

 

La responsabilità penale personale della dirigente scolastica e del Rspp di cui alla sentenza che si annota, è stata incardinata sui seguenti articoli di legge:

 

DLGS 81/2008 TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

 

ARTICOLO 18 C. 3

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione

periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

 

 

In tal senso “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo” (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).

 

Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell'evento dannoso derivatone.

 

Infondato è anche il motivo con il quale si sostiene l'inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati (Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11492).

 

La censura tralascia di considerare che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione - Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 37766 del 12 settembre 2019 - Infortunio dello studente durante gli esami di maturità - Responsabilità del Preside e del RSPP.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
03/10/2019 (08:43:39)
Mi sembra strano che non sia stato condannato nessun funzionario dell'Ente proprietario della scuola. Vi è l'obbligo infatti di progettare e realizzare una struttura edile a norma, e di consegnarlo tale a chi deve gestirla. il lucernario evidentemente non lo era come pure la porta finestra accessibile che a tale lucernario dava accesso. Da dire anche che la sicurezza delle scuole (parlo degli incarichi RSPP e della formazione) si fa con importi ridicoli e chi da il pessimo esempio è proprio lo Stato.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
03/10/2019 (10:44:52)
Come sempre questi procedimenti penali partono con le indagini degli ufficiali di polizia giudiziaria della ASL competente per territorio. Sono loro che fin dall'inizio delimitano il perimetro delle responsabilità, e a volte il loro operato può apparire poco convincente
Rispondi Autore: Laura De Angelis - likes: 1
03/10/2019 (19:36:35)
Gli edifici scolastici vengono affidati ai Dirigenti Scolastici senza certificazioni, con molte criticità e, spesso, con situazioni di pericolo. Ai Dirigenti Scolastici non vengono assegnati fondi per la sicurezza, neppure per pagare l'RSPP, per i corsi, per gli ausili. Gli Enti locali non vengono condannati, la loro amnesia viene autorizzata. Questo sistema fa sì che gli edifici scolastici restino luoghi insicuri. Chi dovrebbe, non è motivato a creare luoghi sicuri.
Rispondi Autore: Francesca Natali - likes: 0
03/10/2019 (20:29:13)
Gli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici, non hanno alcun interesse nella loro messa in sicurezza, perché non vengono mai considerati responsabili. È molto più semplice usare come capro espiatorio il Dirigente Scolastico di turno. Qualcuno apre una porta, chiusa con un lucchetto, che dà accesso ad un luogo pericoloso? In un paese normale sarebbe responsabile colui che ha aperto. Un alunno prosdimo alla maggiore età scavalca una recinzione più alta di lui e precipita dal lucernario che tale recinzione proteggeva? È colpa del del preside. Rovesciamento totale delle responsabilità. Ma fa comodo a tutti: agli enti locali che non vengono coinvolti nei risarcimenti, alle famiglie che nella disgrazia hanno bisogno di dare la colpa a qualcuno, agli avvocati che hanno gioco facile con la trappola dell'81/08. Succede solo in Italia, paese dove gli unici incidenti di cui si accertano le responsabilità sono quelli nelle scuole.
Rispondi Autore: Domenico Matalone - likes: 0
03/10/2019 (20:39:48)
Un sistema fatto di norme che s'intrecciano, sovrapponendosi e, spesso, contraddicendosi, non è in grado di assicurare quella certezza del diritto dovuta e che è necessaria a garantire ad ogni operatore un quadro di tutele effettive e concrete.
Ogni operatore economico_sociale è quotidianamente esposto al rischio di diventare il capro espiatorio di un sistema che da una parte esalta se stesso come perfettamente organizzato nell'attribuire ruoli e responsabilità, ma al contempo fallace nell'individuazione reale e attribuzione effettiva delle colpe.
Quando poi l'evento si concretizza, la ricerca degna di un azzeccagarbugli sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulla diligenza media e le colpe in vigilando, porta all'altare sempre l'anello più debole:quello che nonostante i limitati mezzi ha garantito il massimo di tutele possibili.
Rispondi Autore: Antonio Soldovieri - likes: 0
04/10/2019 (00:35:11)
L'articolo recita..........
Se chi di dovere non interviene in tempi brevi, il Preside è tenuto a prendere tutte le misure necessarie a scongiurare gli infortuni, nell’ipotesi più grave sospendere le lezioni e tutte le attività scolastiche..........
CIÒ SIGNIFICA, CONSIDERATI LO STATO IN CUI VERSANO I PLESSI SCOLASTICI ITALIANI, CHE LE LEZIONI SI DOVREBBERO SVOLGERE SOLO ALLINTERNO DEL 10% DELLE SCUOLE....
il lastrico solare oggetto della presente sentenza e da intendersi calpestabile solo ed esclusivamente dal personale addetto alla manutenzione........personale nominato dall'ente provincia......Non da studenti e persone terze (accesso interdetti con lucchetto in quanto chi aveva progettato l'intervento non aveva previsto altri tipi di chiusura..........quel fatidico giorno del 2011 un'addetto scolastico senza nessun ordine rimuove il lucchetto ed uno studente si reca sul lastrico solare e succede.....)
L'accesso era interdetto, il rischio caduta dall'alto non previsto dal DVR in quanto tale area nn facva e nn fa parte delle superfici svolastiche ma e una cooertura il cui accesso e consentito al personale dellente provincia o da esso delegato e le midaluta di intervento su talu superfici devono essere contenuti nel piano di manutenzione dell'opera nonche ne fascicoli dell'opera.......... talu supervici nn possono considetatsi assimilabili ad aule, laboratori, sale professori, WC etc....
SULLE COPERTURE GLI STUDENTI NON CI DEVONO ANDARE
Le coperture sono soggette ad interventi di manutenzione e quindi di accesso ai soli proprietari quindi sono quest'ultimi a dover garantire l'inaccessibilita a talu aree......
Rispondi Autore: Ing. Soldovieri - likes: 1
04/10/2019 (08:32:11)
L'ente proprietario della scuola ha progettato e realizzato il lastrico di copertura, i lucernari ed il relativo accesso per cui conosceva perfettamente quanto realizzato ed i pericoli/ricci connessi per cui la nn doveva essere la DS a segnalare il pericolo ma l'ENTE nn doveva realizzarlo..........
Sarebbe bastato progettare e realizzare un accesso alla copertura PER LA SOLA ED ESCLUSIVA MANUTENZIONE da un punto qualsiasi DIVERSO ED ESTERNO agli ambienti scolastici (aule, laboratori, etc...)
Ad essere giudicata colpevole di quanto accaduto nn doveva essere la DS ma chi ha creato quel pericolo consapevole che si trattava di una scuola
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
04/10/2019 (15:08:54)
La colpa é sempre di qualcun'altra. Perfino degli avvocati! Uno specchio fedele del nostro paese dove nessuno sa assumersi le proprie responsabilità, non si spende un parole per vittime e mutilati a causa del lavoro e dei luoghi di lavoro, la colpa é sempre di qualcun'altro e si definisce confusa le lagge quando invece è di una chiarezza cristallina. La sentenza é PERFETTA quando afferma:
la Cassazione ha evidenziato che il Preside ha potere di gestione dell’Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.



Quindi, in caso d’infortunio dell’alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il dirigente scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il Rspp è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza (in violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).

Rispondi Autore: Laura De Angelis - likes: 1
04/10/2019 (16:45:01)
La sentenza è perfetta? C'è da chiedersi perfetta per chi. Cui prodest?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 2
04/10/2019 (16:48:51)
Le sentenze applicano la legge vigente identificando i compiti violati e le conseguenti responsabilità penali. Si chiama Stato di diritto
Rispondi Autore: Teodoro Musacchio - likes: 1
04/10/2019 (17:35:50)
Edifici non a norma, numerosità dei plessi, anche 7 o 8, per Dirigente Scolastico, numerosità dell'utenza: un migliaio di bambini e ragazzi per scuola, con la loro imprevedibilità, e poi l' utenza che affolla le segreterie, spesso in modo disordinato, qualche volta esagitato, tutto questo rende la situazione dei presidi insostenibile e insopportabile. Il dirigente è diventato il capro espiatorio di ogni evento infortunistico, e l'utile idiota dei veri datori di lavoro: i politici e gli amministratori. L'unica cosa che mi sento di dire in queste condizioni è: si salvi chi può!
Rispondi Autore: Raffaele CArdone - likes: 0
04/10/2019 (18:53:40)
È terribile dare in modo così spregiudicato le colpe di un edificio, con evidenti problemi ad una sola persona. Se l'edificio non è della scuola perchè il dirigente deve essere responsabile?! E perchè nessuno tra provincia e costruttori è stato punito? Cambiare questa legge subito!
Rispondi Autore: Laura Biancato - likes: 1
04/10/2019 (20:09:53)
La responsabilità in termini di sicurezza che grava sui dirigenti scolastici è abnorme e non esiste in nessun altro comparto della dirigenza pubblica. Le scuole non hanno fondi sufficienti per gestire edifici mediamente vetusti e non idonei, mentre i proprietari degli edifici scolastici (enti locali) spesso latitano e a questo punto sono pure assolti dalle responsabilità. È venuto il momento di cambiare profondamente la normativa.
Rispondi Autore: Chiara Simoncini - likes: 0
04/10/2019 (20:23:41)
È una contraddizione in termini: le scuole non hanno fondi ad hoc per la sicurezza, il Dirigente Scolastico non ha autonomi poteri di spesa...ma essendo qualificato come datore di lavoro è responsabile! È ora di cambiare, ed anche velocemente, la normativa.
Gli Enti Locali, deputati alla manutenzione degli edifici, latitano spesso e quand'anche intervengono lo fanno solo dopo moltissimi solleciti. Però non ci sono mai condanne nei loro confronti. Come mai? La domanda sorge spontanea...
Rispondi Autore: Angela mirabelli - likes: 0
04/10/2019 (21:58:08)
Gli enti deputati alla manutenzione degli edifici scolastici, non vengono, maichiamati in causa e di conseguenza, mai condannati quando succedono incidenti del genere, non si capisce perché la responsabilità viene attribuita soltanto ed unicamente al dirigente scolastico, che comunque è già sovraccarica di responsabilità.... Chi ha costruito un lucernario on calpestio, in un istituto frequentato da ragazzi... Non credo abbia avuto un'idea geniale!
Rispondi Autore: Patrizia Costantini - likes: 1
04/10/2019 (22:00:54)
Non esistono le sentenze perfette,avvocato, esse sono fallibili quanto gli umani che le emettono. Nel merito, aggiungo, bisogna conoscere bene la materia: le scuole registrano un crollo ogni 3 giorni (fonte :Cittadinanza attiva), sono quasi sempre prove di certificazioni, di adeguati impianti, e sempre prove di fondi per intervenire, dato che non li stanziano né il Miur né altre PP. AA. in questo scenario il datore di lavoro, il DS, é l'unico nella PA che non ha poteri di spesa e tuttavia deve garantire il servizio pubblico giornaliero per migliaia di cittadini. Paghiamo i tecnici cifre ridicole, gestiamo edifici enormi sempre affollatissimi, nella pressoché totale sordità degli EELL proprietari. Il mantra é sempre lo stesso :non ci sono i soldi. A Lei, che parla così convinto di sentenze perfette, chiedo: per il terremoto a L'Aquila, oltre 300 morti, si ha notizia di un unico colpevole che ha scontato il carcere, il DS Livio Bearzi. Anche questa giustizia lei la trova "perfetta"?
Rispondi Autore: Laura Racalbuto - likes: 1
05/10/2019 (00:07:44)
L’avvocato dice bene. I giudici applicano le leggi ed individuano colpe e responsabilità ma forse in questo caso è necessario rivedere qualcosa.
La situazione degli edifici scolastici la si conosce abbastanza bene, spesso di tratta di edifici riadattati e con carenze di vario tipo che incidono sulla sicurezza a livello strutturale, di prevenzione incendi ecc.
Il dirigente scolastico non ha il potere decisionale e di spesa di un datore di lavoro di un’azienda produttiva, che può decidere in tutta autonomia e spendere quanto necessario. Chi verifica se un controsoffitto, una parete divisoria, una porta, uno stipite, una scala presentano dei rischi per gli utenti della scuola?
Innanzitutto, il dirigente dovrebbe averne le competenze o dei collaboratori con competenze tecniche e ciò non sempre è possibile e poi, avere la disponibilità economica e decisionale di poter intervenire. Ma gli edifici da chi sono gestiti? Chi sono i proprietari? Chi è a conoscenza su come sono stati costruiti, su quali sono le carenze strutturali, impiantistiche ecc? I proprietari, ovvero coloro che peraltro sono i soli ad avere titolo ad intervenire per eseguire gli interventi necessari.
La normativa sulla sicurezza indica nel committente il primo responsabile e come lo si individua? Colui che ha il potere di spesa. I dirigenti scolastici hanno tale potere di spesa?
Rispondi Autore: Filippo Pergola - likes: 0
05/10/2019 (01:18:56)
Anzitutto, per come conosco la vicenda, trovo inverosimile che la dirigente scolastica, che non c'entra assolutamente nulla, venga condannata da parte di uno Stato che dovrebbe tutelare e non vessare un suo alto funzionario di così straordinaria dedizione. Casomai è la signora bidella (o come adesso si chiamano) che invece di essere in giro o a fare non so cosa doveva vigilare e magari anche il responsabile della sicurezza. In ogni caso la responsabilità, sul piano pedagogico e psicologico, dal mio punto di vista di psicoanalista e docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, credo sia imputabile proprio al ragazzo, il quale, da maggiorenne, ha forzatamente aperto una porta chiusa, è andato fuori a fumare non so cosa (ma molti lo sanno) e soprattutto, cosa ancora più da irresponsabile, è andato a saltare sulle coperture in vetro. Però pagare devono essere gli altri??? Com'è questa storia: negli ospedali ti ammazzano madre e padre emedici infermieri passano impuniti, però poi un ragazzo maggiorenne fa queste bravate e invece di essere condannato lui a pagare i danni di quello che ha cagionato, viene trascinata in causa una povera crista. ma soprattutto non è educativo per il ragazzo: lui sbaglia e gli altri pagano????
Povera Italia! Ho davvero paura di abitare in un paese con una giustizia del genere.
Rispondi Autore: Flavio Di Silvestre - likes: 1
05/10/2019 (08:53:16)
Gestisco tre plessi con strutture ammalorate,
un solaio a rischio cedimento e una scala di emergenza che l'ente locale non ripara da più di un anno. Passo le giornate a fare verifiche perimetrali, ispezioni, controlli e chiusure di locali e palestre in caso di infiltrazioni di acqua piovana . Giro veramente con il nastro rosso in mano. Se piove , prego che finisca subito.... ogni giorno è un calvario. I colloqui con i genitori sono continui e sempre sullo stesso argomento. Con serenità, aspetto che lo stato di diritto garantisca anche me.
Rispondi Autore: Maria Luisa Marinoni - likes: 0
05/10/2019 (09:20:57)
Interessante sintetico ed al contempo esaustivo riassunto di norme e sentenze
Rispondi Autore: Antonio Fini - likes: 1
05/10/2019 (12:01:07)
È stata riconosciuta ormai a tutti i livelli l'inadeguatezza dell'attuale normativa la quale, a parte la surreale individuazione del massimo responsabile nella figura che non ha potere di intervento, è, come sempre nel nostro Paese, tutta orientata alla forma (c'è la firma? Il documento xy è protocollato? L'attestato è disponibile?) piuttosto che alla sostanza.
Sarebbe ora di cambiare, non solo in questo campo ma, magari, perché non partire proprio da qui?
Rispondi Autore: Anna Rita Quagliarella - likes: 0
05/10/2019 (16:35:05)
A mio parere il giudizio dei magistrati si basa su alcuni fallaci presupposti : innanzitutto, quello che compito precipuo dei Dirigenti Scolastici sia di svolgere funzioni analoghe a quelle degli Ispettori del lavoro, pur non possedendone le competenze , né l’esclusività dell’incarico, rendendo poco più che marginale il ruolo dell’RSPP, del quale sembrano che spesso vengano ignorati (volutamente ?) sia i compiti, che le responsabilità (ci sono dei capi d’istituto costretti a difendersi dalle accuse riconducibili alle analisi tecniche ed alle indicazioni contenute nei documenti di prevenzione, sicurezza e salute, con richieste di condanne penali da tre anni a salire); la seconda pregiudiziale riguarda la sottovalutazione dello stato in cui dichiaratamente versa la maggior parte degli istituti scolastici e che costituisce un fattore di rischio elevatissimo, con il quale, in buona sostanza, lo Stato stesso richiede ai Dirigenti di “convivere” per assicurare, comunque, l’offerta formativa e l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte dei minori (si pensi solo al gran numero di scuole ubicate in edifici storici risalenti fino al ‘500, dove semmai il vincolo del MIBAC ostacola finanche gli adeguamenti, per comprendere meglio la portata del problema ) ; in ultimo, non sembra ininfluente l’assoluta sottovalutazione dei fattori connessi al caso ed alla corresponsabilità del danneggiato o di terzi intervenuti, arroccandosi su una supposta esigibilità del “rischio zero”, laddove tutte le norme e gli studi internazionali hanno già da tempo adottato come parametro di valutazione il più realistico “livello di rischio accettabile”, che cala la tutela del diritto alla sicurezza nei contesti scolastici reali .

Il Decreto 81/2008 (articolo 18, comma 3) , infatti, “precisa che gli obblighi del dirigente scolastico relativamente agli interventi strutturali si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente, quale soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, fatto salvo l’obbligo, da parte del Capo d’Istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza”. Un principio sacrosanto che presuppone , però, una condizione indispensabile ,ovvero che gli edifici scolastici in consegna ai Dirigenti scolastici siano ordinariamente a norma, forniti di tutte le certificazioni e regolarmente manutenuti, per cui, in caso di guasti e danni, il Dirigente provvede ad una soluzione temporanea di isolamento dell’area o dell’infrastruttura danneggiata, in attesa dell’intervento tecnico richiesto. Ma cosa accade se, ab origine, gli edifici scolastici non risultano a norma, né forniti di tutte le necessarie certificazioni, né le amministrazioni locali in grado di garantire la riparazioni di danni anche di lieve entità, ma in grado di paralizzarne il regolare funzionamento ? Il D.Lgs.81 parla di adozione di misure idonee e contingenti in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza, ma omette di indicare le misure da adottare nel caso in cui la condizione gravemente pregiudizievole sia endemica e permanente, come diffusamente lo è su tutto il territorio nazionale. In tal caso, i Dirigenti scolastici vengono a trovarsi in un vero e proprio cul de sàc, stretti da una parte dall’impossibilità di stabilire la chiusura della scuola se non per ragioni di massima gravità _ cosa che non si capisce come il Dirigente possa, nella maggior parte dei casi, valutare, pur non possedendone le competenze tecniche necessarie ,connessa al dovere di garantire il diritto allo studio all’utenza del territorio, e ,dall’altra, dalla frequente impraticabilità di soluzioni alternative interne (si pensi al caso di un guasto generale all’impianto elettrico o idrico-fognario) ed esterne (spesso gli istituti viciniori versano in condizioni analoghe) ed impossibilità di provvedere a riparazioni attingendo agli esigui fondi del funzionamento. In questa situazione veramente kafkiana, però, sul capo del povero Dirigente continua a pendere la spada del D. Lgs. 81, che, a prescindere da ogni ragionevole considerazione, gli impone, la tutela della sicurezza in condizioni permanentemente inadeguate ed invero molto poco rassicuranti !!! Che dire ? Non c’è chi non veda che si tratta di una situazione veramente paradossale, in cui a farne le spese sono quasi sempre i Dirigenti Scolastici, i quali, non possedendo gli autonomi poteri decisionali e di spesa richiesti per poter rispondere a tal tipo di incombenze, finiscono per assumere il ruolo di capro espiatorio per inadempienze ed omissioni facenti capo ad altri soggetti pubblici e privati .

Vi è ,poi, un’altra considerazione da fare che attiene precipuamente il profilo del Dirigente Scolastico nella nostra legislazione : volendo stendere solo un sintetico elenco dei principali obblighi di sicurezza previsti dal Dlgs.81 ,con relative sanzioni in caso di inadempienza, ne viene fuori una lista interminabile di adempimenti sostanzialmente non delegabili, che, se assommati a tutte le altre innumerevoli funzioni e responsabilità intrinsecamente connesse, al pari di quelli, all’esercizio della dirigenza di un’unità scolastica (si pensi solo al coordinamento organizzativo e didattico, alla gestione, formazione e valorizzazione del personale, alla gestione amministrativo-contabile, ai rapporti con l’utenza e con il territorio, etc.) , rendono evidente come il Dirigente Scolastico sia una figura afflitta da una congerie tale di responsabilità di tipo civilistico, amministrativo-contabile e penalistico, da fare apparire del tutto anomalo e quasi impraticabile l’inquadramento professionale di questa figura di Dirigente nell’alveo della Pubblica Amministrazione. Questa singolarità del ruolo è spesso stata usata come pretesto per confinare la dirigenza scolastica in un’area separata della dirigenza pubblica, non tanto per valorizzarne la complessità rispetto a tutti gli altri profili dirigenziali, quanto per mortificarne prestigio e poteri, costringendo la maggior parte dei dirigenti scolastici ad impegnarsi in un’attività frenetica, volta quasi esclusivamente a limitare i danni e a far sopravvivere le scuole e se stessi. E’ difficile pensare che la dirigenza scolastica possa stimolare e controllare l’efficacia dei processi formativi nello stato di “sopravvivenza” che attualmente la caratterizza e che possa perorare l’innovazione della scuola nella gabbia delle limitazioni che vive, schiacciata da una caterva di richieste e di obblighi, sempre più complessi e spesso contraddittori. Il sospetto , che è quasi una certezza, è che si voglia mantenere una Norma sostanzialmente finalizzata a scaricare le responsabilità su soggetti, nei fatti privi di competenze specifiche ed impossibilitati ad agire, allo scopo sia di tutelare gli Enti proprietari, largamente inadempienti in ordine agli interventi manutentivi e riparativi degli edifici scolastici , sia di limitare l'entità della spesa richiesta da un'effettiva messa a norma di tutti gli stabili, offrendo all’opinione pubblica un facile capro espiatorio,con buona pace della sicurezza di alunni e personale! Se questa può chiamarsi Giustizia, caro avvocato...
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 1
05/10/2019 (22:47:04)
Brava Anna Rita, analisi esauriente e condivisibile.
Per andare oltre, serve rivedere le assurde responsabilità dei dirigenti scolastici e orientare l'organizzazione della scuola alla prevenzione, formando alla sicurezza tutti i soggetti che accedono alle scuole, dalla materna alle università. Ognuno deve sentirsi attore della mission sicurezza. affinchè, come nel caso oggetto della sentenza commentata, lo studente che osservi con un minimo di attenzione una situazione pericolosa, possa allarmare chi di dovere.
Rispondi Autore: Pietro Volpones - likes: 0
06/10/2019 (08:19:19)
La legge non è mai un valore assoluto, può cambiare nel tempo e, se ingiusta deve essere cambiata, altrimenti saremmo ancora alla faida. Tuttavia per quanto riguarda le normative sulle scuole il codice di Hammurabi sarebbe sicuramente piú adeguato del guazzabuglio normativo attuale. I Dirigenti Scolastici GARANTISCONO la tenuta di un sistema a rischio: la stragrande maggioranza delle scuole non é a norma, ma nessuno interviene nè per sanare nè per chiuderle. Dovremmo essere noi a chiuderle in assenza di certificazioni e/o interventi di messa a norma, ma se lo facessimo ci accuserebbero seduta stante di interruzione di pubblico servizio... forse dovremmo cominciare a far svolgere le lezioni in piazza.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/10/2019 (12:16:23)
Tutti gli obblighi del datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81 e da tutte le norme di prevenzione sono delegabili dal datore di lavoro, aka dirigente scolastico, esclusi solamente la redazione del documento di valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima di criticare i magistrati è meglio leggere attentamente la legge, aiuta a capire molte cose. La difesa corporativa dell'inerzia dirigenziale, e dell'rspp, non giova a nessuno. E porterà ad ulteriori incidenti, perché pensare sia ingiusto obbligare la figura con maggiori poteri entro la struttura scolastica ad occuparsi della prevenzione dei rischi vuol dire ignorare la legge, e mi si consenta, pure l'etica. Qui devono intervenire anche i genitori degli studenti esposti a rischi spesso fuori controllo. E le colpe degli enti locali non esonerano la dirigenza scolatica dall'adempiere i propri. Il liceo Darwin di Torino non ha insegnato nulla?
Rispondi Autore: Nicola Annunziata - likes: 1
06/10/2019 (16:39:18)
L'ente locale fornisce i locali. I locali non sono stati modificati. Secondo i giudici tuttavia i locali sono inadeguati, ma la colpa è non è dell'ente che ha fornito i locali ma del dirigente scolastico. Mah. A me sembra che la logica con cui si affronta il tema degli infortuni a suola sia quella del capro espiatorio, non quella della prevenzione. Ho l'impressione che in Italia ci sia bisogno di più ingegneri e, forse, di meno avvocati..
Rispondi Autore: Flavio Di Silvestre - likes: 0
06/10/2019 (16:41:28)
Può stare tranquillo. Noi facciamo il nostro dovere fino in fondo e non siamo affatto inerti. Abbiamo letto attentamente la legge e l'applichiamo. A Roma, in caso di scosse sismiche o di forti precipitazioni, chi rimane all'interno dell'Istituto per verificare i danni? I Dirigenti "inerti"....
Rispondi Autore: Marina Palumbo - likes: 2
06/10/2019 (18:26:13)
Inerzia? Passo le giornate, soprattutto di allerta meteo, a verificare infiltrazioni e caduta di calcinacci, allagamenti e stato di tapparelle e finestre. Segnalo, segnalo e segnalo ancora all'ente proprietario, resto in attesa, prego e cerco di interdire aule e spazi pericolosi. Ricevo fiumi di genitori preoccupati, scrivo a tutti, se necessario vado ad aiutare a rimuovere acqua da locali allagati. Una legge fatta con i piedi che serve solo a parare inefficienza di politica e governi. Dovremmo chiudere tutte le scuole e interrompere il servizio, i nostri istituti non sono sicuri e nessuno se ne cura, tanto se ci scappa il fatto brutto abbiamo chi paga per tutti.
Rispondi Autore: Valter Farris - likes: 1
06/10/2019 (19:20:55)
Continuare a considerare il dirigente scolastico il perno della gestione della sicurezza degli edifici scolastici mi sembra una scelta miope e non efficace. Se lo scopo è quello di avere edifici sicuri, e non semplicemente un capro espiatorio, ritengo sia necessario rivedere le competenze di tutti i soggetti coinvolti. Gli Enti Locali sono i proprietari dei locali, ma sono soprattutto coloro che possiedono le competenze tecniche e strumentali necessarie per controllare e certificare lo stato degli edifici scolastici.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 1
06/10/2019 (21:09:44)
Ma se io prendo in noleggio un'auto e questa ha i pneumatici lisci o i freni che non funzionano...e succede un incidente, la colpa è mia perchè non ho esaminato accuratamente l'auto, il motore, i feni ecc. , o di chi me l'ha noleggiata ? Perchè non si adotta lo stesso ragionamento sulle scuole ? Se io privato affitto un appartamento ad altro privato, la legge dice che devo fare un contratto dichiarando tutto e di più..., perchè chi fornisce gli edifici scolastici non ha lo stesso obbligo ? Perchè quando succede qualcosa dentro una scuola viene a volte (caso dell'Ist.Darwin - sentenza di 88 pgg sul web) condannato il rspp della scuola e non (anche) il rspp dell'ente proprietario della scuola ? Perchè le definizioni sul dlgs 81 del Datore di lavoro parlano di "autonomi poteri decisionali e di spesa" e poi i Dirigenti Scolastici on li hanno ? ...anzi avrebbero il (mezzo) potere di chiudere una scuola perchè non sicura, scoprendo poi che trattasi di interruzione di pubblico servizio e quindi non lo potrebbero fare da soli...allora che potere è ?
Rispondi Autore: Augusto Gallo - likes: 0
06/10/2019 (21:55:04)
Chi possiede solo il martello, vedrà ogni problema come un chiodo: è l'errore che i veri specialisti devono evitare. Credo che la scuola sia un mondo non adeguatamente conosciuto a chi plaude alla sentenza della cassazione penale, Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766: il dirigente scolastico è una figura unica nella pubblica amministrazione italiana. A lui sono intestati TUTTI i rapporti di un ente pubblico, l'istituzione scolastica, attorno al quale gravitano migliaia di utenti, centinaia di dipendenti, molte decine di fornitori, tutti gli enti che in Italia attuano o vigilano sull'applicazione delle norme per la P.A..Il dirigente scolastico risponde di tutto quanto previsto dalle migliaia di norme, per le quali da decenni si lamentano l’imprenditoria italiana e la società civile soffocata dal mostro burocratico. Per chi voglia avere l'umiltà e onestà intellettuale di farsi un'idea di una condizione professionale ignota ai più, consiglio la lettura del recente dossier di settembre 2019 di TuttoScuola dedicata allo stress dei dirigenti scolastici, che in appendice indica le 129 competenze del dirigente scolastico.
La valutazione della responsabilità penale si sarebbe dovuta ispirare ai principi aurei della causalità adeguata e umana, che escludono la responsabilità per i fatti per i quali non si può avere l'effettivo controllo. I più colti studieranno la teoria della inesigibilità, sempre in materia penale. Molti invece si limiteranno a citare disposizioni singole, ignari del sistema e della scienza giuridica. Anche così vanno le cose in Italia. Capire è impresa ardua, occorre studio, intelletto e attitudine alla ricerca e al confronto. E' molto più facile sentenziare, come novello azzeccagarbugli, forti di una disposizione, ignorando anche che lo stesso legislatore aveva previsto la necessità di adeguare la normativa della sicurezza alla specificità della realtà scolastica (art. 3, comma2, d. lgs. 81/2008). Ma questo impone lucidità e coraggio, perché imputati per tale gravissima omissione regolatoria sarebbero le corporazioni professionali, le accademie, la classe dirigente. E' più comodo trovare il capro espiatorio nel dirigente scolastico di turno.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/10/2019 (09:05:54)
La Suprema Corte con la sentenza n. 37766/2019 ha confermato la condanna - a un mese di reclusione (condizionalmente sospesa) e al pagamento di una provvisionale a titolo di anticipazione del risarcimento dei danni danni dovuto per effetto dell'illecito penale - di una dirigente scolastica e dell'ingegnere responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica.
Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dei due imputati della Corte d'appello di Potenza, che aveva ritenuto i due imputati responsabili dell'infortunio.
Per i giudici la preside "avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato" - come "l'insicurezza del solaio in questione", cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del dibattimento hanno appurato che "le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione".
Secondo la Corte si preferì una "soluzione artigianale" insufficiente però a eliminare il pericolo.
Testualmente la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi che seguono.
«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all’investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)» (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13)”.
Rispondi Autore: Luigi Moruzzi - likes: 2
26/11/2019 (06:33:03)
I agree
Rispondi Autore: Piccininno Francesca - likes: 1
07/12/2019 (08:04:19)
Sono una insegnante di scuola primaria . Recandomi a scuola ,davanti il portone sono caduta e mi sono fratturata il quinto metatarso. Siccome stavo preparando una recita natalizia, potrei in orario pomeridiano recarmi a scuola ad assistere alla rappresentazione dei miei alunni pur essendo in infortunio sul lavoro e con la gamba ingessata? Faccio presente che di pomeriggio non ci sono attività curricolari , lo spettacolo viene svolto a titolo gratuito, senza alcuna retribuzione. Viene solamente utilizzato il locale scolastico. Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/12/2019 (07:31:05)
La normativa di riferimento vigente ha reso testo di legge una giurisprudenza che si è consolidata in gran parte dal 1994, ma anche prima. Il diritto penale è una forma di difesa della società da rischi di danni a persone e cose che non possono non essere posti a carico di chi ha il potere giuridico di impedire direttamente, con la sua azione, o indirettamente, con la sua segnalazione, eventi lesivi della integrità psicofisica altrui, o dei beni altrui. Ho già avuto modo di scrivere in questa sede un concetto molto chiaro e giuridicamente inconfutabile, che ripropongo senza esitazioni. Lo stato di diritto poggia sulla certezza del diritto, non su interpretazioni soggettive elaborate alla bisogna. La scuola è un luogo di lavoro come un altro, e i titolari delle posizioni di garanzia non godono e non devono godere di alcuno scudo penale.
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività lavorativa, coloro che siano autorizzati ad accedervi per qualunque motivo e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. In tal senso rientra nei luoghi "di passaggio", quale parte integrante dell'ambiente di lavoro in cui devono essere operanti le misure antinfortunistiche, il locale destinato a spogliatoio del personale, potendo in esso i lavoratori dipendenti sostare per il tempo necessario a soddisfare esigenze del tutto momentanee, i corridoi, le vie di circolazione aziendale ecc..

L’ambiente di lavoro è tale non solo se vi è un attività lavorativa in atto ma anche se in quel momento il lavoratore è in pausa, riposa o vi è una sospensione del lavoro.



Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2016, n. 14775, la Corte di Cassazione si sofferma sulla nozione di “ambiente di lavoro”, precisando in quali casi ed a quali condizioni il lavoratore o altri terzi estranei che occasionalmente, ma causalmente, si trovi in tale ambiente, è “coperto” dalla garanzia prevista dalla disciplina prevenzionistica.



La Cassazione, incanalandosi ancora una volta in un orientamento giurisprudenziale consolidato, non solo ribadisce il principio che estende la tutela prevenzionistica anche nei confronti di terzi estranei che causalmente od occasionalmente entrino in contatto con l’ambiente di lavoro, ma ha soprattutto chiarito che è “ambiente di lavoro” – e dunque ove l’infortunio ivi si verifichi, trova applicazione la normativa in tema di infortuni sul lavoro con le correlative garanzie e tutele nonché con l’aggravante specifica in materia di infortuni di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale – non solo quel luogo in cui sia in corso di svolgimento un’attività lavorativa, ma deve intendersi come tale anche quel luogo destinato ai lavoratori dal datore di lavoro ai momenti di pausa, riposo, svago o sospensione dell’attività, o di passaggio, anche di terzi estranei, in quanto non debitamente delimitato e/o recintato dal datore di lavoro responsabile di detto ambiente

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