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Il coordinatore di cantiere: “un vaso di coccio tra vasi di ferro”

Il coordinatore di cantiere: “un vaso di coccio tra vasi di ferro”
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

11/12/2013

Il coordinatore di cantiere è una figura schiacciata tra poteri economici, una figura debole ma con molte responsabilità. A raccontarlo in un intervista a PuntoSicuro, indicando soluzioni possibili, è Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori.


 
Roma, 11 Dic – Il 4 dicembre 2013 a Roma si è tenuto, in una sala del CNEL affollata e attenta, il convegno, di presentazione del Rapporto AiFOS 2013, dal titolo “ Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro”.
 
Il convegno presentava i risultati e le riflessioni relative a una ricerca condotta nel 2013 dall’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) – realizzata con il patrocinio e la collaborazione di INAIL e Federcoordinatori – sulla figura dei coordinatori di cantiere riguardo alla formazione, al ruolo, alle difficoltà incontrate nei cantieri e alla situazione reale della sicurezza sul lavoro nel mondo delle costruzioni.
Una ricerca interessante non solo per l’incidenza elevata di infortuni nel settore edile, ma anche per l’importanza nella prevenzione del ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
 
 

 
 
Vari interventi hanno affrontato il ruolo e le criticità dei coordinatori nei cantieri.
 
Ad esempio l’Ing. Marco Masi (Coordinatore Gruppo di lavoro Sicurezza appalti ITACA) ha affrontato alcuni problemi del comparto edile e alcuni temi giurisprudenziali, in riferimento alle posizioni della Corte di Cassazione sulle responsabilità dei coordinatori. Mentre il Geom. Stefano Farina  (Referente Nazionale AiFOS settore costruzioni) si è soffermato in particolare sui risultati della ricerca e su alcune proposte operative di AiFOS per risolvere alcune criticità.
 

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Altri interventi si sono soffermati sull’importanza del ruolo del CSE e su alcuni aspetti critici della normativa italiana (Ing. Michele Meschino, Coordinatore Consulenza Tecnica per l’edilizia INAIL) e sulle difficoltà pratiche del lavoro in cantiere dei coordinatori (Dott. Fabrizio Lovato,  presidente Federcoordinatori). Non potevano mancare poi le puntuali conclusioni del Prof. Rocco Vitale (Presidente di AiFOS) e del giuslavorista Lorenzo Fantini, neo direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS (i risultati della ricerca sono stati pubblicati sul n. 4/2013 dei Quaderni).
 
 
 
In considerazione della delicatezza del tema e dell’importanza della ricerca, PuntoSicuro era presente e ha potuto raccogliere, con alcune brevi interviste, le opinioni e i pareri di alcuni relatori sulla situazione dei cantieri e, in particolare, sul ruolo di CSP e CSE.
 
Partiamo oggi con un’intervista a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori, che si sofferma sui coordinatori di cantieri, come professionisti “sconosciuti e deboli”. Coordinatori per la sicurezza che sono schiacciati tra enormi poteri economici e sono “un vaso di coccio tra vasi di ferro”.
L’intervista parte proprio su questo aspetto: quali sono le debolezze, le difficoltà dei coordinatori?
 
Si sofferma poi anche su alcuni dati della ricerca che mostrano come “più del 90% dei coordinatori intervistati non ha mai applicato il disposto dell’art. 92 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008: (...) nel caso in cui il committente o il responsabile dei avori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
Viene spiegato il motivo di un “comportamento omertoso” dei coordinatori che dipende in parte dalle debolezze del ruolo e dal timore delle sanzioni e della corresponsabilità penale tra le figure in campo.
 
Infine una domanda si sofferma sulle soluzioni possibili e sulla “provocatoria” richiesta di una depenalizzazione dell’attività del coordinatore nei cantieri.
 
 
 
 
 
 
Intervista e articolo a cura di Tiziano Menduto
 
 
 

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Rispondi Autore: Davide Ghislandi - likes: 0
11/12/2013 (06:43:23)
Vaso di coccio? Sconosciuti e deboli? Mah... E sulla competenza professionale, qualche parola è stata spesa?
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0
11/12/2013 (09:05:12)
...mah, più che vaso di coccio direi di gomma; sapeste quanti coordinatori fanno i loro piani con i cd e manco vanno in cantiere...
Rispondi Autore: bartoli sauro - likes: 0
11/12/2013 (09:34:51)
Ma quale depenalizzazione? Il salto di qualità devono farlo sia i committenti , le imprese edili, ma anche i coordinatori sia CSP che CSE o altrimenti non accettare incarichi e non firmare piani che non siano ben valutati a priori su tutti di aspetti della sicurezza in cantiere. La "Prevenzione" non può essere delegata dall'organo di vigilanza, che deve fare appunto l'organo di vigilanza.
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
11/12/2013 (09:39:17)
Tutti negativi i commenti. E' evidente che nessuno di loro fa il Coordinatore!
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0
11/12/2013 (10:36:59)
Concordo, bisogna esserci dentro per capire cosa la Magistratura chiede al Coordinatore, in particolare a quello in Esecuzione.
Inoltre, e ciò dovrebbe far riflettere, la Magistratura quasi sempre castiga (o prova a castigare)il Coordinatore indipendentemente dall'attività che esso svolge: basta che vi sia l'infortunio!
Infine sottolineo la perdurante ipocrisia che obbliga a non assogettare a ribasso d'asta i costi della sicurezza, ma nulla dice sui ribassi dell'80% per le gare per gli incarichi da Coordinatore. Questione questa che non può non essere messa in relazione ad un adeguato livello di attenzione professionale in cantiere.
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0
11/12/2013 (14:35:25)
Concordo, bisogna esserci dentro per capire cosa la Magistratura chiede al Coordinatore, in particolare a quello in Esecuzione.
Inoltre, e ciò dovrebbe far riflettere, la Magistratura quasi sempre castiga (o prova a castigare)il Coordinatore indipendentemente dall'attività che esso svolge: basta che vi sia l'infortunio!
Infine sottolineo la perdurante ipocrisia che obbliga a non assogettare a ribasso d'asta i costi della sicurezza, ma nulla dice sui ribassi dell'80% per le gare per gli incarichi da Coordinatore. Questione questa che non può non essere messa in relazione ad un adeguato livello di attenzione professionale in cantiere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/12/2013 (16:16:00)
Depenalizzazione per il CSE?
Lo potremmo fare se cambiassimo almeno un articolo della Costituzione.
Mi pare un compito un pelino difficile ..... e poi non è questo il problema.

Quello che fa cambiato è il capo I del Titolo IV.
Basterebbero pochi cambiamenti, peraltro già proposti in fase di correttivo all'81, e non recepiti per tutta una serie di veti da parte di una serie di soggetti ben individuati.

Del resto l'Italia è l'unico Paese in cui le "regole" di comportamento professionale di una categoria vengono scritte da altre categorie che fanno tutt'altro, senza coinvolgere minimamente la categoria stessa che dovrà applicarle.

Poi, per le compagnie assicurative, è sempre meglio avere un'assicurazione in più che concorra a risarcire il danno.
Rispondi Autore: Fabio Mango - likes: 0
14/12/2013 (23:57:35)
condivido in parte l'opinione del presidente Fabrizio Lovato; bisogna cambiare qualcosa dal punto di vista giuridico, ma non tanto in riguardo alle sanzioni.
Intanto proporrei un albo professionale per coordinatori della sicurezza, metterei un limite ai cantieri che può sostenere un singolo coordinatore (troppi cantieri in carico ad un singolo coordinatore significa mancata sorveglianza da parte del cse),
Il coordinatore non deve avere nessun nesso ne con il committente ne con le imprese,(quindi al committente rimane l'obbligo di richiedere un coordinatore che gli sarà assegnato dagli organi competenti tipo asl), insomma credo che sono molte le cose da rivedere dal punto di vista normativo.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/12/2013 (17:17:44)
A breve spariranno gli Ordini professionali dietro spinta della UE e noi vogliamo creare un Ordine per i coordinatori?

Gli enti di vigilanza, facciano gli enti di vigilanza e non i "tenutari" di albi od elenco con la possibilità di dire loro quale è il "coordinatore giusto".
Il rapporto tra committente e coordinatore è un rapporto fiduciario e la scelta la fa il committente e, quindi, il rapporto tra queste due figure ci deve essere forzatamente anche in base alla fonte primaria comunitaria.

Una buona rilettura dei considerando della direttiva 92/57/CEE, meglio conosciuta come "direttiva cantieri" farebbe bene a tanti e soprattutto a chi è incaricato (per grazia ricevuta) di normare.

In Italia siamo incredibili.
Non solo abbiamo totalmente ignorato i principi della citata direttiva che spingeva verso l'integrazione della sicurezza nella fase progettuale (ci siamo dimenticati di progettisti e direttori dei lavori per il committente nel provvedimento di recepimento 494) ma adesso, sotto le solite spinte emozionali-emergenziali tipiche della legislazione italiota, andiamo ad estendere la "direttiva cantieri" anche ai montaggi dei palchi per gli spettacoli!

Come se la redazione di un PSC e la nomina di un parafulmine come il CSE, potesse risolvere i problemi che, come noto a chi anche soli due neuroni attivi, è gestibile con un DUVRI e, soprattutto, con un intervento serio sulla catena di sant'antonio degli appalti e subappalti che il "committente" fa ed accetta per suo tornaconto.

Ma per fare 'sta gente delirante ...... che cavolo si deve fare?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/12/2014 (22:38:24)
Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE:


Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE

Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE

Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione

Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza

Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE

Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione

Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione

Per chi volesse leggere integralmente le sentenze basta digitare su un qualunque motore di ricerca gli estremi delle stesse.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:10:04)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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