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Il principio di affidamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il principio di affidamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/10/2019

Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi connaturati all'esercizio delle attività lavorative anche nell'ipotesi in cui i rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze e imprudenze dei lavoratori.

Il garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. E’ un orientamento questo da tempo enunciato dalla Corte di Cassazione e ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Oggetto della sentenza in commento è il ricorso presentato da un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile per l’infortunio mortale accaduto in un cantiere edile al titolare di una ditta individuale subappaltatrice caduto dall’alto nel mentre tentava, da un piano di un ponteggio, di raggiungere il piano sottostante scendendo lungo i montanti per la mancanza di una scala interna allo stesso, senza peraltro fare uso di dispositivi personali di protezione.

 

Il garante stesso, ha affermato la suprema Corte, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ne deriva, quindi, che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

 

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione

Un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le parti civili hanno ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che ha confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 del codice penale perché, non verificando il primo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nella parte in cui quest'ultimo prevedeva che il lavoratore evitasse di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio ma utilizzasse invece le apposite scale, e non verificando che fosse installata la scala di collegamento tra il secondo e il terzo piano del ponteggio, contribuiva a cagionare la morte del titolare di un'impresa individuale subappaltatrice, il quale, non essendo presente la predetta scala di collegamento, scavalcato il parapetto del terzo piano, si era calato verso il basso, salendo con un piede su una tavola fermapiedi metallica, che non aveva retto il suo peso precipitando così da un'altezza di 3,80 metri.

 

Il coordinatore si era lamentato per il fatto che la sentenza impugnata non aveva considerato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell’infortunato nel passaggio da un piano all'altro. Lo stesso, infatti, anziché avvalersi di un percorso sicuro, aveva preferito calarsi, senza protezioni, dall'esterno dell’impalcatura, ponendo in essere un comportamento irragionevole e imprevedibile, in aperta violazione del divieto assoluto di scendere dall'esterno del ponteggio. La vittima era d'altronde, ha messo in evidenza il ricorrente, un libero professionista, titolare di un'impresa individuale, con una pluridecennale esperienza nel campo dell'edilizia, istruito e formato, in maniera dettagliata, su tutte le cautele da adoperare e, in particolare, sul contenuto del POS, che vietava la condotta da lui tenuta e prevedeva espressamente l'utilizzo della cintura di sicurezza, con fune di trattenuta. Il suo comportamento pertanto era stato tale da interrompere il nesso di causalità.

 

Le parti civili, invece, hanno impugnato la sentenza, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui ha ravvisato un concorso di colpa del lavoratore infortunato nella misura dell'80 %, essendo stata la sua condotta imposta dalla situazione in cui era venuto a trovarsi, addebitabile al datore di lavoro e ai responsabili della sicurezza, il cui comportamento, concretizzatosi nella violazione di norme antinfortunistiche e di regole di comune prudenza, aveva quindi costituito l'unico fattore eziologico dell'evento dannoso. L’infortunato infatti, hanno evidenziato le parti civili, si era calato all'esterno del ponteggio in conseguenza della necessità di abbreviare lo scomodo e non del tutto regolare percorso imposto dall'assenza della scala di collegamento tra i due piani del ponteggio e dell'ulteriore necessità di salire e scendere continuamente tra gli stessi piani, per esigenze di lavoro. Erroneamente quindi, secondo i ricorrenti, era stato ravvisato il concorso di colpa del lavoratore.

 

Le decisioni di legittimità della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati. La stessa ha posto in evidenza che, per la specifica tipologia delle lavorazioni cui era addetto l’infortunato, era necessario passare con facilità da un piano all'altro dei ponteggi, ragion per cui il percorso prestabilito era disagevole, poiché interrompere la lavorazione per seguire un percorso diverso dal semplice scendere attraverso una botola rappresentava per lo stesso lavoratore una soluzione non pratica alla quale ha inteso ovviare con la manovra, indubbiamente imprudente, che ne aveva determinato il decesso.

 

Le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di Appello, ha aggiunto la Sez. IV, sono state d'altronde del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele”. Il garante, ha così proseguito la suprema Corte, non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

 

Il garante dunque, secondo la Cassazione, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dal rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa .Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità del lavoratori.

 

Nemmeno si può ravvisare nel caso in esame, ha sostenuto altresì la suprema Corte, una interruzione del nesso causale, giacché l'operatività dell'art. 41, comma 2, del codice penale è circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originarlo, attivato dalla prima condotta. Né può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel caso in esame.

 

L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile, ha così concluso la suprema Corte, esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero qualora non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. E’ solo in questi casi che è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia. Nel caso di specie è indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore, che ha compiuto un'operazione certamente imprudente ma non può negarsi che quest'ultima sia stata dettata da precise esigenze operative ed anzi determinato da un intento, pienamente fisiologico, di agevolare il lavoro.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuta infondata anche la motivazione posta alla base del ricorso proposto dalle parti civili. La Corte territoriale ha avuto modo infatti, ha precisato la Sez. IV, di sottolineare l'imprudenza della manovra del lavoratore il quale si era calato dal terzo al secondo piano lungo i montanti e, nel momento di rientrare nel ponteggio ha appoggiato il piede su una tavola fermapiede, posta di taglio al piano di calpestio che aveva ceduto sotto il suo peso. Congrua quindi è sembrata l'attribuzione alla persona offesa di una percentuale di corresponsabilità nel sinistro mortale pari all'80%.

 

Alla luce di quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sia del coordinatore che quello presentato dalle parti civili condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 32511 del 22 luglio 2019 (u.p. 16 aprile 2019) - Pres. Piccialli – Est. Di Salvo – P.M. Angelillis - Ric. G.P. e parti civili. - Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi connaturati all'esercizio delle attività lavorative anche nell'ipotesi in cui i rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze e imprudenze dei lavoratori.




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