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Il lavoratore esperto per anzianità e formazione: le responsabilità

Il lavoratore esperto per anzianità e formazione: le responsabilità
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

11/03/2021

I criteri di applicazione dell’art.20 T.U. al lavoratore munito di esperienza e anzianità lavorativa, le responsabilità in caso di infortunio e l’“assunzione di fatto di un ruolo di tutela”: casi e principi giurisprudenziali.

Con una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2020 n.12177) la Cassazione ha ricordato che “in materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro […] ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (cfr. art.20 d.lgs.n.81/2008), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia”.

 

Ciò vale a maggior ragione ed in maniera ancora più incisiva sul piano delle responsabilità allorché il lavoratore sia un soggetto particolarmente esperto (per anzianità lavorativa, formazione etc.).

Vediamo in proposito alcune applicazioni giurisprudenziali (dalle più recenti alle più risalenti).

 

L’anzianità e la formazione quali elementi atti a porre il lavoratore nella condizione di poter cogliere il pericolo ed intervenire: la posizione di garanzia derivante dall’art.20 D.Lgs.81/08

In Cassazione Penale, Sez.IV, 2 novembre 2018 n.49885 la Corte si è pronunciata sulle responsabilità dell’operaio S.T. condannato dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni personali colpose in danno del collega M.G.

 

In particolare si era verificato che “il responsabile dello stabilimento, G.P., aveva incaricato gli operai S.T. e M.G. di smontare una macchina per portare il motore, tramite un paranco, all’officina del piano sottostante secondo dettagliate modalità che garantivano la sicurezza dell’operazione.”

 

Tuttavia “i predetti dipendenti, concordemente, decidevano di non seguire le puntuali istruzioni date dal loro superiore, in quanto ritenute gravose, e insieme si adoperavano per rimuovere una porzione della griglia che faceva parte del pavimento di quel piano per calare la macchina da tale apertura utilizzando un paranco mobile che avevano attaccato ad una capretta metallica posta sopra la botola stessa.”

 

A questo punto “l’operazione era riuscita ed il M.G. era sceso al piano di sotto per togliere il cavo del paranco dal macchinario. I due, tuttavia, non concordavano le azioni successive e così il M.G. decideva di risalire subito al piano soprastante per vedere se il S.T. avesse bisogno di aiuto.”

Ma “quest’ultimo, nel frattempo, si accingeva a riposizionare la griglia sulla apertura al fine di ripristinare il pavimento ed aveva, quindi, spostato la capretta metallica. La persona offesa metteva il piede nella botola non ancora richiusa e precipitava al piano inferiore, da un’altezza di 4,5 metri”.

 

A fronte di tale quadro, la Cassazione ricorda che “il giudizio di responsabilità si fonda sulla ritenuta posizione di garanzia ricoperta dal S.T. ai sensi dell’art.20, d.lgs. n.81/2008, che, al primo comma, recita: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».”

 

A questo proposito - prosegue la Suprema Corte - “in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa”.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, “la Corte territoriale ha ritenuto che il S.T., quale operaio addetto alla manutenzione, avesse un’anzianità ed una formazione tali da potere apprezzare e cogliere il pericolo creato dalla procedura seguita per calare il macchinario al piano sottostante, in violazione delle disposizioni appena ricevute dal superiore e del disposto normativo dell’art.20, d.lgs.n.81/2008.”

 

Ciò posto, nella fattispecie la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata “perché il reato è estinto per prescrizione.”

  

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Infortunio ad un elettricista esperto e formato in materia di salute e sicurezza: legittimo il comportamento del datore di lavoro che ha fatto affidamento sulla professionalità di tale lavoratore

Questo il caso trattato da Cassazione Penale, Sez.IV, 3 marzo 2016 n.8883: “vi era un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato dotato.

Quel lavoro - secondo quanto ricostruito da un teste esperto e come ha ricordato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta committente - poteva e doveva essere posto in essere in sicurezza dall’elevatore.”

 

Ma “l’elettricista in questione, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo.”

 

La Cassazione a questo punto pone la seguente questione: “ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della S.A. fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l’incidente?”

 

Secondo la Corte, “nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi.”

 

Responsabilità di un elettricista specializzato e con lunga esperienza per l’infortunio causato ad un collega inesperto: l’assunzione di fatto di una posizione di garanzia ai sensi dell’art.20 D.Lgs.81/08

In Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2014 n.36452 la Corte ha confermato la condanna di un elettricista specializzato (A.G.) e di un socio accomandatario della s.a.s. presso cui il primo era dipendente per il reato di lesioni personali colpose.

 

Questi in sintesi i fatti: “C.S., ed A.G., entrambi dipendenti, rispettivamente con la qualifica di operaio generico ed elettricista specializzato, della R. s.a.s. di cui, il R.W. è socio accomandatario, si trovavano il giorno…, al di sopra di un trabattello semovente, con struttura a pantografo, ad un’altezza di sette metri, nel capannone della Ditta V.F. s.r.l., in …, società appaltante, intenti alla posa di canaline e di blindo luce, e stesura di cavi elettrici, ad un certo momento, nel mentre il trabattello veniva spostato, nell’urtare un’asperità del suolo si abbatteva facendo precipitare i due operai che riportavano entrambi lesioni gravi.”

 

Quanto alla ricostruzione delle cause, “l’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare” che “risultava disattivato il dispositivo di sicurezza destinato a impedire, con il cestello in posizione elevata, la traslazione (e lo sterzo delle ruote anteriori) della piattaforma semovente” e “che tale disattivazione derivava da una vera e propria manomissione”.

 

Il profilo di colpa contestato al lavoratore A.G. consisteva nel fatto che, “pur essendo a conoscenza del non funzionamento del sistema di sicurezza che impediva al trabattello di essere spostato con il pantografo tutto alzato, procedeva al movimento dello stesso con il cestello alzato che per un ostacolo al suolo si abbatteva provocando, in tal modo in cooperazione con il datore di lavoro, le lesioni allo C.S.”.

 

Ciò premesso, la Cassazione precisa che “la posizione di garanzia del lavoratore “trova il suo fondamento nell’assunzione di fatto di un ruolo di tutela nei confronti di altri soggetti in posizione subordinata.”

 

Nello specifico - prosegue la Corte - “la fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, menzionato nel capoverso dell’art.40 c.p., può consistere anche nella “posizione di garanzia” assunta di fatto nei confronti di altra persona che implica l’obbligo giuridico di comportarsi allo stesso modo di come sarebbe stato obbligato a comportarsi il soggetto tenuto dall’ordinamento, a tali funzioni di garanzia.”

 

E “la fonte di tale assunzione, per altro, nel campo specifico della sicurezza sul lavoro, si rinviene, come correttamente contestato, nella disposizione di cui al D.Lgs.n.626 del 1994, art.5, comma 1 e comma 2, lett.b) [ora art.20 commi 1 e 2 lett.c) D.Lgs.81/08, n.d.r.] che ha introdotto un nuovo principio: la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.”

 

Ed “è indubitabile che nel caso di specie l’A.; quale elettricista specializzato, con una lunga esperienza lavorativa, si trovava rispetto al C., assunto da poco e certamente inesperto, nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell’uso non consentito della piattaforma mobile, e ciò nonostante l’ha volontariamente utilizzata mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella del suo compagno di lavoro.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV, - Sentenza n.12177 del 15 aprile 2020 - Infortunio durante lo spostamento di una barra di acciaio. Responsabilità del direttore di stabilimento per mancanza di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 49885 del 02 novembre 2018 - Il lavoratore è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro quando, in virtù della propria anzianità lavorativa, è in grado di intervenire per rimuovere un pericolo

 

Corte di Cassazione - Sentenza n. 8883 dell'03 marzo 2016 - Caduta dal tetto del capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.


Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36452 del 1 settembre 2014 -  Ric. B.  - Il lavoratore oltre ad essere creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro è garante della propria sicurezza e di quella dei colleghi e delle persone presenti e può diventare anche suo compartecipe nell’obbligo di fare sicurezza.

 




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Rispondi Autore: FELICE ORSINI - likes: 0
14/03/2021 (22:58:05)
C'è una ricorrente confusione di termini:
Il responsabile della sicurezza aziendale è il datore di lavoro, l'RLS è il rappresentante della sicurezza dei lavoratori.
Rispondi Autore: FELICE ORSINI - likes: 0
14/03/2021 (23:03:06)
C'è una ricorrente confusione di termini:
Il responsabile della sicurezza aziendale è il datore di lavoro, l'RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Rispondi Autore: Antonio Gregori - likes: 0
07/09/2023 (07:42:30)
Bene
Rispondi Autore: Maurizio Giannandrea - likes: 0
14/11/2023 (15:02:28)
Ottimo

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