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Novità sulla formazione degli RSPP e di tutti i lavoratori

Novità sulla formazione degli RSPP e di tutti i lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

19/03/2015

La revisione dell’accordo sulla formazione RSPP porta anche rilevanti modifiche per la formazione di tutti i lavoratori. RSPP, e-learning, docenti: sono alcuni temi trattati nell’intervista a Donato Lombardi del Coordinamento tecnico interregionale.

 
Trento, 19 Mar – Era ormai da tempo chiaro, che attraverso la tanto attesa revisione degli  Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 si preparassero rilevanti modifiche non solo per la formazione per gli appartenenti al Servizio di Prevenzione e Protezione ma per tutti i lavoratori.
PuntoSicuro ne aveva dato già notizia nel mese di ottobre con le interviste realizzate ad  Ambiente Lavoro di Bologna e ci siamo resi conto che queste modifiche seguivano e si adattavano al percorso di semplificazione dettato da vari decreti, non ultimo il  Jobs Act, ed in particolare all’altrettanto atteso decreto attuativo che dovrebbe individuare i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (come previsto dal  Decreto del Fare-Legge n. 98/2013). Evoluzione di cui non tenevano conto le varie bozze di testo che cominciavano a girare in rete sulla “nuova” formazione futura, bozze che rischiavano di rimanere solo ipotesi modificate dall’incrocio istituzionale di decreti e accordi.
La formazione avrebbe dovuto continuare a seguire un percorso a tre fasce di rischio? Nel nuovo accordo sarebbe rientrata la divisione a due fasce (rischi bassi e non bassi)? E come questo si sarebbe integrato con il futuro decreto “rischi bassi”?

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Per rispondere a queste domande e per dare ai nostri lettori delle indicazioni sicure abbiamo scelto di aspettare e di intervistare Donato Lombardi (Provincia Autonoma di Trento) – coordinatore, assieme ad una collega, del Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 - solo quando si fosse arrivato ad un testo definitivo concordato con il Ministero del Lavoro. Attenzione: non un testo che non potrà essere soggetto a modifiche (dell’iter ci parlerà ampiamente Lombardi), ma almeno un testo che parte da una condivisione forte e che contiene una “mediazione” con le conseguenze del futuro decreto “rischi bassi”.
 
L’intervista, oltre a riassumere i punti essenziali del documento concordato con il Ministero, affronta diversi temi.
 
Innanzitutto abbiamo fatto una fotografia della proposta di accordo ad oggi, dopo le recenti riunioni del gruppo di lavoro.
Queste alcune domande poste a Donato Lombardi: a che punto siamo con l’iter per arrivare al futuro Accordo Stato/Regioni? Quali passaggi mancano prima di arrivare alla méta? Quali potranno essere i tempi? E quali potrebbero essere le modifiche del testo nei successivi passaggi istituzionali?
 
Il coordinatore del gruppo di lavoro ci racconta di come si sia partiti dal tentativo di realizzare, in ambito formativo, una nuova classificazione a due livelli, rischi bassi e non bassi. L’idea iniziale era quella di uniformare l’accordo sulla formazione, in termini di classificazione dei rischi, alle tabelle del decreto “rischi bassi” previsto dal Decreto del Fare. Ma il lento percorso del decreto, e altri aspetti che Lombardi racconta, non lo hanno permesso...
 
Ci soffermiamo poi sulle novità della formazione di RSPP e ASPP che prevede un percorso unico, scollegato dalle fasce di rischio e diviso in tre moduli: Modulo A (il corso base di 28 ore), Modulo B (relativo alla natura dei rischi e di 48 ore per tutti più un integrazione di 4 moduli di specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità residenziale; Chimico-Petrolchimico) e Modulo C (per le funzioni di RSPP di 24 ore).
A Donato Lombardi abbiamo inoltre chiesto: quali novità ci sono rispetto all’Accordo del 2006? Quali cambiamenti sono intervenuti in questi mesi? Quali le nuove indicazione per i requisiti dei docenti nei corsi di formazione?
 
Un altro aspetto su cui si sofferma ampiamente l’intervista e la proposta di estensione della modalità e-learning. Se questa proposta diventasse operativa l’utilizzo dell’e-learning sarebbe possibile ad esempio per il modulo A del corso RSPP, per il modulo giuridico dei coordinatori di cantiere e, ancor più importante, per la formazione specifica dei lavoratori in aziende a rischio basso.
Quali potranno essere le caratteristiche del nuovo e-learning? Quali sono i criteri qualitativi richiesti riguardo a questa modalità di formazione? Quali sono le modifiche in merito alla formazione dei coordinatori? Che ne sarà dei progetti sperimentali avviati dalle Regioni per l’erogazione della formazione specifica attraverso la modalità e-learning?
 
E non si poteva non parlare di crediti formativi, anche perché su questo tema sono sorte in queste settimane, in relazione all’evoluzione di questo accordo, alcune polemiche.
Si è arrivati ad una definizione definitiva dei crediti formativi? Come rispondere a chi ritiene che il riconoscimento dei crediti sia troppo ampio?
 
L’intervista si conclude con l’auspicio - che troppe volte ci troviamo a fare di fronte alla lentezza della normativa nostrana - che la prossima intervista con il coordinatore del gruppo di lavoro sia finalmente ad accordo approvato e vigente.
 
Dopo questa lunga, ma necessaria premessa, veniamo all’intervista.
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
 
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Abbiamo chiesto a Donato Lombardi di darci qualche informazione sullo stato della revisione dell’Accordo del 2006 e su quello che sarà il futuro della formazione alla sicurezza in Italia. In queste settimane il testo uscito dal gruppo di lavoro ha avuto una continua evoluzione. Prima di tutto facciamo la fotografia del documento: a che livello siamo? Cosa manca prima di arrivare alla méta?
 
Donato Lombardi: Intanto volevo precisare che i lavori di confronto tecnico con il Ministero, come gruppo di lavoro, si sono praticamente conclusi. E siamo riusciti a trovare una quadra nel merito della maggioranza, della totalità dei punti che erano nell'accordo. A questo punto però i passaggi successivi dell'accordo sono quelli di un confronto dovuto con le parti sociali e di un passaggio anche nei coordinamenti salute formazione prima dell'approvazione ai fini della Conferenza.
Come diceva lei l’accordo RSPP non parla solo di formazione articolo 32 rivisitata - poi entreremo nel merito - ma ha anche una serie di interventi in particolare sulla disciplina dei crediti, con (...) riferimento a quanto previsto dal Decreto del Fare di due anni fa, ovvero la possibilità di riconoscere l’equivalenza tra percorsi formativi. (...) L’accordo in parte interviene anche con delle semplificazioni in particolar modo sul rischio basso. Ha delle novità sull’e-learning e novità anche sui requisiti dei formatori.
 
Non si può tuttavia non parlare anche dell’incrocio tra il decreto richiesto dal Decreto del Fare che avrebbe dovuto indicare le attività a rischio basso e il vostro tentativo di indicare già nell’accordo, a livello di formazione, una suddivisione in rischi bassi e non bassi...
 
DL: Quello di uniformare l’accordo sulla formazione, uniformarlo in termini di classificazione dei rischi, al decreto basso rischio, era uno dei punti che il gruppo di lavoro aveva come indicazione da parte del Ministero. È quindi è un argomento che ci ha impegnato per diverse riunioni. Per capire se potesse essere realizzabile da subito questa nuova classificazione a due livelli (bassi e non bassi, ndr).
Il decreto basso rischio dovrebbe riprendere il lavoro per l’approvazione, quindi in questo momento sia per l’RSPP, sia per l’eventuale classificazione a due livelli in questo accordo non se ne parla. Non se ne parla perché alla fine partendo dalla necessità di formulare la formazione per RSPP, si è deciso di prevedere per esempio per gli RSPP un unico percorso formativo...
 
Prima di parlare della formazione dei lavoratori in genere, vediamo di raccontare la formazione degli RSPP... Quali sono i cambiamenti nel modulo A, nel modulo B e nel modulo C? Qualcosa è cambiato rispetto all’intervista che avevamo fatto ad Ambiente Lavoro....
 
DL: La formazione degli RSPP non muta rispetto alla sequenza dei tre moduli, il modulo A quello normativo giuridico, il modulo B tecnico e quello C più legato alle capacità gestionali dell’RSPP (...). Tutti e tre i moduli hanno comunque subito delle modifiche in termini di contenuti, sia per adeguarli all’accordo del 2006, sia per adeguarli al mutato quadro normativo. Ma anche per adeguarli rispetto ai rischi. Il modulo A rimane sostanzialmente di 28 ore ed è stato rivisto solo nei contenuti, così come anche il modulo C (...) e anche in questo caso nel modulo C sono stati rivisti i contenuti portando ad esempio alcuni argomenti di tipo tecnico, della parte tecnica – argomenti ad esempio legati alla valutazione dello stress lavoro correlato o sui principi ergonomici - nel modulo B. (...)
Il modulo B è quello che invece ha subito una modifica sostanziale rispetto al 2006.
Non si parla più di nove macrosettori, non si parla più di quella ipotesi – discussa anche nella precedente intervista – di un livello basso, di un livello alto, poi di varie variabili su questi due moduli. Alla fine si è concertato di prevedere un unico modulo B comune a tutti gli addetti e responsabili, comune a tutti i settori. Ed eventualmente da integrare con moduli specialistici, qualora l’RSPP vada ad operare in ambienti che presentino caratteristiche particolari in termini di ambiente di lavoro, di attrezzature, di rischi di tipo tecnico e igienistico. Le quattro specializzazioni dovrebbero essere agricoltura, cave e costruzioni, sanità residenziale e petrolchimico. (...)
 
Per quanto riguarda il modulo A mi pare che sia stata prevista la possibilità di seguirlo in modalità e-learning...
 
DL: Sì. Mi aggancio a questa riposta per dare altre anticipazioni e possibili novità. L’e-learning viene in questo momento introdotto per il Modulo A, come possibilità. Fino ad adesso non era possibile. (...) Nell’accordo viene precisato che laddove, come principio generale, l’e-learning non sia espressamente previsto da norme, da accordi o da decreti, questa modalità non sarà possibile praticarla per la formazione. Peraltro anche per la figura del coordinatore l’accordo interviene con delle modifiche: per il modulo giuridico, iniziale del corso coordinatore, e per l’aggiornamento, l’e-learning sarà possibile. In più viene rivisitato nel merito anche l’allegato che riguarda i requisiti dell’e-learning...
 
Requisiti che ora credo prevedano, per garantire la qualità della formazione, anche la corrispondenza a standard internazionali...
 
DL: Nell’allegato sull’e-learning vengono stabiliti criteri tecnici, ad esempio rispetto all’uso di piattaforme e agli standard SCORM che consentono di tracciare i contenuti della formazione. Vengono previsti dei requisiti più stringenti, di qualità rispetto agli elementi tecnici.
 
È previsto anche un obbligo di mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali avviati dalle Regioni per l’erogazione della formazione specifica attraverso la modalità e-learning?
 
DL: Sì, certo era una questione affrontata dalle Regioni. (...) Quindi attraverso un protocollo, una serie di documenti di tipo amministrativo, le varie Regioni potranno riconoscere reciprocamente la formazione specifica fatta in e-learning. Sempre riguardo all’e-learning (...) nel documento viene prevista anche la possibilità per i lavoratori di ricorrere all’e-learning per la formazione specifica, laddove i lavoratori sono inseriti in aziende a basso rischio. A basso rischio rispetto agli accordi del 2011. Oltre ovviamente alla possibilità di ricorrere all’e-learning per i lavoratori che non accedono a parti produttive e che quindi possono fare la formazione di rischio basso.
 
Nel nuovo accordo si fa poi riferimento al Decreto del 6 marzo 2013 in merito ai requisiti dei docenti...
 
DL: Certo, anche questo era un altro mandato per semplificare la vita alle aziende (...). E per esempio sui requisiti dei formatori visto che nei vari documenti il requisito era differente – due anni per l’RSPP nell’accordo del 2006, tre anni per lavoratori, dirigenti, preposti, nessun riferimento per coordinatori o per rappresentanti della sicurezza – il Decreto del 6 marzo 2013 diventa l’elemento minimo per la definizione dei requisiti dei docenti per tutta quella formazione non diversamente normata. Laddove ad esempio l’accordo sulla formazione delle attrezzature (...) richiede dei requisiti specifici ulteriori, in quel caso si applicheranno i requisiti dell’accordo attrezzature...
 
È possibile che nell’iter futuro dell’accordo si torni alla previsione iniziale di suddividere i rischi in sole due categorie, rischi bassi e non bassi?
 
DL: Questa è un’ipotesi che abbiamo percorso in tutto l’iter e credo che sia un’ipotesi che rimanga ancora in piedi. Ovviamente a questo punto attenderemo il decreto “bassi rischi”. Di conseguenza sarà opportuno non avere documenti con tre classi di rischio, altri con due, e uniformare su una stessa linea i documenti che si occupano di semplificazioni per la sicurezza.
 
Ma che possibilità ci sono, realistiche, che l’accordo torni alla suddivisione di due categorie?
 
DL: (...) Sara molto probabile. (...) Anche perché questo è stato sempre uno dei capisaldi che abbiamo tenuto in considerazione per l’accordo. Il motivo che non si sia applicato da subito è perché il decreto basso rischio è ancora in fase di stesura (...).
 
(...)
 
 
 


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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/03/2015 (07:23:11)
ribadisco che la formazione dei lavoratori dovrebbe essere impostata sulla valutazione dei rischi: individuati i rischi, associare un numero minimo di ore per ogni rischio
Io faccio così da anni, e l'attuale accordo prevede un numero di ore minimo inferiore a quello che prevedevo io
Il magistrato comunque, legge l'articolo 28, guarda i rischi e vede cosa è stato fatto per quei rischi, anche in termini di formazione prevista. Logico !
Non c'è semplificazione prevista
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
19/03/2015 (09:41:51)
Cambiare le procedure nel campo della sicurezza é sempre una decisione che va ponderata attentamente, trattandosi di reali a valenza penale.
La creazione di regimi doppi comporta la necessità di ricostruire il quadro legislativo vigente nel momento in cui si verifica il reato. Non é sempre facile.
Prima di cambiare é opportuno pensarci bene bene, ma soprattutto farlo solo quando le modifiche sono inserite in un quadro legislativo organico, (non mi pare che si possa intervenire solo sulle qualifiche dei RSPP senza farlo organicamente anche sui contenuti e modalità delle altre figure coinvolte nella sicurezza sui luoghi di lavoro),soprattutto se sono in previsione ulteriori cambiamenti.
Se poi si richiedesse che contenuti dei nuovi provvedimenti fossero anche efficaci per ridurre gli infortuni, o costituire reali momenti di formazione specialistica, allora si aprirebbe una voragine di incongruità che solo i burocrati che non avessero mai frequentato i luoghi dove "si lavora con le mani", potrebbero non rendersi conto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/03/2015 (10:06:15)
Quando leggo queste notizie dove viene descritta la modalità con cui è stato "messo insieme" il provvedimento, mi domando sempre perchè questi documenti non vengano predisposti mettendo, FIN DALL'INIZIO, intorno ad un tavolo TUTTI GLI ATTORI che saranno interessati da questo provvedimento.

Perchè un provvedimento come questo, dove i soggetti coinvolti appartengono a tutt'altro settore professionale di quello degli estensori, non potrà mai essere aderente alla realtà concreta perchè mancherà del punto di vista degli attori principali che sarà ben diverso da chi si occupa prevalentemente di vigilanza o siede dietro una scrivania al MinLavoro.

Gli attori principali non sono le Parti Sociali a cui sarà inviato, per loro commenti, il testo ma tutti quei professionisti, dipendenti e non, che si occupano tutti i santi giorni di sicurezza sul lavoro.

In Italia continuiamo imperterriti a commette sempre gli stessi errori.... ma essendo un popolo dalla memoria corta ......

Ora, visto che di associazioni che pretendono di rappresentare chi si occupa di sicurezza sul lavoro, ce ne sono un mucchio, mi domando quale sia il loro reale peso specifico visto che non riescono mai a farsi coinvolgere FIN DALL'INIZIO in queste attività di "stesura" e sono buone solo a lamentarsi dopo che il provvedimento è stato emanato.
Pensiamoci quando andremo a rinnovare le nostre iscrizioni.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/03/2015 (11:32:33)
Carmelo, concordo pienamente (penso che parliamo la stessa lingua): quello che ho detto è perfettibile, ma non ce n'e' traccia o intenzione nelle discussioni che fanno i signorotti della sicurezza sul lavoro italiana
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
19/03/2015 (12:31:18)
Perfettamente d'accordo col collega Raneri. Viene da pensare che coloro che studiano queste "semplificazioni" non sappiano di giurisprudenza, ma nemmeno di "sicurezza vissuta". Basterebbe una sola regola: La Formazione Specifica deve trattare i rischi della mansione esplicitati nel DVR. Poi possono anche stabilire 45 minuti per i VDT e 120 minuti per la saldatura, se necessariamente bisogna "stare" entro un numero di ore predefinito, per fare contenti da un lato i DDL (mi togliete i lavoratori dalla produzione..) e dall'altro gli istituti formatori (la segretaria di un avvocato ? 12 ore !).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/03/2015 (16:29:46)
Condivido pienamente quanto detto da Cappai e Raneri.

Questo è il motivo per cui continuo a ripetere da anni e anni che:

- non possiamo continuare a "legiferare" in questo modo;

- come professionisti contiamo come il due di coppe con la briscola a bastoni;

- quelli che dicono di rappresentare la "categoria", in concreto rappresentano solo se stessi e, nei fatti, non sono in grado di farsi promotori delle istanze partecipative di diverse decine di migliaia di soggetti che, professionalmente, operano in questo campo.

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