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Inail: verifiche periodiche e adempimenti per recipienti a pressione

Inail: verifiche periodiche e adempimenti per recipienti a pressione

Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione. Gli adempimenti dei datori di lavoro, la classificazione dei recipienti, la periodicità delle verifiche e le indicazioni normative.

Roma, 9 Apr – L’allegato II del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (D.Lgs. 81/2008, art. 71) delle attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

A ricordarlo e a fornire istruzioni/indicazioni per la prima verifica periodica di queste attrezzature è un nuovo documento Inail che si aggiunge alle tante altre pubblicazioni del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) che si propongono come “esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti”, anche “al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza”.

 

Il nuovo documento “Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” tratta specificatamente “delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione di scheda tecnica e verbale, per le attrezzature a pressione del tipo Recipienti. Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011”.

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti temi:


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Il DM 11 aprile 2011 e gli adempimenti del datore di lavoro

Il documento – a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio e Canio Mennuti (Inail, DIT), Emanuela Franchi (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Lucca), Andrea Pallano (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova) – ricorda che l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche e che secondo il d.m. 11 aprile 2011, “il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica3 di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
  • richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08;
  • comunicare all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti - la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata Inail;
  • in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
  • conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento”.

 

Recipienti a pressione: classificazione e periodicità delle verifiche  

Dopo questa presentazione degli adempimenti generali, rammentati più volte nei documenti Inail in materia di verifiche periodiche, veniamo alle attrezzature a pressione del tipo Recipienti che appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento (punto 1.1.3, allegato II, DM 11 aprile 2011).

 

In particolare in questo documento il termine “recipiente” è utilizzato “indistintamente sia che si tratti di un’attrezzatura immatricolata come tale, sia che si tratti di un’attrezzatura immatricolata come ‘insieme’”.

Si ricorda poi che le verifiche periodiche sono finalizzate ad “accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.

 

Come abbiamo visto il DM 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro “che esercisce un recipiente a pressione richieda la prima delle verifiche periodiche all’Inail, secondo la scadenza indicata dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. che decorre dalla data della dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro”.

E per determinare la periodicità, tali recipienti “devono essere classificati in accordo alle corrispondenti tabelle 1, 2, 3 e 4” del d.lgs. 26/2016 (Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione), “a seconda delle caratteristiche del fluido (gruppo 1, gruppo 2), dello stato fisico (gas, vapore, liquido), dei parametri operativi e della capacità”.

 

Rimandiamo alla visione delle quattro tabelle presenti nel documento e segnaliamo che la periodicità e la tipologia di verifica cui è soggetto il recipiente – con riferimento all’allegato VII del d.lgs. 81/2008 – può essere riepilogata nelle seguenti due tabelle: 

 

 

Si indica poi che per i recipienti costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, “il datore di lavoro deve provvedere ad assegnare una categoria all’attrezzatura secondo le tabelle dalla 1 alla 4”. Inoltre secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, “restano ferme le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le ‘norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”’. E “dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 discende quanto segue:

  • restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/04;
  • la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, nel manuale d’uso  e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita;
  • la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
  • le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04.
  • ove, anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche, l’attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento, essa deve essere declassata, utilizzata a pressione atmosferica oppure essere demolita (punto 4.8.2, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
  • la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all’espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”.

 

Recipienti a pressione: le deroghe e l’indice del documento Inail

Il documento si sofferma poi anche sulle eventuali deroghe che possono essere autorizzate, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico o, nei casi previsti dall’art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22/06/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva PED per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.

 

Concludiamo riportando l’indice del documento “Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”:

 

1. Introduzione

2. Campo d’applicazione

3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

4. Richiesta di prima verifica periodica

5. Riferimenti normativi

6. Scheda tecnica

7. Verbale di prima verifica periodica

 

Appendice - Liste di controllo 40

Appendice - Documentazione 44

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio e Canio Mennuti (Inail, DIT), Emanuela Franchi (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Lucca), Andrea Pallano (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Collana Ricerche, versione 2020 (formato PDF, 5,35 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica per i recipienti a pressione”.

 


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